in particolare riferimento alle c.d. “ipotesi lievi di reato”.
L’occasione è offerta da una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Bologna nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile del delitto di ricettazione in forma attenuata, come previsto dal comma secondo dell’art.648 c.p.
A seguito del ricorso in Cassazione, con cui la difesa aveva contestato la mancata applicazione del co. V dell’art. 131bis cp. che avrebbe fatto venire meno la punibilità del fatto, la Suprema Corte, con una lucida e decisa motivazione, dichiara l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
Tale decisione costituisce l’approdo di profonde considerazioni a seguito dell’analisi dell’ art. 131bis c.p introdotto con il D.Lgs. del 16 marzo 2015 n.28.
La suddetta norma inserisce nell’ordinamento una causa di non punibilità in senso stretto, applicabile a reati completi nelle componenti oggettive e soggettive, rispetto ai quali si registra “un’offesa tenue” e dunque viene meno il ricorso alla sanzione penale in rispondenza dei principi di offensività e di proporzionalità della pena.
Spetta al giudice compiere un’accurata valutazione circa l’applicabilità dell’istituto della particolare tenuità del fatto e tale compito deve essere condotto sulla scia di tassativi criteri: modalità della condotta, esiguità del danno o pericolo e la mancanza di abitualità rispetto al reo.
Come evidenzia la Cassazione, al fine dell’applicazione della norma ex art. 131bis c.p. si rivela fondamentale anche la valutazione sull’entità della pena: la causa di non punibilità risulta infatti applicabile solo ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva.
L’ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, contemplata al co. II dell’art. 648 c.p. prevede come massimo edittale la pena di anni sei di reclusione, superiore dunque al tetto massimo previsto per l’applicazione dell’art. 131bis c.p.
La Suprema Corte sottolinea che nelle ipotesi di reati di lieve entità, come il caso della ricettazione ex art. 648 co. II c.p., l’attenuazione della pena non costituisce un automatico indice di applicabilità dell’art. 131bis c.p.
Questa affermazione ha carattere generale e vale per ogni “ipotesi live” di reato prevista nel sistema codicistico: un esempio è costituito dal reato di violenza sessuale ex art. 609bis cp. in forma attenuata per la minore gravità del fatto.
I giudici già in passato avevano infatti sostenuto l’inapplicabilità dell’istituto della particolare tenuità del fatto rispetto a detto reato, poiché la pena massima edittale, anche a seguito della diminuzione prevista dall’ultimo comma, risulta superiore al limite massimo di cinque anni.
Pertanto al fine dell’applicazione della norma di cui all’art. 131bis c.p. apparirà necessaria una preventiva verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma stessa, senza tuttavia trascurare il versante edittale del reato di riferimento, per cui è previsto l’insuperabile limite di cinque anni di reclusione, tassativo anche nei casi di reato in forma attenuata per live entità del fatto.
Applicando detti principi al caso in esame deve concludersi che non risulterà applicabile rispetto alla ricettazione in forma attenuata ex art. 648 co. II cp. l’istituto della particolare tenuità del fatto all’art. 131bis cp a causa del superamento del limite edittale.