Pubblicato in Lavoro

Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva introdotto dal Decreto Fiscale

by on23 Dicembre 2021

Con L’art. 13 della legge n. 215/2021 in vigore dal 21 dicembre 2021, (cd. “Decreto Fiscale”) ai fini del contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, è stato introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva all’ispettorato territoriale del lavoro da parte del datore di lavoro, per tutte le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

La legge di conversione, dispone, in caso di violazione di quanto sopra descritto, l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le modalità di tale comunicazione preventiva sono analoghe alle modalità operative previste per il “lavoro intermittente”. La comunicazione preventiva dovrà essere effettuata dal committente tramite sms o tramite posta elettronica, all’ispettorato del lavoro competente per territorio, e dovranno essere forniti i dati del committente, del lavoratore, i rispettivi codici fiscali e data di inizio e data di fine del periodo in cui viene svolta la prestazione di lavoro.

Con il decreto entrano in vigore anche nuove cause di sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, può adottare un provvedimento di sospensione. Inoltre, tale sanzione può essere erogata anche quando rileva che i lavoratori sono inquadrati come autonomi occasionali, ma in assenza delle condizioni richieste dalla normativa (art. 13, comma 1, lettera d).
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare – oltre che con la pubblica amministrazione – anche con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 50/2016. Viene anche specificato che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

Ultima modifica il 23 Dicembre 2021