Il voto di lista prevale sull’indicazione delle preferenze ove queste ultime siano state erroneamente apposte in corrispondenza di una lista errata. E’ questo il principio del T.A.R. Campania nell’ambito di una competizione elettorale a fronte della non univocità della volontà dell’elettore.
Il T.A.R., in particolare, ha chiarito che, quando l’elettore appone il segno su una lista ma indica preferenze per candidati appartenenti a un’altra, il voto resta valido esclusivamente per la lista contrassegnata, mentre le preferenze devono considerarsi inefficaci ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 570/1960.
Il voto, inoltre, non deve essere attribuito alla lista dei due candidati ma, esclusivamente, a quella ove il segno è stato apposto.
“Le preferenze sono valide solo se espresse per candidati compresi nella lista votata, e che, qualora le preferenze si riferiscano, invece, a candidati di altra lista, in tal caso resta valido il voto alla lista, ma sono inefficaci le preferenze così espresse.
Tale regola è sancita con chiarezza dall’art. 57 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570: “Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”.
Dunque, nell’ipotesi di crocesegno apposto sul simbolo di una lista, con preferenze, però, per candidati non compresi in essa, ma in altra lista, prevale il voto alla lista dall’elettore specificamente contrassegnata, ma non si tiene conto delle sue preferenze.
Diversamente opinando vi sarebbe “la innaturale conseguenza che dei voti pur recanti una chiara espressione di scelta per una determinata lista, con l’apposizione del crocesegno sul suo simbolo, dovrebbero essere invece trasferiti alla lista di appartenenza di candidati altrui; e questo anche con ovvie difficoltà nelle operazioni del seggio elettorale, il quale – in ipotesi – dovrebbe procedere alla ricerca, tra tutte le liste, dei nominativi di volta in volta indicati. Pertanto, non v’è dubbio che l’univocità della regola che privilegia l’espressione del voto di lista non possa essere altrimenti intesa che attribuendo alla lista medesima il voto, ed escludendo perciò le preferenze per candidati contemporaneamente votati ma non appartenenti a quella lista”.
E nel caso in cui il voto di lista non è stato apposto ma sono presenti i nomi di candidati non presenti in quella lista corrispondente?
In presenza di espressioni di voto ambigue, inoltre, spiega il T.A.R., ad esempio – come con l’indicazione di candidati nel riquadro di altra lista senza un chiaro voto di lista – la scheda deve essere considerata nulla, non essendo possibile ricostruire con certezza la volontà dell’elettore.
“L’espressione del voto, formulata senza contrassegnare alcun simbolo di lista, ma facendo luogo a indicazione di sola preferenza per determinati candidati (di una qualsiasi lista) apposta, però, nello spazio non corrispondente al riquadro della loro lista, non può essere attribuita alla lista dei candidati indicati, in preteso ossequio alla volontà dell’elettore.
A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza, sottolineando l’ambiguità dell’espressione del voto, espresso con indicazione nominativa di preferenze, nel riquadro di altra lista (cfr. TAR Molise, 7/3/2024 n. 64, con ulteriori richiami, in identica fattispecie di schede che “non recano la presenza di alcuno specifico voto su contrassegni di lista”, rivendicandosi “da parte del ricorrente, delle preferenze espresse a suo nome ma apposte, però, nel riquadro della scheda di pertinenza di una lista diversa dalla sua”).
L’infondatezza della siffatta rivendicazione del voto in siffatta fattispecie è stata così motivata: “Un uniforme e condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, ha chiarito in vicende simili “che qualora l’elettore si sia limitato a scrivere il nome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo il voto al contrassegno di lista, né è possibile considerare valido il voto di preferenza attribuito al candidato apposto in corrispondenza di una lista diversa da quella per cui si è presentato. Conseguentemente, la scheda va considerata nulla, in quanto l’indicazione incoerente del nominativo di un candidato non appartenente alla lista rende contraddittoria la manifestazione di voto, con conseguente impossibilità sia di indirizzare, implicitamente, il voto in favore di un’altra lista, sia di attribuire la preferenza. In altri termini, l’espressione del voto di preferenza attraverso l’indicazione del nominativo del candidato in uno spazio riservato ad una lista diversa da quella cui egli appartiene, senza che l’elettore abbia espresso il voto di lista, non permette di individuare con chiarezza la volontà dell’elettore, risultando la stessa equivoca e contraddittoria e, pertanto, poiché in tal caso non è possibile risalire ad una univoca ed effettiva volontà dell’elettore, il voto non può ritenersi validamente espresso (T.R.G.A. Trentino Alto Adige – Trento, 27 febbraio 2014, n. 67; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 19 marzo 2020, n.1971; TAR Sardegna, Sez. II, 6 novembre 2014, n. 900; TAR Campania – Salerno, sez. I, 7 maggio 2012, n. 825; più risalente Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5913)” (in termini, T.A.R. Calabria, 9 luglio 2020 n. 1269; nello stesso senso cfr. anche C.G.A.R.S. 7 settembre 2012, n. 733; C.d.S., III, 5 settembre 2017, n. 4208)”: TAR Molise cit., p. 10.2).
Pertanto, riassuntivamente, la conclusione a cui perviene il ricorrente nel rivendicare il voto in proprio favore è preclusa (al di là della detta difficoltà di onerare il seggio elettorale della ricerca, tra tutte le liste, di quella cui appartengono i candidati) dall’ambiguità dell’espressione del voto che in tali casi emergerebbe, che non ne consentirebbe quindi l’attribuzione (cfr., altresì, Cons. Stato – sez. III, 8/5/2020 n. 2911: “se è pur vero che la giurisprudenza ha chiarito che, ove risulti votata una lista e, nel relativo riquadro, sia indicata la preferenza per il candidato consigliere di un’altra lista, è valido il voto espresso per la lista, mentre va annullato quello di preferenza per il consigliere (Cons. St., sez. V, 13 aprile 2016, n. 1477), nel caso di specie, come lo stesso appellante deduce, non risulterebbe essere stata votata alcuna lista, bensì soltanto i consiglieri di una lista nel riquadro riservato alla lista avversaria. Evidente è dunque il fatto che la volontà dei cinque elettori non si è espressa in modo chiaro e univoco a favore della lista alla quale si riferiscono i consiglieri, non potendo escludersi che detti elettori erroneamente pensassero che i consiglieri votati appartenessero all’unica lista avversaria (nel cui riquadro hanno espresso la preferenza) e, dunque, non potendo desumersi con certezza la volontà effettiva degli elettori, nemmeno nella più lata applicazione del principio del favor voti”)“.
T.A.R. Campania, 27 aprile 2026, n. 2658
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