A distanza di pochi giorni con due diverse pronunce, rispettivamente del TAR Sicilia sezione staccata di Catania, e della Sezione III bis, del TAR Lazio, il Giudice Amministrativo si è espresso in merito all’iter processuale avviato da alcuni studenti, i quali impugnavano gli atti con cui venivano esclusi dalla selezione per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, nonché Professioni Sanitarie di Tecniche di Radiologia Medica per Indagini.
Ambedue le decisioni, a fronte dell’eterogeneità delle vicende da cui originano, risultano in linea con l’orientamento più volte ribadito dal Consiglio di Stato, in ultimo con la sentenza n. 5263 del 25 luglio 2019, rendendo applicabile, alla materia oggetto del contendere, il principio richiamato dall’art. 4, comma 2 bis, del D.L n. 115/2005, secondo cui “conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.
Pur sottolineando le differenze con il caso di specie, ove i ricorrenti ottenevano l’ammissione ad un corso di laurea e non un’abilitazione professionale, entrambi i TAR ha ritenuto sussistente in capo agli stessi ricorrenti “una situazione di affidamento” meritevole di un “trattamento non dissimile a quello previsto dal sopra richiamato art. 4-bis”. Dunque, il Giudice Amministrativo ha posto a fondamento della propria decisione il percorso di studio effettuato dai ricorrenti, i quali avevano, nelle more della decisione di merito, superato un numero consistente di esami universitari ed ottenuto il passaggio ad anni successivi al primo.
Proprio in riferimento all’entità ed al numero degli esami si sostanziavano le differenze tra i due giudizi.
Nell’un caso, nelle more del giudizio, due ricorrenti su tre conseguivano validamente la laurea, la terza – pur nell’incertezza di un giudizio ancora pendente – portava avanti alacremente il proprio percorso di studi, conseguendo le materie sino al penultimo anno.
Nel caso sottoposto all’attenzione del TAR Catania, invece, il Collegio, richiamandosi ad alcune recenti pronunce rese sempre dal Consiglio di Stato (se. VI, nn. 2155/2019 e 2298/2014), ha ribadito la necessità che i giudici facciano ricorso alla “regola più giusta” da applicare al caso concreto, onde addivenire ad un contemperamento tra la normativa astrattamente applicabile e l’esigenza che da siffatta applicazione non scaturiscano “conseguenze incongruenti o asistematiche”. Tale precisazione in punto di giustizia sostanziale ha condotto alla pronuncia di improcedibilità con applicazione al caso di specie del precetto sopra richiamato di cui al co. 2 bis, dell’art. 4 (D.L. n.115/2005), pur non trattandosi di “conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo” così come previsto esplicitamente dalla norma.
Il Collegio del TAR Sicilia, infine, per avvalorare ulteriormente la propria tesi, ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 108 del 9 aprile 2009, ribadendo fermamente la necessità di “evitare che gli esami si svolgano inutilmente” e di tutelare “l’affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame”.
Dunque, superando i contrastanti orientamenti giurisprudenziali, i T.A.R. in questione hanno definitivamente stabilizzato la carriera accademica dei ricorrenti, evidenziando come il percorso di studi medio tempore compiuto abbia un peso specifico non sottovalutabile, nella misura in cui rappresenta la prova tangibile di poter utilmente prender parte ai Corsi di Studi per i quali avevano sostenuto il test di selezione, oggetto di impugnativa.