Istruzione

Esame avvocato: voto numerico “sufficiente” e nodo processuale sull’assorbimento dei motivi. L’ultima parola spetta alla Plenaria.
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Con sentenza non definitiva n. 9734/2025, pubblicata il 10 dicembre 2025, il Consiglio di Stato – Sez. III ha riunito quattro appelli del Ministero della Giustizia contro altrettante decisioni del TAR Lombardia relative alla sessione 2023 dell’esame di abilitazione forense. Il Collegio conferma l’orientamento consolidato secondo cui, nelle valutazioni concorsuali (e quindi anche nella correzione degli scritti dell’esame avvocato), il punteggio numerico sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione e “contiene ex se” la motivazione, salvo l’ipotesi limite di contraddizione manifesta tra criteri predeterminati, elementi obiettivi e voto attribuito. Ne consegue la riforma dell’impostazione del TAR che aveva ritenuto oggi “insufficiente” il solo voto numerico per mutamenti di contesto (riduzione candidati, semplificazione prove): per il Consiglio di Stato le ragioni a base della regola sono di principio, non meramente organizzative.  Accertata la tenuta del voto numerico, emerge il profilo processuale decisivo: il TAR aveva accolto i ricorsi solo sul tema della motivazione “numerica”, assorbendo (senza esaminarle) le censure “sostanziali” sulla valutazione (illogicità manifesta, travisamento, disparità di trattamento, violazioni procedurali).   Il Consiglio di Stato dubita che tale modus procedendi sia conforme ai criteri (e ai limiti) dell’assorbimento delineati dalla Plenaria n. 5/2015, evidenziando che l’omesso esame dei motivi sostanziali può incidere sull’effettività…
Concorso per 146 Magistrati Tributari – Il TAR Lazio accoglie i nostri ricorsi. Annullata l’esclusione basata su segni di riconoscimento
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Con ordinanza cautelare del 9 dicembre 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto i ricorsi patrocinati dall’Avv. Michele Bonetti, annullando l’esclusione disposta nell’ambito del concorso pubblico per 146 magistrati tributari e disponendo il riesame delle prove scritte dei ricorrenti. La vicenda trae origine dall’annullamento delle prove di alcuni candidati, estromessi dalla procedura concorsuale per aver utilizzato una particolare modalità di redazione degli elaborati, comunemente definita “metodo a libretto”, consistente nello scrivere esclusivamente sulle prime due facciate di ciascun foglio protocollo. Tale modalità era stata ritenuta, in via astratta, un possibile segno di riconoscimento idoneo a ledere il principio dell’anonimato. Tutti i candidati che versino in una situazione similare a quella appena delineata possono valutare di contattare lo Studio legale per agire tempestivamente anche in via non necessariamente giurisdizionale.  Nel ricorso proposto al TAR Lazio è stata evidenziata l’assenza di qualsiasi segno di riconoscimento, la mancanza di intentionalità, nonché la violazione della lex specialis e del legittimo affidamento dei candidati, posto che né il bando di concorso né le istruzioni operative prevedevano divieti o prescrizioni sulle modalità di utilizzo dei fogli protocollo. L’esclusione si fondava, pertanto, su una regola non preesistente e non conoscibile.     Il TAR…
“Mi amo da morire”: la violenza economica e la Costituzione, gli strumenti legali per restituire i diritti.
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Parlare oggi di violenza di genere, e in particolare di violenza economica, significa confrontarsi con un fenomeno che attraversa il diritto penale, civile, del lavoro, dell’amministrazione pubblica e persino il Governo della professione forense. È una violenza che non lascia lividi sulla pelle, ma li lascia nelle opportunità negate. Una violenza che non si vede, ma che produce effetti devastanti e che per decenni è rimasta non studiata, non nominata, non riconosciuta. Solo da poco la letteratura, anche internazionale, ha iniziato a considerarla come forma autonoma di abuso. Oggi, la nozione di "violenza economica" ha trovato pieno riconoscimento normativo, ad esempio nella disciplina dell'ammonimento del questore per violenza domestica, che la definisce come uno o più atti di violenza che si verificano all'interno della famiglia (ex multiisTribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara sente. num. 503 del 2022). I dati ISTAT 2024 ci dicono che nel 64% dei casi la dipendenza economica, l’assenza di autonomia è uno dei principali motivi per cui non viene sporta denuncia. La cornice costituzionale: il primo argine alla violenza. La nostra Costituzione ha costruito un sistema di garanzie formalmente incompatibile con qualunque forma di sopraffazione economica. L’Art. 2:tutela i diritti inviolabili della…
Con una significativa sentenza del 23 ottobre 2025, il Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pienamente accolto le ragioni di un Dirigente Scolastico, assistito dall'Avv. Michele Bonetti, affermando il suo diritto a ottenere l'assegnazione in una sede di servizio compatibile con le esigenze di assistenza a un familiare con disabilità grave, in applicazione dell'art. 33 della Legge n. 104/1992. La decisione ha comportato la disapplicazione della clausola del bando di concorso che limitava tale diritto alla fase successiva all'assegnazione regionale, riconoscendo la prevalenza della norma primaria a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti. La vicenda trae origine dalla partecipazione del ricorrente al Corso-Concorso riservato per Dirigenti Scolastici. Risultato vincitore, il medesimo veniva tuttavia assegnato alla Regione Lombardia, nonostante avesse tempestivamente comunicato al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) la sua condizione di unico caregiver della madre, convivente, novantaseienne e riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, con invalidità al 100% non rivedibile. Il Dirigente aveva richiesto l'assegnazione a una delle numerose sedi vacanti nella Regione Lazio, e in particolare a Roma, per poter continuare a prestare assistenza continuativa alla madre. Il Ministero, tuttavia, respingeva la richiesta, sostenendo che i…
Il T.A.R. Lazio ordina al Ministero dell’Istruzione l’immediata esecuzione di sentenza di stabilizzazione docente vincitore di concorso
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Con la sentenza n. 6631/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis – ha accolto il ricorso presentato per l’ottemperanza di una pronuncia precedente che riconosceva il diritto all’assunzione e alla presa di servizio di un docente vincitore di concorso nella classe di concorso B015 (laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche). Il giudice ha rilevato che, nonostante il superamento delle prove concorsuali e l’iscrizione senza riserva nella graduatoria regionale con contestuale assegnazione della provincia di servizio, l’Amministrazione non ha proceduto all’effettiva assegnazione del posto né alla presa di servizio, in violazione del precedente giudicato. La sentenza ha quindi disposto: L’obbligo per l’Amministrazione di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, adottando tutti gli atti necessari a salvaguardare la posizione consolidata nel procedimento. La nomina di un Commissario ad acta, rappresentato dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, con facoltà di delega e senza compenso, cui è affidato il compito di assicurare l’esecuzione della sentenza entro 120 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. La condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 750,00 oltre accessori di legge. La decisione ribadisce l’efficacia conformativa del giudicato relativamente alla posizione del…
Polizia di Stato. Illegittimo il giudizio di inidoneità permanente al servizio se contraddittorio e privo di adeguata istruttoria: il TAR Bologna annulla il provvedimento e rimette la valutazione all'Amministrazione
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Con la sentenza n. 1129/2024, pubblicata il 30 settembre 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna ha accolto il ricorso di un agente della Polizia di Stato, annullando i provvedimenti con cui era stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio. La pronuncia si rivela di notevole interesse in quanto riafferma i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione, censurando un'istruttoria carente e una motivazione illogica e contraddittoria alla base del giudizio medico-legale. La vicenda processuale.  La controversia trae origine dalla vicenda di un agente della Polizia di Stato rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Bonetti che, a seguito di un sinistro stradale e del rinvenimento di farmaci prescritti nel suo veicolo, veniva sottoposto a visita psichiatrica.  Dopo un periodo di inidoneità temporanea, in cui comunque il ricorrente ha seguito un percorso terapico, numerosi accertamenti sanitari, sia da parte di strutture militari che di specialisti privati, attestavano comunque un progressivo e costante miglioramento, fino alla completa remissione della presunta patologia e alla sospensione totale della terapia farmacologica. La Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale giudicava l'agente "NON IDONEO permanentemente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato", pur ritenendolo idoneo ai ruoli civili. Il…
Il TAR accoglie ancora i ricorsi sul riconoscimento dei titoli esteri. Ne parliamo il 14 aprile 2025 con illustri esperti della materia
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Mentre il MIM continua a rigettare le istanze di riconoscimento dei titoli esteri dei docenti di sostegno e continua a temporeggiare sui percorsi INDIRE, il TAR Lazio continua a riconoscere le ragioni dei ricorrenti, accogliendone le domande cautelari. Il TAR Lazio, differentemente dall’Amministrazione, si riporta nuovamente ai principi dell’Adunanza Plenaria in materia facendo riferimento alla necessità di una comparazione esaustiva del percorso formativo per garantire coerenza con i principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali. Il G.A., inoltre, conferma che l’Amministrazione debba compiere una valutazione effettiva e non superficiale, che prenda in considerazione la formazione svolta dai ricorrenti e le esperienze lavorative maturate negli ambiti di riferimento del titolo. “La lunga e complessa questione del riconoscimento dei titoli esteri per l’esercizio della professione docente in Italia è da tempo al centro della nostra dell’attenzione” commenta l’Avvocato Bonetti, founder dello Studio Legale Bonetti & Delia. “Il TAR ha confermato, come già accaduto in altre circostanze, la validità delle posizioni degli insegnanti, che attualmente solo attraverso le azioni giudiziarie riescono a vedere tutelati i loro diritti e le loro posizioni lavorative". Sul punto in data 14 aprile 2025, dalle ore 13:30 alle ore 16:30, l’Avv. Michele Bonetti sarà relatore nel seminario “Diritto…
Accesso al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica: il bando è illegittimo. Ammessi i ricorrenti.
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Il TAR dell’Aquila con ordinanza n. 62/2025 ha accolto il ricorso degli studenti che chiedevano l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi dell’Aquila. In particolare, l’iscrizione al corso di laurea Magistrale in Psicologia Clinica veniva subordinata alla partecipazione ad una procedura di valutazione del curriculum. Pertanto, i ricorrenti venivano esclusi dal corso di laurea ambito esclusivamente in virtù della durata del percorso di studi triennale e dei voti conseguiti in alcuni esami, criterio che veniva censurato nel ricorso. Si censurava, altresì, la presenza di posti rimasti liberi e non coperti. L’Ateneo da un lato ha previsto una modalità di selezione che stride con quella che dovrebbe essere una naturale prosecuzione del percorso di studi, essendo gli studenti tutti in possesso di una laurea triennale,dall’altro latonel prevedere tale tipo di modalità accesso, ha completamente stravolto la disciplina prevista ai sensi della legge 264 del 1999, discostandosi dai dettami in materia di accesso programmato e prevedendo modalità di accesso assolutamente illegittime. Fulcro della decisione del TAR è proprio l’accoglimento del motivo di diritto in cui si contestavano le modalità di accesso ai corsi di laurea in parola. In particolare il Collegio statuiva che “l’accesso ai corsi…
Riscatto ai fini pensionistici. Il TAR dichiara il diritto del ricorrente a riscattare gratuitamente gli anni di laurea e condanna il Ministero della Difesa alle spese legali.
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Il TAR per la Basilicata con sentenza n. 139/2025 del 25 febbraio 2025 si è pronunciato sull’accertamento del diritto a riscattare gratuitamente gli anni di laurea ai sensi dell’art. 32 DPR n. 1092/1973. In particolare il ricorrente chiedeva all’Amministrazione il riconoscimento dei 5 anni della durata legale del Corso di Laurea in Ingegneria Civile. La norma oggetto del contenzioso, rubricata “Studi superiori richiesti agli ufficiali”, recita che “nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laureasi computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.” Dunque, al fine di poter far valere il diritto al riscatto degli anni di laurea ai fini pensionistici, bisogna possedere la qualifica di ufficiali in servizio permanente effettivo per la cui relativa nomina viene richiesta la laurea. Nonostante il possesso dei requisiti richiesti, l’Amministrazione non riconosceva il diritto del ricorrente al riscatto ai fini pensionistici. Secondo l’Amministrazione, la disposizione in esame sarebbe “applicabile solo ai nuovi arruolati” e non anche agli Ufficiali del disciolto Corpo Forestale dello Stato che siano transitati nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio…