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26 Gennaio 2022
Ingresso al corso di Studi in Medicina e Chirurgia. Il TAR ordina all’Amministrazione di inserire il ricorrente in graduatoria.
Attraverso una domanda di urgenza, il nostro Studio Legale è riuscito a ottenere una pronuncia favorevole da parte dei Giudice della Terza Sezione del TAR del Lazio, volta al reinserimento nella graduatoria nazionale di Medicina e Chirurgia di uno studente figurante come “rinunciatario”, in quanto sostanzialmente decaduto dalla graduatoria. La questione è nata quando il giovane ricorrente non riusciva ad effettuare tutte le procedure burocratiche necessarie ai fini dell’immatricolazione nell’arco temporale di 4 giorni a causa di una condizione medica che proprio in quella settimana lo costringeva ad essere sottoposto a delicate cure familiari. Per tale ragione, una volta accortosi che il sistema informatico aveva rubricato la sua posizione quale rinunciatario, attraverso un meccanismo automatico che, quindi, gli impediva di immatricolarsi, si rivolgeva al nostro Studio Legale per la cura dei propri interessi. Il Collegio, nel valutare la questione ha ritenuto determinante la condizione dello studente che, a causa della propria condizione medica, era impossibilitato a svolgere le operazioni burocratiche necessarie ai fini dell’immatricolazione. A tal proposito il Giudice ha rilevato che la predetta condizione medica costituisse un impedimento oggettivo tale da poter giustificare il ritardo nella procedura di immatricolazione. In sostanza, grazie a tale impedimento oggettivo comprovato dalla documentazione…
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27 Ottobre 2021
Bocciatura illegittima: accolto il ricorso dell’Avvocato Bonetti. Ammesso il risarcimento del danno in sede di giurisdizione ordinaria.
Nell’anno 2011, alla famiglia di una nostra cliente veniva comunicato il provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva a causa di un errato computo sulle assenze. Infatti, a seguito di apposita richiesta di chiarimenti da parte della famiglia, il Dirigente Scolastico si rendeva conto dell’errore e decideva, di conseguenza, di agire autonomamente, senza coinvolgere il Consiglio di Classe, assegnando due crediti formativi all’alunna. Il D.S. adottava tale provvedimento pur non essendone legittimato, in quanto tale decisione spetta(va) al Consiglio di Classe. Avverso tale abuso perpetrato dal Dirigente, la famiglia della alunna decideva di incardinare ricorso per il risarcimento del danno presso il Tribunale di Roma, adducendo, tra gli altri, anche la responsabilità a titolo di culpa in vigilando. Il Giudice di prime cure, analizzando la questione, erroneamente rilevava il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo. Avverso tale sentenza, lo Studio Legale presentava appello prospettando una tesi poi accolta dalla Corte di Appello di Roma. Difatti, il Collegio, assecondando le censure mosse dal Legale, riteneva che il caso di specie dovesse essere rubricato all’istituto del “risarcimento del danno ingiusto derivante dalla responsabilità diretta di una persona fisica”, anche se pubblico funzionario della pubblica amministrazione, in quanto “non rileva il…
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26 Ottobre 2021
ACCOLTO IL RICORSO GERARCHICO SULLA QUESTIONE DELLA DECADENZA DAGLI STUDI UNIVERSITARI
Decadenza universitaria: L’ ateneo in via di autotutela, riammette al corso di laurea lo studente inizialmente dichiarato decaduto. Con provvedimento in via di autotutela, il Rettore dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha accolto il nostro ricorso gerarchico, con contestuale richiesta di autotutela, accogliendo le tesi in materia di decadenza confermate dalla giurisprudenza amministrativa relativa a contenziosi da noi patrocinati clicca qui Nella vicenda in esame l’Ateneo, esaminata l’istanza, ha infatti emesso provvedimento amministrativo di rettifica, consentendo ad uno studente ingiustamente dichiarato decaduto per inattività, di proseguire il percorso di studi. Evidente come la decisione dell’Ateneo abbia consentito di evitare un inutile contenzioso, dall’esito certamente positivo per lo studente, evitando peraltro i tempi lunghi di un procedimento giudiziario. La Pubblica Amministrazione dunque è ritornata su una decisione già presa per rimuovere gli effetti del provvedimento originario, con efficacia retroattiva, risolvendo conflitti, attuali o potenziali, senza l'intervento di un giudice. Nello specifico, l’Ateneo in maniera del tutto illegittima aveva ritenuto che lo studente fosse incorso nella decadenza dalla qualità di studente ai sensi dell’art. 32 del regolamento didattico “che prevede che lo studente, decade qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi”. Tuttavia, contrariamente da quanto…
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11 Agosto 2021
PEI e inclusione del minore portatore di handicap: il Consiglio di Stato riconosce l'attivazione del servizio di assistenza specialistica come espressione del diritto fondamentale all'istruzione
Il Consiglio di Stato in data 19/07/2021 ha pubblicato un’importante sentenza, confermando il provvedimento del TAR Calabria rimesso sempre in allegato. Il TAR, afferma in primis la propria giurisdizione sulle doglianze preordinate a contestare la carenza nel P.E.I. del servizio di assistenza specialistica, e richiama poi le note del 17.09.2019 del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza secondo cui era necessario che fosse valutata dall’istituzione scolastica la relazione di un PEI con la fruizione di un servizio di assistenza specialistica nel numero massimo di ore previsto ex lege. Il diritto all’istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale, e va rispettato con rigore ed effettività in adempimento ad obblighi internazionali (artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18), e soprattutto per il carattere assoluto proprio della tutela prevista dagli artt. 34 e 38, commi 3 e , Cost.. L’istruzione rappresenta difatti per il Consiglio di Stato uno dei fattori sociali dell’individuo e esprime la possibilità di affermazione professionale; il relativo diritto assume così natura sia sociale sia individuale, con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di handicap, di…
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10 Agosto 2021
Esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle GPS dei docenti abilitati all’estero in attesa di ricevere il provvedimento di riconoscimento del titolo.
L’O.M. 60/2020, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto”, ha disciplinato, all’art. 10, i c.d. elenchi aggiuntivi. In particolare la predetta disposizione ha previsto la possibilità, nelle more della ricostituzione delle GPS, per i soggetti in possesso di un titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguito entro il 31 luglio 2021 di richiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di tali graduatorie. I docenti che hanno conseguito il titolo all’estero, al fine della spendibilità del proprio titolo hanno, come noto, l’onere di avanzare istanza di riconoscimento al Ministero competente. Diversi docenti in possesso di titolo estero conseguito prima del 31 luglio e che hanno inoltrato apposita istanza di riconoscimento dello stesso al Ministero, hanno partecipato alla procedura di inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS, hanno tuttavia ricevuto la notizia della loro imminente esclusione dalle stesse. Conseguentemente si ritiene che anche i docenti abilitati all’estero che si attiveranno ai fini della presentazione della domanda (il cui termine di presentazione scade il 21 agosto) non si vedranno riconosciuta la possibilità di essere inseriti in I fascia. Tali soggetti hanno partecipato alla procedura in questione in virtù dell’art. 7, punto 4, lett. e) dell’O.M. 60/2020, disposizione richiamata…
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Diritto allo studio e tutela cautelare (glosse e riflessioni alla sentenza T.A.R. Lazio, Sez. III, 14 giugno 2019, n. 4007) Sommario: 1. Premesse -2. Il fondamento normativo, l’odierno sistema e la delega di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) della L. 30 dicembre 2010 n. 240 –3. Spunti di riflessione proposti dalla decisione cautelare del T.A.R. Lazio in tema di tutela cautelare. 1. Merito, accesso al sapere e diritto allo studio: temi quanto mai attuali visti i nuovi obiettivi legislativi condensati nella c.d. riforma del sistema universitario e il sempre fervente dibattito, per la verità più sociale, politico e culturale che giuridico, sull’attuale sistema di accesso alla conoscenza presso taluni corsi di laurea. Codesti, però, sembrano voler rimanere tali ancora per poco, giacchè la tendenza, che alcuni Atenei[1] hanno già messo sul campo, appare andare proprio nella direzione dell’accesso programmato generale dell’insegnamento universitario non più e non solo per le discipline delle professioni sanitarie, della Medicina, dell’Odontoiatria, della Veterinaria, dell’Architettura, delle Scienze della formazione e delle specializzazioni post laurea. Un dibattito, pertanto, vivissimo ed attualissimo che sembra non interessare soltanto studenti e famiglie nell’estate più bella del post adolescenza, quella del diploma intendo, ma che muove con…
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10 Novembre 2020
Il TAR del Lazio sancisce il principio del consolidamento dei candidati ammessi a frequentare con riserva il corso di laurea.
Anche se vicenda giurisprudenziale, soprattutto dinanzi al TAR del Lazio, non può dirsi conclusa, in particolar modo per quanto riguarda l’orientamento assunto in altri contenziosi dalla Sez. III°, titolare della materia, tuttavia, la Sentenza pervenuta dalla III° Sezione cd “stralcio”, presieduta nell’occasione dall’autorevole Presidente della Sez. III bis, non può non essere considerata. Infatti, il TAR del Lazio si pronuncia con Sentenza n. 11262/2020 con innovativi principi sulla nota vicenda del consolidamento per una studentessa ammessa illo tempore con Ordinanza Cautelare. Il Collegio della Sez. III Bis, in modo illuminante, si pone il problema dei poteri conformativi del Giudice Amministrativo e dell’esigenza di possibili conseguenze incongrue o asistematiche; per il G.A. bisogna chiarire gli effetti della Sentenza quando sussiste una obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare. Il Collegio del TAR Lazio afferma con chiarezza come non rileva il testo dell’art. 4 comma 2-bis del D.L. 30 giugno 2005 n. 115 (convertito con legge 2005 n. 168); secondo i Giudici del TAR ciò non rileva in quanto il dettato normativo è riferito ad una abilitazione professionale e al superamento di prove d’esame scritte e orali e non ad un test d’ingresso. Tuttavia vi è ugualmente una situazione di…
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16 Settembre 2020
Docenti PAS: accolto l’appello, i precari mantengono il ruolo fino al provvedimento di merito.
Con l’ordinanza n. 5413 del 14.09.20 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello degli insegnanti c.d. PAS patrocinato dallo studio legale “Bonetti & Delia”, sospendendo provvisoriamente la sentenza negativa del T.A.R. che escludeva gli stessi dalle GAE con conseguente risoluzione anche dei contratti a tempo indeterminato nelle more sottoscritti. Il provvedimento del giudice d’appello, quindi, confermando il decreto monocratico emesso lo scorso agosto, dispone la permanenza in ruolo dei ricorrenti quantomeno fino al febbraio 2021, data in cui è calendarizzata l’udienza di merito, e contestualmente ordina al Ministero dell’Istruzione di depositare una dettagliata e documentata relazione atta ad individuare la posizione contrattuale degli appellanti. Trattasi di precari storici della scuola, inseriti in GAE a seguito della sospensiva del TAR e successivamente immessi in ruolo senza clausola risolutiva espressa con tanto di superamento dell’anno di prova e conferma in ruolo. L’arresto, facendo propria la tesi dei legali degli appellanti, si sofferma sul danno grave ed irreparabile patito dai precari; alla revoca dei ruoli, difatti, si affiancava l’impossibilità dei ricorrenti di iscriversi nelle graduatorie per i contratti di supplenza (GPS), con la conseguenza che essi sarebbero stati esclusi da qualunque convocazione per almeno un anno. Il provvedimento cautelare è la conferma di…
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10 Luglio 2020
PERSONALE DOCENTE DA DESTINARE ALL'ESTERO: LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA CAMBIA I VINCOLI TEMPORALI
È del Tribunale di Roma, sez. Lavoro, la sentenza datata 23 giugno 2020 che ha riammesso una docente al concorso bandito con D.D. M.I.U.R. n. 2021/2018 per la selezione di personale docente da destinare all’estero. L’azione, intentata e patrocinata dagli Avv.ti Michele Bonetti, Santi Delia e Claudia Palladino, che per primi in tutta Italia, con ricorsi individuali, hanno ottenuto una sentenza di accoglimento con formula piena perseguendo unicamente la via del giudice ordinario, scaturiva dall’esclusione di un’insegnante dal concorso per aver già svolto nove anni di servizio fuori dal territorio nazionale - conformemente alle norme vigenti al momento dell’espletamento dello stesso – diversamente da quanto previsto dall’art. 21 del Decreto Legislativo n. 64/2017 il quale, innovando l’ordinamento del sistema di formazione italiana all’estero, stabiliva che la durata massima del servizio non potesse essere superiore a due periodi, ciascuno dei quali di sei anni scolastici intervallati da ameno sei anni i servizio effettivo in Italia. “Un vincolo temporale illegittimo e contrario a quanto stabilito in materia dal CCNL” commenta l’Avvocato Michele Bonetti “la norma in parola, oltre ad essere in contrasto con la contrattazione collettiva a cui la materia è riservata, ha imposto limiti temporali i quali, in maniera del tutto illogica, spiegano…