Docenti PAS: accolto l’appello, i precari mantengono il ruolo fino al provvedimento di merito.
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Con l’ordinanza n. 5413 del 14.09.20 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello degli insegnanti c.d. PAS patrocinato dallo studio legale “Bonetti & Delia”, sospendendo provvisoriamente la sentenza negativa del T.A.R. che escludeva gli stessi dalle GAE con conseguente risoluzione anche dei contratti a tempo indeterminato nelle more sottoscritti.
Il provvedimento del giudice d’appello, quindi, confermando il decreto monocratico emesso lo scorso agosto, dispone la permanenza in ruolo dei ricorrenti quantomeno fino al febbraio 2021, data in cui è calendarizzata l’udienza di merito, e contestualmente ordina al Ministero dell’Istruzione di depositare una dettagliata e documentata relazione atta ad individuare la posizione contrattuale degli appellanti.
Trattasi di precari storici della scuola, inseriti in GAE a seguito della sospensiva del TAR e successivamente immessi in ruolo senza clausola risolutiva espressa con tanto di superamento dell’anno di prova e conferma in ruolo.
L’arresto, facendo propria la tesi dei legali degli appellanti, si sofferma sul danno grave ed irreparabile patito dai precari; alla revoca dei ruoli, difatti, si affiancava l’impossibilità dei ricorrenti di iscriversi nelle graduatorie per i contratti di supplenza (GPS), con la conseguenza che essi sarebbero stati esclusi da qualunque convocazione per almeno un anno.
Il provvedimento cautelare è la conferma di un orientamento del giudice d’appello che sta lentamente emergendo, si aggiunge difatti ad altre ordinanze del medesimo Consiglio di Stato, tra cui la n. 3113/2020, di segno maggiormente inclusivo e garantista nei riguardi di quelle categorie di docenti che per anni hanno insegnato attraverso le GAE, consolidando la propria professione di docenti, ed oggi potrebbero esserne esclusi.
Nel caso in esame trattasi peraltro di una categoria del tutto peculiare, i c.d. PAS, inesorabilmente investiti delle conseguenze promananti dalla decisione sfavorevole dell’Adunanza Plenaria sul diploma magistrale, che però non hanno beneficiato di alcun concorso straordinario né nessuna ulteriore misura volta a “sanare” la loro posizione.
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La questione oggetto del presente articolo concerne la nota vicenda dei c.d. “congelati SSIS”.

Parte ricorrente era stata ammessa alle SSIS e, all’epoca, grazie all’abilitazione ivi ottenuta, avrebbe potuto accedere alle GAE in applicazione dell’articolo 5 bis l. 169/2008