ASN, nuova valutazione per il candidato: illegittimo il criterio aggiuntivo sul finanziamento del progetto.
Con sentenza n. 10087/2026, il TAR Lazio, Sezione Terza, ha accolto il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, annullando parzialmente il giudizio di non idoneità reso nei confronti di un candidato alla Abilitazione Scientifica Nazionale di prima fascia per il settore concorsuale 09/B3.
Il candidato aveva contestato il mancato riconoscimento di alcuni titoli valutabili ai fini dell’abilitazione. Il TAR ha ritenuto fondata, in particolare, la censura relativa al titolo concernente la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private.
La Commissione aveva escluso la rilevanza di un progetto COST del 7° Programma Quadro dell’Unione Europea, valorizzando la mancata prova dell’ottenimento del finanziamento. Secondo il Collegio, però, tale requisito non era previsto dal criterio fissato dalla stessa Commissione nel verbale iniziale. Il TAR ha quindi chiarito che, anche nelle procedure caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica, la Commissione non può introdurre in sede applicativa parametri ulteriori rispetto a quelli previamente stabiliti. Né l’Amministrazione può integrare successivamente la motivazione del giudizio attraverso le difese depositate in giudizio, trattandosi di una non consentita motivazione postuma.
Per tali ragioni, il TAR ha annullato gli atti impugnati nei limiti indicati in sentenza e ha ordinato al Ministero di procedere a una nuova valutazione del candidato, limitatamente al titolo oggetto di accoglimento, mediante una Commissione in diversa composizione, entro sessanta giorni.
La decisione ribadisce un principio centrale nel contenzioso ASN: la discrezionalità tecnica delle Commissioni è ampia, ma deve essere esercitata nel rispetto dei criteri predeterminati, della coerenza istruttoria e della trasparenza valutativa.
ASN, il TAR Lazio accoglie il ricorso: il travisamento del profilo professionale vizia la valutazione dei titoli
Con sentenza n. 10158/2026, il TAR Lazio, Sezione Terza, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, founder dello studio legale Bonetti Delia, annullando il giudizio di non idoneità reso nei confronti di una candidata alla Abilitazione Scientifica Nazionale di seconda fascia per il settore 06/M1 – Igiene generale e applicata, Scienze infermieristiche e Statistica medica.
La candidata, pur avendo superato tutti e tre i valori soglia e ottenuto una valutazione positiva sulle pubblicazioni presentate, era stata dichiarata non abilitata per il mancato raggiungimento del numero minimo di titoli richiesto dalla disciplina ASN.
Il TAR ha però rilevato un vizio decisivo nell’istruttoria: la Commissione aveva ricostruito in modo errato il profilo professionale della ricorrente, descrivendola come libera professionista già borsista e contrattista, mentre dagli atti risultava il suo stabile inquadramento presso l’Università, quale dipendente a tempo pieno e indeterminato nell’area delle elevate professionalità del settore tecnico-scientifico.
Secondo il Collegio, tale errore non costituisce una mera imprecisione, ma incide sulla legittimità dell’intera valutazione dei titoli, poiché la corretta ricostruzione del percorso professionale è essenziale per apprezzare la natura, la continuità e la collocazione istituzionale delle attività dichiarate.
Il TAR ha quindi annullato il giudizio collegiale e i giudizi individuali di non idoneità, ordinando al Ministero di procedere a una nuova valutazione mediante una Commissione in diversa composizione, entro novanta giorni.
La decisione ribadisce un principio centrale: la discrezionalità tecnica delle Commissioni ASN è ampia, ma non può fondarsi su presupposti fattuali errati. Prima della valutazione di merito, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria completa, corretta e aderente alla documentazione prodotta.
Taglia idonei, il TAR apre la strada: accoglimento cautelare e rimessione alla Corte Costituzionale.
Voto di lista e voto al candidato: il T.A.R. fa chiarezza sulla volontà dell’elettore e sulla prevalenza in caso di errori.
Il voto di lista prevale sull’indicazione delle preferenze ove queste ultime siano state erroneamente apposte in corrispondenza di una lista errata. E’ questo il principio del T.A.R. Campania nell’ambito di una competizione elettorale a fronte della non univocità della volontà dell’elettore.
Il T.A.R., in particolare, ha chiarito che, quando l’elettore appone il segno su una lista ma indica preferenze per candidati appartenenti a un’altra, il voto resta valido esclusivamente per la lista contrassegnata, mentre le preferenze devono considerarsi inefficaci ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 570/1960.
Il voto, inoltre, non deve essere attribuito alla lista dei due candidati ma, esclusivamente, a quella ove il segno è stato apposto.
“Le preferenze sono valide solo se espresse per candidati compresi nella lista votata, e che, qualora le preferenze si riferiscano, invece, a candidati di altra lista, in tal caso resta valido il voto alla lista, ma sono inefficaci le preferenze così espresse.
Tale regola è sancita con chiarezza dall’art. 57 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570: “Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”.
Dunque, nell’ipotesi di crocesegno apposto sul simbolo di una lista, con preferenze, però, per candidati non compresi in essa, ma in altra lista, prevale il voto alla lista dall’elettore specificamente contrassegnata, ma non si tiene conto delle sue preferenze.
Diversamente opinando vi sarebbe “la innaturale conseguenza che dei voti pur recanti una chiara espressione di scelta per una determinata lista, con l’apposizione del crocesegno sul suo simbolo, dovrebbero essere invece trasferiti alla lista di appartenenza di candidati altrui; e questo anche con ovvie difficoltà nelle operazioni del seggio elettorale, il quale – in ipotesi – dovrebbe procedere alla ricerca, tra tutte le liste, dei nominativi di volta in volta indicati. Pertanto, non v’è dubbio che l’univocità della regola che privilegia l’espressione del voto di lista non possa essere altrimenti intesa che attribuendo alla lista medesima il voto, ed escludendo perciò le preferenze per candidati contemporaneamente votati ma non appartenenti a quella lista”.
E nel caso in cui il voto di lista non è stato apposto ma sono presenti i nomi di candidati non presenti in quella lista corrispondente?
In presenza di espressioni di voto ambigue, inoltre, spiega il T.A.R., ad esempio – come con l’indicazione di candidati nel riquadro di altra lista senza un chiaro voto di lista – la scheda deve essere considerata nulla, non essendo possibile ricostruire con certezza la volontà dell’elettore.
“L’espressione del voto, formulata senza contrassegnare alcun simbolo di lista, ma facendo luogo a indicazione di sola preferenza per determinati candidati (di una qualsiasi lista) apposta, però, nello spazio non corrispondente al riquadro della loro lista, non può essere attribuita alla lista dei candidati indicati, in preteso ossequio alla volontà dell’elettore.
A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza, sottolineando l’ambiguità dell’espressione del voto, espresso con indicazione nominativa di preferenze, nel riquadro di altra lista (cfr. TAR Molise, 7/3/2024 n. 64, con ulteriori richiami, in identica fattispecie di schede che “non recano la presenza di alcuno specifico voto su contrassegni di lista”, rivendicandosi “da parte del ricorrente, delle preferenze espresse a suo nome ma apposte, però, nel riquadro della scheda di pertinenza di una lista diversa dalla sua”).
L’infondatezza della siffatta rivendicazione del voto in siffatta fattispecie è stata così motivata: “Un uniforme e condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, ha chiarito in vicende simili “che qualora l’elettore si sia limitato a scrivere il nome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo il voto al contrassegno di lista, né è possibile considerare valido il voto di preferenza attribuito al candidato apposto in corrispondenza di una lista diversa da quella per cui si è presentato. Conseguentemente, la scheda va considerata nulla, in quanto l’indicazione incoerente del nominativo di un candidato non appartenente alla lista rende contraddittoria la manifestazione di voto, con conseguente impossibilità sia di indirizzare, implicitamente, il voto in favore di un’altra lista, sia di attribuire la preferenza. In altri termini, l’espressione del voto di preferenza attraverso l’indicazione del nominativo del candidato in uno spazio riservato ad una lista diversa da quella cui egli appartiene, senza che l’elettore abbia espresso il voto di lista, non permette di individuare con chiarezza la volontà dell’elettore, risultando la stessa equivoca e contraddittoria e, pertanto, poiché in tal caso non è possibile risalire ad una univoca ed effettiva volontà dell’elettore, il voto non può ritenersi validamente espresso (T.R.G.A. Trentino Alto Adige – Trento, 27 febbraio 2014, n. 67; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 19 marzo 2020, n.1971; TAR Sardegna, Sez. II, 6 novembre 2014, n. 900; TAR Campania – Salerno, sez. I, 7 maggio 2012, n. 825; più risalente Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5913)” (in termini, T.A.R. Calabria, 9 luglio 2020 n. 1269; nello stesso senso cfr. anche C.G.A.R.S. 7 settembre 2012, n. 733; C.d.S., III, 5 settembre 2017, n. 4208)”: TAR Molise cit., p. 10.2).
Pertanto, riassuntivamente, la conclusione a cui perviene il ricorrente nel rivendicare il voto in proprio favore è preclusa (al di là della detta difficoltà di onerare il seggio elettorale della ricerca, tra tutte le liste, di quella cui appartengono i candidati) dall’ambiguità dell’espressione del voto che in tali casi emergerebbe, che non ne consentirebbe quindi l’attribuzione (cfr., altresì, Cons. Stato – sez. III, 8/5/2020 n. 2911: “se è pur vero che la giurisprudenza ha chiarito che, ove risulti votata una lista e, nel relativo riquadro, sia indicata la preferenza per il candidato consigliere di un’altra lista, è valido il voto espresso per la lista, mentre va annullato quello di preferenza per il consigliere (Cons. St., sez. V, 13 aprile 2016, n. 1477), nel caso di specie, come lo stesso appellante deduce, non risulterebbe essere stata votata alcuna lista, bensì soltanto i consiglieri di una lista nel riquadro riservato alla lista avversaria. Evidente è dunque il fatto che la volontà dei cinque elettori non si è espressa in modo chiaro e univoco a favore della lista alla quale si riferiscono i consiglieri, non potendo escludersi che detti elettori erroneamente pensassero che i consiglieri votati appartenessero all’unica lista avversaria (nel cui riquadro hanno espresso la preferenza) e, dunque, non potendo desumersi con certezza la volontà effettiva degli elettori, nemmeno nella più lata applicazione del principio del favor voti”)“.
T.A.R. Campania, 27 aprile 2026, n. 2658
Il TAR Abuzzo sulla questione del consolidamento e del legittimo affidamento sulle procedure concorsuali: dichiara improcedibile il ricorso ma tiene fermi gli effetti medio tempore conseguiti
Indennità di esclusività ai dirigenti AIFA: il Tribunale di Roma riconosce gli arretrati 2022–2024
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza del 28 gennaio 2026, ha riconosciuto il diritto dei dirigenti sanitari dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) alla corresponsione dell’indennità di esclusività anche con riferimento al periodo 2022–2024, dunque anteriormente all’intervento legislativo espresso intervenuto con la legge di bilancio 2025.
Il giudice ha accolto il ricorso proposto da alcuni dirigenti dell’Agenzia e patrocinato dall’avvocato Michele Bonetti, condannando l’amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori di legge, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l’INPS.
La controversia trae origine da una lacuna del quadro normativo: l’articolato di cui al D.L. n. 4/2022 aveva previsto il riconoscimento dell’indennità di esclusività in favore dei dirigenti sanitari del Ministero della Salute, escludendone espressamente l’applicazione ai dirigenti AIFA. Solo con la legge di bilancio 2025 il legislatore ha esteso in via esplicita tale emolumento anche a questi ultimi.
Il Tribunale ha ritenuto tale esclusione priva di adeguata giustificazione, in quanto i dirigenti sanitari AIFA risultano equiparati, sul piano ordinamentale ed economico, ai dirigenti del Ministero della Salute in forza della contrattazione collettiva di comparto. Ne consegue la violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalità/adeguatezza della retribuzione di cui agli artt. 3 e 36 Cost.
Inoltre, il giudice ha valorizzato il principio secondo cui il trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato è rimesso alla contrattazione collettiva, rilevando come la disciplina contrattuale vigente non contemplasse alcuna differenziazione idonea a giustificare il diverso trattamento.
Sulla base di tali premesse, è stato affermato il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di esclusività anche per il periodo anteriore al 2025.
La pronuncia assume rilievo sistematico, in quanto ribadisce l’intangibilità del principio di parità di trattamento tra dirigenti sanitari in assenza di una ragionevole e proporzionata giustificazione, non derogabile neppure ad opera del legislatore.
La decisione è suscettibile di incidere significativamente sul contenzioso in materia e sugli assetti della dirigenza sanitaria pubblica.
Concorsi Polizia di Stato: il TAR Lazio sospende l’esclusione per tatuaggi in fase di rimozione.
«Questa ordinanza – commenta l’Avvocato Bonetti – riveste particolare rilevanza, non solo poiché il TAR, per la prima volta, si è conformato all’orientamento del Consiglio di Stato, riconoscendo valore alla procedura di rimozione dei tatuaggi e chiarendo che la mera presenza di residui di pigmento non è di per sé idonea a giustificare l’esclusione di un candidato; ma anche perché, sempre per la prima volta, il TAR ha evidenziato, seppur indirettamente, l’importanza della procedura di rimozione laser con riferimento ai tatuaggi visibili esclusivamente con la divisa estiva, costituita da maglietta a maniche corte».
Il TAR Lazio ha pronunciato un’ordinanza di estremo rilievo con la quale è stato sospeso l'efficacia del verbale di inidoneità che aveva escluso una giovane candidata a causa della presenza di tatuaggi in zone visibili, nonostante gli stessi fossero quasi del tutto rimossi.
La candidata, dopo aver superato le precedenti prove del concorso, era stata dichiarata inidonea all’esito degli accertamenti psico-fisici, a causa della presenza di tatuaggi. Tuttavia, la Commissione aveva ignorato la documentazione medica prodotta dalla candidata che attestava un trattamento di rimozione laser dei tatuaggi iniziato da oltre un anno e prossimo alla conclusione.
Nel ricorso, i legali Bonetti e Delia avevano evidenziato come l'Amministrazione fosse incorsa in un palese difetto di istruttoria e di motivazione.
Il TAR ha accolto la linea difensiva presentata nel ricorso dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, rilevando che il ricorso risultava assistito da un solido “fumus boni iuris” (fondatezza del diritto). E disponendo l’obbligo per l’Amministrazione di procedere a un riesame medico che tenga conto dell’effettivo stato di rimozione dei tatuaggi al momento della nuova visita.
Questo risultato conferma un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato volto a sanzionare le esclusioni basate su valutazioni puramente formali. Il principio ribadito è chiaro: l'Amministrazione non può ignorare l'impegno e la buona volontà dei candidati che si sottopongono a lunghi e costosi trattamenti per conformarsi ai requisiti richiesti.
Alla luce di tale pronuncia del Tar continueremo a monitorare con attenzione l'evoluzione dei concorsi nelle Forze Armate e di Polizia, garantendo che il merito e la determinazione dei giovani aspiranti non vengano vanificati da provvedimenti privi di una solida base istruttoria.
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
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