IL T.A.R. LAZIO SI PRONUNCIA SULLA QUESTIONE DELLA DECADENZA UNIVERSITARIA.
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Il T.A.R. Lazio  si è pronunciato, accogliendo l’azione patrocinata dal nostro studio, sulla questione della decadenza dalla carriera universitaria di uno studente consentendogli la prosecuzione del proprio percorso accademico.

L’Ateneo in questione, in maniera del tutto errata, prevedeva difatti che lo studente fosse incorso nella  decadenza  dalla qualità di studente ai sensi dell’art. 149 del T.U. 1933/1592, dall’anno accademico 2014/15, poiché  tra il sostenimento di due esami di profitto intercorrevano più di otto  anni.

Tuttavia, con pronuncia del T.A.R. Lazio, il ricorrente  ha visto riconosciuto il diritto alla prosecuzione della propria carriera universitaria.

Nel caso di specie l’Università, dapprima,  permetteva allo studente di prenotare e sostenere  regolarmente gli esami universitari, nonché partecipare attivamente al proprio corso di laurea e successivamente gli comunicava l’intervenuta decadenza, violando di fatto il principio del legittimo affidamento.

Trattasi di una importante pronuncia volta a consentire agli studenti la possibilità di non interrompere il proprio percorso accademico.

 

CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI 654 ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA STATO: IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE IL NOSTRO RICORSO.
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Si continua a parlare di ricorsi per il reclutamento delle Forze di Polizia. Questa volta il Tar del Lazio si è pronunciato sulla questione relativa al contenuto motivazionale della valutazione espressa dalla commissione esaminatrice durante la prova psico-fisica di un nostro ricorrente.

La commissione aveva escluso il candidato dalla prova per “tratti d’ansia libera e somatizzata in soggetto con aspetti di personalità dipendente a rilevanza clinica”, una valutazione, quest’ultima, ritenuta dagli Avvocati Bonetti e Delia, illogica ed irragionevole.

Per dimostrare ciò, si sono prodotte perizie mediche ad hoc, si è censurato l’iter motivazionale del provvedimento di idoneità.

Dunque, in virtù delle doglianze rappresentate,  il  Giudice Amministrativo ha disposto “una nuova verificazione medica, ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla consistenza e sussistenza della predetta condizione”. In altri termini, il Giudice amministrativo ha concesso la ripetizione disponendo nuovi accertamenti nei confronti del ricorrente.

Trattasi di un risultato importante, da considerarsi quale punto di partenza per l’effettiva tutela di tutti i partecipanti ad uno dei tanti concorsi pubblici.

 

MEDICINA, ODONTOIATRIA E VETERINARIA 2018: TAR LAZIO CHIEDE SPIEGAZIONI AL MIUR SUI DUE QUESITI ANNULLATI E SUL NUMERO DEI POSTI BANDITI. CDS ACCOGLIE APPELLI
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Il TAR LAZIO, con provvedimento del 23 aprile 2019, ha ordinato al MIUR di far chiarezza sul numero dei posti che vengono banditi per l’accesso ai corsi di laurea in Veterinaria e sull’annullamento solo parziale di due dei quesiti somministrati, accogliendo le richieste degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia.

I giudici del T.A.R. hanno chiesto al MIUR di rassegnare “puntuali chiarimenti sull’ambiguità e/o incongruenza dei due quesiti in discussione e sulle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione alla predetta determinazione, anziché alla neutralizzazione degli stessi quesiti (come accaduto in analoghi casi in passato)”. Oltre a tale aspetto, che da quasi un ventennio vede domande del test annullate per mano di T.A.R., Consiglio di Stato o dallo stesso MIUR senza che si riesca, mai, a rassegnare una batteria valida in un anno di concorso (se l’errore non arriva su Medicina è sempre arrivato su Veterinaria o Architettura i cui test sono elaborati dalla stessa Commissione), il MIUR dovrà spiegare le ragioni della riduzione dei posti assegnati agli Atenei.

Mentre su Medicina è stata accolta, integralmente, l’offerta degli Atenei, su Veterinaria no. Il T.A.R., in tal senso, ha chiesto al Ministero di spiegare “le ragioni che hanno indotto a bandire un numero di posti inferiore rispetto all’offerta formativa messa complessivamente a disposizione dagli Atenei italiani” soprattutto in un corso di laurea ad altissimo tasso di rinunce all’esito del test.

Veterinaria, difatti, a differenza di Medicina, vede uno scorrimento colmo di rinunce e decadenze giacchè sono centinaia i candidati che, pur collocandosi in posizione utile, alla fine decidono di non iscriversi. In tal senso, il T.A.R. ha anche imposto di fornire chiarimenti circa “l’attuale disponibilità di posti per Veterinaria a.a. 2018/2019 a seguito di rinunce o decadenze”.

Il fronte, tuttavia, non è affatto limitato a Veterinaria, giacchè nelle settimane scorse il Consiglio di Stato ha accolto i nostri appelli anche su Medicina del 2017 e 2018. Secondo la Sesta Sezione del Consiglio di Stato”, continuano gli Avvocati Bonetti e Delia, “sono fondati tanto i vizi sulle domande nn. 11 e 20 che questa volta – a differenza di Veterinaria – il Miur non ha toccato quanto la questione complessiva sul numero dei posti banditi”. Che, poi, il Consiglio di Stato, sembra aver visto nella direzione corretta, trova conferma nelle recenti dichiarazioni dello stesso Ministero che, presentando il Decreto per il test 2019, ha parlato di 2.000 posti in più che gli Atenei, senza aggiungere una sedia alle proprie dotazioni, sono comunque in grado di garantire”.

Il T.A.R., dopo anni di chiusure sul punto, ha invece ora “ritenuto, pertanto, di dovere richiedere al MIUR documentati chiarimenti, da rendere entro quaranta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, circa la disposta diminuzione di posti disponibili, su scala nazionale, per gli studenti comunitari residenti nella UE e circa la eventuale valutazione del fabbisogno professionale a monte delle scelte ministeriali impugnate“.

E’ anche grazie a tali azioni giudiziali che, tra il 2016 ed il 2018, si è assistito ad un contenuto aumento dei posti. Solo in Sicilia, nel 2016, difatti, a fronte della possibilità offerta dai 3 Atenei di Palermo, Messina e Catania di immatricolare 898 studenti, il MIUR ne ha assegnati appena 717. Quasi 200 giovani, pur avendo fatto un buon test, non hanno potuto studiare senza alcuna reale ragione e nonostante la conclamata carenza di medici.

Sul punto, difatti, al di là del noto imbuto formativo sulle specializzazioni, è anche l’accesso al corso di laurea che deve essere allargato. Non lo diciamo (solo) noi, ormai da anni, ma da ultimo anche l’Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane. Così come riportato da Il Sole 24 ore il 19 aprile scorso, “per rimpiazzare tutti i 56mila medici che nei prossimi 15 anni lasceranno il servizio sanitario nazionale, è la proiezione dell’Osservatorio, saranno necessarie 13.500 immatricolazioni ai corsi di laurea in Medicina – circa 5mila studenti in più da formare ogni anno – e 11mila posti di specializzazione“. Frattanto, proprio per il ritardo con cui tale “cura” verrà messa in atto, Regioni come Veneto ed Emilia stanno richiamando medici in pensione e attingendo dal bacino estero.

Il Consiglio di Stato, inoltre, nelle scorse settimane, è intervenuto anche sulla regolamentazione dello scorrimento, limitato ai soli ricorrenti vittoriosi, sui posti lasciati vacanti dagli extracomunitari all’esito del test 2017. Ancora una volta, accogliendo le nostre tesi, ha bocciato la soluzione ministeriale volta a ritenere decaduti i ricorrenti o imporgli sedi deteriori rispetto alle proprie scelte senza alcun riguardo al merito.

Le decisioni di T.A.R. e Consiglio di Stato, secondo gli Avvocati Bonetti e Delia, danno una nuova speranza a centinaia di studenti ancora oggi incomprensibilmente esclusi dal corso di laurea cui legittimamente aspirano a studiare e rappresenta un’importantissima riaffermazione del diritto allo studio di tutti gli studenti.
IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA SULLA QUESTIONE DELLA DECADENZA UNIVERSITARIA.
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Il Consiglio di Stato si è pronunciato, accogliendo l’azione patrocinata dal nostro studio, sulla questione della decadenza dalla carriera universitaria di una studentessa consentendole la prosecuzione del proprio percorso accademico.

L’Ateneo in questione, in maniera del tutto errata, prevedeva difatti che la studentessa fosse incorsa nella  decadenza  dalla qualità di studente ai sensi dell’art. 149 del T.U. 1933/1592, dall’anno accademico 2009/10, poiché  tra il sostenimento di due esami di profitto intercorrevano più di otto  anni.

Tuttavia, con pronuncia del Consiglio di Stato, la studentessa ha visto riconosciuto il diritto alla prosecuzione della propria carriera universitaria. In particolare, il massimo organo della giustizia amministrativa ha fondato le proprie ragioni sulla base del principio del legittimo affidamento in base al quale “ la  Pubblica Amministrazione nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall’art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l’onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento”.

Nel caso di specie l’Università, dapprima,  permetteva alla studentessa di prenotare e sostenere  regolarmente gli esami universitari, nonché partecipare attivamente alla proprio corso di laurea e successivamente le comunicava l’intervenuta decadenza, violando di fatto il principio del legittimo affidamento.

Trattasi di una importante pronuncia volta a consentire agli studenti la possibilità di non interrompere il proprio percorso accademico.

Il parere è consultabile al seguente link: https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=consul&nrg=201701067&nomeFile=201801591_27.html&subDir=Provvedimenti

GARANTITO IL DIRITTO ALLO STUDIO AD UN BAMBINO AFFETTO DA AUTISMO GRAZIE ALLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO
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È di poche ore fa la decisione del Consiglio di Stato che, con un decreto monocratico presidenziale a firma del Dott. Sergio Santoro, in accoglimento del ricorso in appello proposto dall’Avv. Alfonso Amoroso, ha disposto che venga “urgentemente assegnato in deroga, per il massimo delle ore consentite per finalità di sostegno […] un assistente educativo e culturale […] così come richiesto nella esibita certificazione, al fine di garantire all’alunno con disabilità il diritto allo studio e alla partecipazione a tutte le attività scolastiche”.
Il ricorso in parola è stato proposto per l’annullamento degli atti che avevano determinato la diminuzione delle ore di sostegno e di assistenza educativa per un bambino affetto da autismo, pregiudicando gravemente la possibilità per l’alunno di integrarsi nelle attività didattiche e formative.
La pronuncia del Consiglio di Stato è di grande rilevanza in quanto afferma l’importanza del “sostegno” per gli studenti affetti da disabilità, che funge da ponte tra il bambino e la collettività degli studenti.
L’insegnante di sostegno, diversamente dalla curriculare, media i rapporti tra tutte le figure che ruotano intorno all’alunno in una logica di rete (insegnanti di classe, ASL, dirigente scolastico, educatori, genitori, enti locali) al fine di accompagnare il progetto di vita dello studente e facilitare i processi di integrazione e realizzazione di obiettivi mirati.
La programmazione didattica predisposta dall’insegnante di sostegno, dunque, seppur strettamente legata a quella delle singole discipline cui provvede l’insegnante curriculare, è completamente diversa ed ispirata a criteri che esulano dalle sole finalità didattiche e centrata più sulle necessità specifiche dello studente.
In relazione al provvedimento in questione non mancano i commenti delle diverse associazioni del settore tra cui la ONLUS “Le Ali dei Pesci” che accoglie con entusiasmo ed ottimismo la decisione del Consiglio di Stato: “La Giustizia Amministrativa, ed in particolare il Consiglio di Stato, ancora una volta ha dimostrato di essere sensibile alle tematiche sociali più delicate. Siamo contenti che il bambino in questione possa ritrovare il giusto supporto, sia qualitativo che quantitativo, alla propria attività scolastica”.

CONCORSO STRAORDINARIO: AMMESSA ALLE PROVE UNA RICORRENTE ESCLUSA IN VIRTU’ DI UNA INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA E SENZA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
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Trattasi di un caso peculiare concernente l’intervento legislativo varato con il D.L. n. 87/18 e, con esso, un concorso straordinario finalizzato al reclutamento di docenti della scuola primaria e dell’infanzia.

Tra i requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale, oltre i titoli di accesso, la lex specialis, all’art.4, 1 quinquies, lettera b), ha richiesto, in aggiunta, lo svolgimento “nel corso degli ultimi 8 anni, di almeno 2 annualità di servizio specifico, non continuativo, su posto comune o sostegno presso le scuole statali presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 2 maggio 1999 n. 124”. L’ultima disposizione recita che “il comma 1 dell’art. 489 del Testo Unico deve intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’a.s. 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

A seguito del ricorso proposto innanzi all’On.le TAR del Lazio - avverso l’esclusione dal concorso per la mancanza di un solo giorno in una delle due annualità richieste dal bando - una ricorrente è stata ammessa con riserva allo stesso.

Nello specifico, la docente prendeva servizio presso un Istituto Scolastico dal 18 gennaio al 13 febbraio del 2017, per poi riprenderlo il giorno 15 febbraio 2017 sino al 9 giugno 2017.

L’interruzione del servizio per un solo giorno, il 14 febbraio 2017, è derivata da esigenze proprie della P.A., nella specie, dal passaggio della docente presso un differente Istituto Scolastico. Tale gap contrattuale è stato la causa del mancato computo di una annualità delle due necessarie per raggiungere il requisito del servizio ai fini della partecipazione alla selezione. La scelta amministrativa ha perciò penalizzato la docente, precludendole la possibilità di concorrere alla selezione, pur avendo, la stessa, svolto nel medesimo anno scolastico più giorni di servizio.

Il G.A., chiamato a pronunciarsi sulla vicenda – con ordinanza del 21 febbraio – ha consentito alla ricorrente la partecipazione alla procedura selettiva di carattere straordinario. Ciò è avvenuto alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sopra citata, nonché in applicazione del principio del favor partecipationis, concetto cardine del nostro ordinamento Costituzionale, in virtù dei quali l’On.le Giudicante ha ritenuto la docente fornita del requisito sostanziale delle due annualità di servizio previste dal bando e quindi di una pregressa e costante esperienza professionale.

Nel dettaglio, la ricorrente ha prospettato una violazione della normativa di settore, fornendone una lettura conforme al dettato costituzionale e ai principi inviolabili sanciti dalla Carta fondamentale.

Nel suo significato più proprio, si è interpretata la norma di cui all’art.11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, già citata, evidenziando come questa individui il requisito in questione in senso non formale, bensì sostanziale, ovvero nel servizio complessivamente continuativo, così come quello svolto dalla docente, ben più lungo tra l’altro di quello prescritto dalla legge.

La possibilità di un’interpretazione sostanzialista è prevista dallo stesso articolo 489 del T.U. delle Disposizioni Legislative in Materia di Istruzione (D.L. 16 aprile 1994 n. 297) il quale, al comma 2, riporta: “i periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”, consentendo in tal modo delle eccezioni; è così che nelle ipotesi più comuni di aspettativa, congedo, ecc., si potrebbe giungere a computare come valida una annualità con molti meno giorni rispetto a quelli effettivamente in possesso di un candidato.

                                                                                                                                                                                                          Avv. Michele Bonetti

INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO: CINQUE SENTENZE DELLO STUDIO BONETTI DELIA TRA I PROVVEDIMENTI PIU’ IMPORTANTI DEL TAR LAZIO.
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Si è svolta pochi giorni fa l’inaugurazione del nuovo anno Giudiziario del Tribunale Amministrativo per il Lazio e, nella rassegna di giurisprudenza selezionata per la celebrazione, posso rinvenirsi ben 5 sentenze relative a contenziosi patrocinati dallo Studio Legale Michele Bonetti e Santi Delia.

Le tematiche affrontate sono varie. Tra queste vi è l’annullamento dell’atto di aggiudicazione di una gara d’appalto indetta da Poste Italiane S.P.A. (sentenza n. 08511/2018) Quest’ultima aveva appaltato la fornitura di materiale di arredo ad una società che al momento della domanda di partecipazione non era in possesso della certificazione EN ISO 14000:2004.

Si trattava di un appalto di euro 9.758.146,00 che Poste Italiane aveva aggiudicato ritenendo equivalente alla Certificazione la relazione di un professionista privato. Ad avviso del Collegio, la relazione di un perito chimico incaricato dalla stessa aggiudicataria non è riconducibile alla categoria delle prove equivalenti di cui all’art. 87 commi 1 e 2, del d.lgs n. 50 del 2016  per due motivi: da un lato l’art 87 fa espresso riferimento all’attestazione effettuata da parte di “organismi indipendenti”, mentre la relazione prodotta era stata effettuata da un privato; dall’altro detta dichiarazione si limitava  in modo generico a riconoscere che le misure di gestione ambientale poste in essere dall’aggiudicataria erano conformi agli standard ISO 14001 sicché non integrava una prova concreta dell’adozione di misure conformi agli standard. L’aggiudicataria aveva tardivamente acquisito la certificazione ISO 1400, ammettendo implicitamente di non esserne in possesso al momento della partecipazione alla gara. Il Collegio ha accolto il ricorso degli avv.ti Bonetti e Delia, proposto a favore della seconda classificata, annullando l’atto d’aggiudicazione impugnato, con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, la ditta aggiudicatarie e la resistente Poste Italiane S.p.a.

Lo studio Bonetti Delia, inoltre, è sempre stato in prima linea, al fianco di centinaia di giovani aspiranti medici delusi da test di ammissione che non tengono conto delle capacità attitudinali e della vocazione dei ragazzi ad intraprendere la professione medica. 

Sul tema delle ammissioni ai corsi di laurea in Medicina, il T.A.R. ha segnalato la sentenza n. 8263/2018 con la quale è stato definitivamente annullato il Decreto Ministeriale che gestisce il concorso nella parte in cui negava la redistribuzione dei posti extracomunitari rimasti vacantiGrazie a tale decisione oltre 500 studenti nei corsi di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura sono stati ammessi.

Sempre a favore degli studenti che chiedono accesso all’Università, il T.A.R. ha segnalato la sentenza n. 9832/2018, con la quale è stata accolta la domanda di riesame di un ricorrente che chiedeva l’immatricolazione ad anni successivi al primo, senza aver superato il test di ammissioneLo studente, infatti, chiedeva di immatricolarsi ad anno successivo al primo nella facoltà di Medicina e Chirurgia, senza dover svolgere i quiz di ammissione potendo occupare i posti vacanti residui e avendo già sostenuto gli esami di profitto necessari per accedere al secondo anno, dunque in possesso di crediti utili. Ciononostante si vedeva negata non solo l’immatricolazione ma anche la mera valutazione della carriera. Il Tar Lazio, in accoglimento del riccorso avanzato dallo studio legale Bonetti e Dlia, ha affermato che “non c’è ragione di lasciare posti scoperti, non solo per il legittimo soddisfacimento di interessi costituzionalmente tutelati, ma anche nell’interesse pubblico ad un livello qualitativo e quantitativo di personale sanitario, in grado di soddisfare le esigenze della popolazione “[…] “in linea di principio, la limitazione dell’accesso agli studi universitari non è incompatibile con l’art. 2 del Protocollo n. 1, tenendo presenti le risorse disponibili e il fine di ottenere alti livelli di professionalità…..Pertanto, l’applicazione del numero chiuso non può violare la citata norma se è ragionevole e nell’interesse generale della società. La materia ricade nell’ampio margine di apprezzamento dello Stato[…]  

Sul tema delle ammissioni ai corsi di specializzazione post lauream in Medicina, il T.A.R. ha segnalato la sentenza n. 9513/2018. Dopo oltre 10 anni di vigenza del D.M. del 21 aprile 2006, il T.A.R. accogliendo le prospettazioni del noto studio, ha annullato il bando del corso di formazione in medicina generale e disposto l’immediata ammissione al corso di parte ricorrente chiarendo che “[…] va annullato l’art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero della Salute nella parte in cui prevede che a parità di punteggio tra candidati “si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea” e l’art. 10 del Bando di concorso regionale contenente la medesima previsione e va disposto l’inserimento del ricorrente in soprannumero nel Corso di formazione in Medicina Generale per il triennio 2017/2020 presso la Regione Sicilia”.

A seguito di tale annullamento il Ministero ha poi cambiato il bando di accesso imponendone la revisione a tutte le regioni.

ESAME ABILITAZIONE PROFESSIONE FORENSE: IL TAR NAPOLI ACCOGLIE IL RICORSO PER L'ERRATA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
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È di poche ore l’accoglimento in sede cautelare del ricorso presentato innanzi al TAR Napoli da una dottoressa in legge avverso il giudizio di inidoneità alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense per l’anno 2017. Gli elaborati scritti della ricorrente erano stati difatti ritenuti insufficienti dalla Commissione di Roma con conseguente esclusione dalla procedura.

La principale censura avanzata dalla dottoressa riguardava l’errata composizione della Commissione in fase di correzione che, nel caso di specie, difettava della presenza di un componente rappresentativo del mondo della magistratura, al contrario di quanto disposto dall’art. 47 della Legge n.247/2012. La norma infatti sancisce che la commissione di esame e' nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche”.

Trattasi di composizione che consente che la correzione dei compiti possa avvenire con una diversa gradazione e sensibilità, a seconda del diverso ruolo ricoperto dal singolo membro della sottocommissione a cui gli scritti vengono assegnati.

Sul punto, inoltre, è intervenuta anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 18/2018, ha sottolineato il venire meno del principio di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione alla professione d’avvocato, esigendo dunque il pieno rispetto della esatta composizione della commissione, necessariamente composta da tutti i componenti appartenenti alle categorie indicate dal sub. art. 47. Si legge infatti nella pronuncia che risulta viziato l’operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti, ed alla celebrazione dell’esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate sub art. 47 della legge n. 247/2012”.

Nel rispetto di questa disposizione, il Tar Napoli ha quindi disposto la ricorrezione dei pareri svolti dalla candidata che dovrà avvenire, secondo i dettami della sopra citata disposizione, da parte di una diversa sottocommissione presso la Corte di Appello di Milano.

 

NUOVA VITTORIA DELL'ANPRI: ANCHE IL TAR NAPOLI ORDINA LA MODIFICA DELLO STATUTO DELLA STAZIONE ZOOLOGICA “ANTON DOHRN”
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Con il ricorso spiegato davanti l’On.le TAR della Campania, sede di Napoli, l’associazione ANPRI (Associazione nazionale professionale per la ricerca), unitamente ad alcuni ricercatori dipendenti dell’Ente Pubblico di Ricerca Stazione Zoologica “Anton Dohrn”, assistiti dallo studio legale Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, chiedevano l’annullamento parziale dello Statuto della stessa SZN pubblicato in data 20 ottobre 2017.

Tramite il neonato Statuto, approvato per dare esecuzione al decreto legislativo n. 218/2016 di riordino della normativa vigente in tema di Enti pubblici di ricerca, difatti, la SZN negava il diritto dei ricercatori e tecnologi interni ad avere un proprio rappresentante di natura elettiva all’interno del Consiglio di Amministrazione nonché all’interno del Consiglio scientifico, diritto espressamente sancito dall’art. 2 del citato decreto 218.

Stanti le palesi illegittimità scaturenti da siffatto atto, nonché il considerevole impatto delle attività svolte dall’Ente sul territorio nazionale nell’ambito della ricerca, si procedeva ad adire il TAR di Napoli per veder finalmente riconosciuto il giusto diritto dei dipendenti dell’Ente ad incidere, seppur indirettamente, sulle politiche e sulle decisioni organizzative della Stazione Zoologica di Napoli.

Il Tribunale amministrativo ha emesso, in data 20.12.2018, un provvedimento ampiamente motivato nel quale non solo ha evidenziato la titolarità di posizione legittimante da parte dell’ANPRI, “quale associazione avente lo scopo di riunire e rappresentare tutti coloro che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica (…) che la rende portatore di un interesse differenziato e qualificato alla tutela delle posizioni dei soggetti rappresentati”, ma ha altresì posto efficacemente in luce l’orientamento dell’U.E. che, partendo dalla valorizzazione della Carta Europea dei ricercatori deliberata con la raccomandazione della Commissione europea n. 2005/251/CE, deve leggersi nel senso di incentivare “una disciplina favorevole alla maggiore rappresentatività dei ricercatori” al fine di “non mortificare una professionalità che, per affrancarsi in maniera soddisfacente dalle influenze governative dei singoli paesi, trainando così gli Enti verso l’effettivo raggiungimento delle finalità istituzionali e del libero mercato europeo, coinvolga la ricerca in senso stretto”.

Si evince, quindi, una visione del TAR multilivello e coraggiosamente garantista nella misura in cui si attesta con fermezza la prevalenza della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (il cui art. 13 tutela la libertà di ricerca) sulle norme interne di rango primario, e si evidenzia il contrasto tra lo Statuto dell’Ente di ricerca e l’art. 33 della Costituzione, quale disposizione volta a garantire la libertà dell’arte e della scienza e dei loro rispettivi insegnamenti, in quanto strumentali alla crescita culturale e al progresso dell’umanità.

In conclusione pertanto, il giudice amministrativo ha evidenziato come la mancanza di rappresentatività dei ricercatori si ponga in "contrasto con la normativa primaria e comporta di conseguenza l’annullamento dell’art. 8 e dell’art. 12 dello statuto della SZN, nella parte in cui non prevedono la “rappresentanza elettiva” di ricercatori e tecnologi interni all’ente e in particolare la possibilità di “eleggere almeno un membro del consiglio di amministrazione” e dell’art. 9 dello Statuto, laddove esclude la possibilità di eleggere almeno un membro del consiglio scientifico, tra ricercatori e tecnologi interni all’Ente”.

Tale pronuncia, peraltro, fa seguito ad una precedente sentenza dell’On.le TAR del Lazio mediante cui veniva annullato, per le medesime motivazioni, parte dello Statuto dell’ENEA che escludeva i ricercatori e tecnologi interni dagli organi di governo dell’Ente.

Quello odierno si configura come un ulteriore ed importante risultato nella battaglia patrocinata dall’ANPRI, volta alla concreta tutela dei diritti dei ricercatori italiani e al raggiungimento del graduale autogoverno degli enti pubblici di ricerca.

Assicurazione professionale collettiva imposta ai TSRM. Il T.A.R. Piemonte dichiara illegittima la scelta del Collegio Territoriale di Torino – Aosta – Alessandria di incorporare il costo del premio assicurativo all’interno della tassa di iscrizione.
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Con la sentenza n. 16/2019 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha dichiarato l’illegittimità, con conseguente annullamento, della deliberazione assunta in data 21 ottobre 2017 dall’Ordine Nazionale Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, nella parte in cui ha deciso di imporre a tutti i propri iscritti un sovrapprezzo alla tassa annuale di iscrizione, per “offrire obbligatoriamente” la polizza assicurativa prevista dalla legge Gelli.

Ripercorriamo i passaggi salienti della pronuncia in parola, la quale, prima ancora di esaminare nel merito le doglianze rivolte da un gruppo di TSRM iscritti al Collegio Territoriale di Torino – Aosta – Alessandria, ha ripercorso i fatti che fungono da sfondo alla vicenda oggetto di decisione.

Il Collegio Nazionale con la suddetta deliberazione del 21 Ottobre 2017, decideva di imporre a tutti i propri iscritti un sovrapprezzo alla tassa annuale di iscrizione all’albo per coprire il costo del premio dell’assicurazione professionale collettiva, stipulata dalla Federazione nazionale a favore dei propri iscritti e a quest’ultimi imposta.

Tale deliberazione aveva inevitabilmente suscitato i malumori delle Organizzazioni sindacali di Categoria e di buona parte degli stessi iscritti all’Ordine professionale.

Numerose, per quanto vane, le denunce di illegittimità pervenute al Collegio nazionale e le diffide rivolte anche ai Collegi territoriali al fine di provocare una rimeditazione della decisione assunta con la delibera del 21.10.2017.

A fronte di ciò, un gruppo di TSRM iscritti al Collegio Territoriale di Torino-Aosta-Alessandria, ha adito il T.A.R. Piemonte per chiedere l’annullamento della deliberazione de qua, nella parte in cui inglobava, in maniera inscindibile, il premio della polizza collettiva obbligatoria nella tassa annuale di iscrizione all’albo professionale.

Il giudizio si concludeva con la summenzionata sentenza n. 16/2019, emessa a seguito della camera di consiglio tenutasi in data 20 novembre 2018, con la quale il T.A.R. ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha incluso nella tassa annuale di iscrizione all’albo anche la quota pro capite del premio assicurativo della polizza collettiva stipulata dalla Federazione nazionale, imponendone il pagamento anche agli iscritti che non abbiano manifestato, in forma espressa o per fatti concludenti, la propria volontà di giovarsi di tale polizza.

A tale approdo il T.A.R. Piemonte addiveniva con una motivazione che appare immune da vizi logici e giuridici.

Il collegio giudicante, nell’esaminare il merito della vicenda (dopo aver rigettato tutte le eccezioni preliminari sollevate dai collegi resistenti), chiariva che “La questione essenziale oggetto del presente giudizio è, pertanto, quella di stabilire se il costo relativo al premio di una polizza assicurativa collettiva stipulata dalla Federazione o dall’Ordine possa farsi rientrare tra quelle necessarie al funzionamento di tali enti; il che a sua volta impone di indagare se la stipula di polizze professionali collettive obbligatorie, rientri tra le prerogative istituzionali di tali enti”.

Ebbene, in maniera nitida, il T.A.R. Piemonte ha dichiarato che in mancanza di una espressa previsione di legge che lo preveda e lo consenta, stipulare polizze professionali collettive obbligatorie non rientra tra le prerogative dell’Ordine/Federazione, con la conseguenza che il premio dell’assicurazione collettiva stipulata dalla Federazione nazionale non può rientrare nel concetto di spese necessarie al funzionamento dell’ente.

Interessante al riguardo la ricostruzione dell’iter giuridico seguito dal Giudice amministrativo, il quale, pur riconoscendo all’Ordine resistente il perseguimento di fini pubblici che esulano dalla tutela dei propri iscritti; pur riconoscendo allo stesso poteri di vigilanza sul corretto esercizio della professione sanitaria e di conseguenza il potere di verificare i doveri di ottemperanza dei singoli iscritti alla disciplina vigente in materia, ivi compresa quindi la facoltà di irrogare sanzioni disciplinari, in maniera incontrovertibile affermava che: “Ciò che non può ritenersi consentito, in mancanza di una espressa previsione normativa, è che gli ordini professionali e/o le relative Federazioni possano stipulare polizze professionali collettive imponendone obbligatoriamente l’adesione ai propri iscritti, anche solo indirettamente: ad esempio, come nel caso di specie, inserendone la quota di costo pro capite all’interno della tassa annuale di iscrizione all’albo, dovuta obbligatoriamente dagli iscritti a pena di sanzione disciplinare”.

Chiaro dunque il precetto affermato dal T.A.R. Piemonte - che come si evince dal tenore letterale dell’estratto trascritto, afferma l’estendibilità del principio di diritto poc’anzi richiamato a tutti gli ordini professionali -  il quale, in maniera perentoria e senza lasciar adito ad interpretazioni estensive, ha fermamente sottolineato come la legge non preveda alcun potere degli ordini professionali e delle relative Federazioni nazionali, di stipulare polizze professionali collettive “obbligatorie” nei confronti degli iscritti.

D’altronde, come già chiarito in premessa, prima ancora che intervenisse la sentenza in commento, non erano mancate denunce e diffide con cui veniva già rappresentato al Collegio nazionale dei TSRM quanto poi sancito dal Tribunale amministrativo del Piemonte, ossia che, la legge si limita ad attribuire agli Ordini professionali il potere di negoziare con le compagnie assicurative “le condizioni generali” delle polizze assicurative, da offrire “in convenzione ai propri iscritti” (art. 3, comma 5 lett. e) D.L. 13 agosto 2011 n. 138), non, quindi, il potere di stipulare direttamente le polizze assicurative in favore di tutti i propri iscritti, con previsione di adesione obbligatoria ed oneri economici a carico dei beneficiari.

Dunque, la pronuncia in parola ha chiarito come in capo agli Ordini professionali sussista, ex lege, esclusivamente il potere di concordare con le compagnie assicurative polizze-tipo da offrire in convenzione ai propri iscritti, ferma restando la libertà di questi ultimi di aderire a tali convenzioni, oppure di regolarsi altrimenti stipulando direttamente polizze individuali con altre compagnie assicurative di propria scelta e fiducia.

Ad ulteriore supporto degli assunti riportati poc’anzi, il T.A.R. Piemonte, esaminando la specifica vicenda oggetto di causa, ha altresì rappresentato un’ulteriore criticità, nella deliberazione assunta dal Collegio Nazionale dei TSRM, per ciò che concerne profili strettamente civilistici.

“Giova osservare al riguardo – si legge nella sentenza in commento– che ai sensi dell’art. 1372 cod. civ., “Il contratto ha forza di legge tra le parti “ e “ non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”; tra i casi previsti dalla legge in cui il contratto può produrre effetti rispetto ai terzi vi è quello del “contratto a favore di terzi” previsto e disciplinato dagli art. 1411 e ss. del codice civile; in forza di tale disciplina civilistica, la stipulazione in favore di un terzo è valida qualora lo stipulante vi abbia interesse; salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto per effetto della stipulazione in proprio favore e se dichiara di volerne profittare rende la stipulazione irrevocabile; nel caso, invece, di rifiuto del terzo di volerne profittare o in caso di revoca della stipulazione, la presentazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto”.

Da quanto sopra riportato appare incontrovertibile che secondo il principio civilistico dell’autonomia negoziale, così come modellato dalla giurisprudenza, la tipologia del contratto “a favore del terzo” può produrre esclusivamente effetti favorevoli nella sfera giuridica del terzo mentre non può mai determinare l’imposizione a suo carico di oneri ed obblighi, salvo che non risulti una diversa volontà, espressa o tacita, del beneficiario.

Nel caso in esame, invece, Il T.A.R. Piemonte ha ritenuto necessario chiarire che la polizza veniva stipulata dalla Federazione nazionale dei TSRM in qualità di “contraente”, mentre la copertura assicurativa veniva pattuita a beneficio di terzi assicurati e precisamente, a favore di tutti gli iscritti agli Albi di quei Collegi che avevano provveduto, entro la scadenza del 31.12.2017, alla delibera dell’avvio del predetto programma assicurativo; di conseguenza, il premio assicurativo annuale posto a carico della Federazione nazionale sarebbe stato calcolato sul numero dei TSRM iscritti agli Albi di quei Collegi che avevano aderito al programma assicurativo.

“Senonchè - continua il T.A.R. Piemonte nella pronuncia in esame- con il provvedimento impugnato adottato dall’Ordine interprovinciale, il costo della predetta polizza collettiva, ossia l’onere economico del pagamento del premio assicurativo, è stato riversato sui singoli professionisti iscritti all’albo; e tale effetto è stato realizzato, indirettamente, includendo il costo pro capite della polizza all’interno della tassa annuale di iscrizione all’albo, dovuta dai singoli iscritti a pena di sanzioni disciplinari”.

La scelta del Collegio nazionale dei TSRM, dunque, sottolinea il T.A.R. Piemonte, risulta però incompatibile con la struttura della disposizione codicistica che disciplina il contratto a favore del terzo, riportata poc’anzi, né, nel caso di specie, è ipotizzabile che i singoli professionisti possano sottrarsi al pagamento del premio della polizza collettiva, inscindibilmente inglobato nella tassa annuale di iscrizione all’albo, perché ciò costituirebbe un illecito disciplinare né, tantomeno, è possibile che i professionisti possano declinare l’iscrizione all’albo professionale, posto che quest’ultima è condizione legale per l’esercizio dell’attività professionale stessa.

In relazione alla vicenda de qua, la sentenza in commento ha dunque chiarito che, in primis, non esistono nel nostro ordinamento disposizioni normative che attribuiscano a qualsivoglia Ordine professionale il potere di imporre una polizza assicurativa collettiva obbligatoria ai propri iscritti ed altresì che, non appare conforme al sistema normativo, ed è quindi illegittimo, addossare al singolo iscritto l’onere economico di una polizza assicurativa stipulata dall’Ordine o dalla Federazione, alla quale egli non abbia aderito espressamente o tacitamente.

Nel frattempo, in attesa di risvolti sulla vicenda in esame quali la proposizione di appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 16/2019, si attende di conoscere l’esito di analogo giudizio ad oggi pendente pendente presso il T.A.R. Lazio.