Immatricolazione con ritardo: per il Consiglio di Stato vi è il risarcimento del danno
Con la sentenza n. 10352/2023, pubblicata lo scorso 30 novembre 2023, la Sezione VII del Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso di primo grado riguardante la riforma della sentenza del Tar ai fini della condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno ingiusto, quale conseguenza dell’evidente ritardo con il quale è stata disposta l’immatricolazione definitiva della ricorrente.
Si riferimento alla censura mossa sull’operato delle amministrazioni resistenti, in quanto non avevano proceduto all’ammissione della ricorrente al corso universitario prescelto, benché il punteggio conseguito all’esito dell’espletato test, unitamente al computo del bonus maturità, le avrebbe dovuto consentire l’immatricolazione.
Con riferimento all’a.a. 2013/2014, la ricorrente provvedeva a presentare specifica domanda per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, che prevedeva all’art. 10 l’attribuzione di un punteggio vincolato alla valorizzazione del percorso scolastico, “bonus maturità.” Ricordiamo che il bonus maturità prevedeva l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base al voto conseguito all’esame di Stato.
Tuttavia, mentre erano in corso di svolgimento i test di ingresso alle facoltà di medicina veniva ribaltata la regola fissata all’atto di indizione della procedura concorsuale. Ovvero: si escludeva dal computo del voto totale il punteggio del bonus maturità previsto dal precedente DM 449/2013 all’art- 10. Tale assetto normativo veniva, però, ripristinato con la legge 8 novembre 2023 n. 128, permettendo, dunque, di tener conto del “bonus maturità” ai fini del voto. A causa di tale modifica e nonostante il ripristino, la ricorrente non potendo beneficiare del bonus si è vista collocata in posizione non utile ai fini dell’immatricolazione all’a.a. 2013/2014.
Solo successivamente e con ingente ritardo, è stato riconosciuto il diritto della ricorrente a vedersi immatricolata per il corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2013/2014 anche in sovrannumero, arrecando in egual modo un notevole disagio.
Il Consiglio di Stato ritiene che l’amministrazione non ha in alcun modo dimostrato l’errore scusabile, in quanto, si ricorda, che non è richiesto al danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo un particolare sforzo probatorio, potendo essere invocata la presunzione semplice, derivante dall’illegittimità dell’atto e spettabile poi all’amministrazione la scusabilità dell’errore.
Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato, condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca a corrispondere a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 10.000.
Questa sentenza rappresenta una vittoria importantissima per chi in questi anni ha lottato per vedersi riconosciuto un diritto che è stato leso da un ritardo burocratico e da ambiguità normative che hanno impedito a parte ricorrente di immitraticolarsi e accedere alla carriera universitaria nei tempi dovuti.