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TAR PALERMO: NON CADONO TUTTE LE GRADUATORIE PER IL BONUS

In data 5 dicembre 2013 il Tar per la Sicilia, Palermo, I Sezione, con ordinanza n. 791/2013 ha ritenuto, in merito ad un ricorso per l’accesso ai corsi di laurea in professioni sanitarie, di dichiarare la fondatezza dello stesso.

Il Tar Palermo ha ritenuto che vi fossero significativi elementi di fondatezza, avuto riguardo alle censure di legittimità  al voto di maturità, nella parte in cui ha deciso di disapplicare la regola della intangibilità del bando ad opera dello stesso ius superveniens, ovvero la normativa sulla abrogazione del bonus sopravvenuta.
L’Università avrebbe dovuto adeguarsi alla normativa sopravvenuta di abrogazione del bonus maturità. In realtà, non intervenendo in via di autotutela, ha sostanzialmente disapplicato i criteri generali di applicazione dei punteggi.
In poche e semplici parole il bando di concorso di tutti gli atenei contengono la previsione dell’assegnazione del bonus di maturità, mentre le graduatorie finali non contengono il bonus. Per tale violazione consistita, secondo il Tar, in una disapplicazione del bando di concorso stesso, poiché non ne erano stati rimossi gli effetti, il Tar Palermo ha ordinato all’Amministrazione di riesaminare gli atti impugnati condannando anche alle spese l’Università.
Lo studio legale Avvocato Michele Bonetti & Partners condivide le censure del Tar Palermo ritenendo che, in caso di ius supeveniens, non si possa derogare al bando. Tuttavia riteniamo che l’allarmismo di questi giorni sull’annullamento di tutte le graduatorie sia eccessivo. Di fatti il ricorso e l’ordinanza proposta non necessariamente è estensibile erga omnes; trattasi comunque di un’ordinanza cautelare di primo grado appellabile dinanzi al CGA.
Ad oggi, invece, innanzi al Tar del Lazio riscontriamo che i giudici romani stanno ammettendo con riserva. Trattasi di un concorso sicuramente a rischio di annullamento per la questione del bonus ed altro, ma proprio perchè si tratta di un diritto costituzionalmente garantito (art. 34 Cost.) riteniamo che l’effetto sanzione dell’illegittimità concorsuale non debba ricadere nei confronti di ignari partecipanti alla prova che già si sono immatricolati e che chiedono solo di studiare; l’effetto sanzione, a nostro avviso, deve ricadere sull’organizzatore della prova che ha determinato l’illegittimità e deve essere riparametrato in una iscrizione sovrannumeraria che permette di far riespandere il diritto allo studio dei ricorrenti compresso e limitato da una procedura amministrativa in questo caso illegittima. Di fatti nel nostro caso non parliamo del concorso per il sigillo notarile o per la Polizia di Stato, per il quale si percepisce anche un reddito; ma trattasi di una procedura concorsuale che, in caso di esito positivo, dà solo la possibilità di accedere ad un corso di laurea ove, una volta entrati, non è detto che si concluda con successo il corso di laurea in cui si pagano anche salate tasse universitarie.

Ultima modifica il 21 Gennaio 2014