Istruzione

Università private condannate a restituire 12 mila euro agli studenti che non iniziano la carriera
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Il Tribunale Ordinario di Roma ha condannato l’Università privata Unicamillus alla restituzione delle tasse universitarie versate da una studentessa che aveva rinunciato all’immatricolazione prima dell’inizio delle lezioni.  In particolare, la studentessa aveva partecipato ai test di ingresso sia presso L’Unicamillus, superandolo, sia presso le Università pubbliche.  Le prove di ammissione delle Università private si svolgono prima dell’esito di quelle pubbliche (la cui graduatoria viene ordinariamente pubblicata nel mese di settembre) e tutti gli studenti sono soliti cimentarsi prima nelle prove delle Università private e poi a quella unica e nazionale della pubblica. Tuttavia, prima della pubblicazione della graduatoria nazionale per accesso alle università pubbliche, la stessa, pena decadenza, è stata costretta a formalizzare la propria immatricolazione presso l’università privata, sottoscrivendo un “contratto con lo studente” e pagando dodicimila euro corrispondenti alle tasse per il primo semestre di studi.  Alla data di pubblicazione della graduatoria nazionale per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, la studentessa prendeva contezza di essere entrata al corso di laurea ambito in un Ateneo pubblico e chiedeva la restituzione delle somme versate all’Università privata.  L’Ateneo, nonostante la studentessa non avesse mai fruito delle lezioni, rifiutava la restituzione di quanto versato, invocando il “contratto con…
Il Consiglio di Stato dispone l’ammissione alla prova orale per la procedura concorsuale abilitante per l’assunzione di docenti per la classe di concorso EEEM.
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Con ordinanza n. 3336 pubblicata in data 04.09.2024, per il giudizio avente n. 6418/2024 R.G., il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, accoglie l’appello e, in riforma dell’ordinanza impugnata n. 3275 resa dal T.A.R. Lazio Sez. III bis nel procedimento n. 6006/2024 r.g., consente all’appellante di sottoporsi alla prova orale della procedura concorsuale abilitante, bandita con D.D. n. 1330 del 4 agosto 2023 “per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria” primo concorso in assoluto per l’assunzione di docenti per la classe di concorso EEEM che consente a coloro che risulteranno vincitori di essere convocati per le immissioni in ruolo già a partire dall’anno scolastico 2024/2025. Parte appellante, che aveva sostenuto la prova scritta computer based conseguendo un punteggio di 66 punti, poi rettificato in 68/70 a seguito di un intervento in via di autotutela del MIM sul quesito relativo all’ormone GH, e che mancava dell’attribuzione del punteggio di una sola domanda per rientrare nei posti disponibili per la regione Lazio, riscontrava numerose illegittimità e faceva richiesta di disporre CTU sui quesiti contestati, compreso quello sul fair play. A seguito dell’udienza in camera di consiglio del 16 luglio…
Il TAR Lazio annulla il provvedimento del diniego di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna.
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Il ricorrente, docente abilitato all’insegnamento sulla classe di concorso AAAA (infanzia) e EEEE (primaria), conseguiva il titolo di abilitazione all’insegnamento sulla classe di concorso ADAA ed ADEE in Spagna e ne chiedeva il riconoscimento al Ministero Italiano. L’Amministrazione inizialmente inoltrava al ricorrente una richiesta di integrazione documentale non completa e poi rigettava la domanda avanzata dall’insegnante senza che lo stesso fosse messo nelle condizioni di proporre osservazioni o allegare documentazione come espressamente previsto dalla L. n. 241/1990 e senza nemmeno subordinare il riconoscimento a misure compensative. Con Ordinanza n. 3920/2024 reg. prov. caut. Il TAR Lazio accoglieva la domanda del ricorrente ravvedendo la sussistenza non solo del periculum in mora– “atteso che il ricorrente, a causa del diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero non può essere inserito con riserva nelle GPS e stipulare i relativi contratti di supplenza” – ma altresì del c.d. fumus boni iuris precisando e chiarendo: “l’amministrazione non ha correttamente applicato i principi affermati in materia dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in ordine alla necessità di una comparazione analitica tra il percorso svolto all’estero e quello previsto in Italia; in ragione di quanto dedotto in ricorso ed in assenza di contestazione da parte…
Il Consiglio di Stato dispone il riesame dell’istanza di visto per motivi di studio.
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Il TAR Lazio rigettava la domanda della studentessa a cui l’Amministrazione aveva rifiutato il visto per motivi di studio in quanto considerava non applicabile al caso in concreto e alla materia del contendere il rimedio cautelare: “considerato che la eventuale sospensione dell’impugnato provvedimento di diniego non risulterebbe comunque suscettibile  di determinare l’ingresso della parte ricorrente sul territorio nazionale, venendo in rilievo, nel caso di specie una utilità collegata all’esercizio di un potere amministrativo di carattere discrezionale”. Il Consiglio di Stato (con provvedimento n. 3242/2024) analizzando il caso concreto della ricorrente che si era attivata per l’ottenimento del visto per motivi di studio, ma non era riuscita ad ottenerlo per fatti a lei non addebitabili, ne accoglieva le richieste ed in maniera diametralmente opposta al Giudice di primo grado disponeva: “dalla documentazione versata in atti risulta confermato che plurimi appuntamenti erano stati fissati e poi cancellati su iniziativa dell’Amministrazione, sicché la circostanza ostativa al rilascio del titolo (lo slittamento dell’appuntamento a data successiva al 30 novembre) non è in alcun modo riconducibile alla parte istante e determina un esito ingiusto e illegittimo del procedimento”; pertanto il Consiglio di stato reputava che “sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza si fini di un…
Decisione n. 30 del 29 luglio 2024.  Diritto di critica e di “opposizione”, funzione di vigilanza di un iscritto e di un consigliere dell’Ordine. Annullato il provvedimento disciplinare di un iscritto e Consigliere dell’Ordine.
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Non si vedono ragioni che possano giustificare un procedimento disciplinare per chi, Consigliere di un Ordine territoriale, in fondo, non ha fatto altro che chiedere un colloquio col Presidente del Consiglio Nazionale, anche se questa iniziativa conteneva alcune critiche all'operato dell'Ordine locale. La decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale accoglieva il ricorso di un nostro assistito, commercialista e consigliere dell’ordine, ribaltando la decisione di orimo grado e disponendo: “D'altro canto, la funzione di vigilanza attribuita al CNDCEC può trovare anche nei rapporti coi Consiglieri "di minoranza" degli Ordini territoriali, e nelle loro segnalazioni, occasionale motivo per essere svolta; di tal che segnalazioni da parte di essi, sono attuate in forme che non contrastino col decoro della professione e le altre disposizioni del Codice deontologico, potrebbero apparire non solo tali da non ostacolare ma, addirittura, funzionali allo svolgimento della suddetta attività di vigilanza a da parte degli Organi nazionali professionali. Buona parte degli argomenti del provvedimento impugnato (pretesi - ma del tutto non dimostrati, neppure sotto il profilo di un pericolo di danno - danni, finalità sleali e scorrette del ricorrente volte a perseguire ambizioni personali e discredito dei Colleghi che sono attribuite al ricorrente dai suoi detrattori) non risultano affatto…
Decisione n. 30 del 29 luglio 2024.  Diritto di critica e di “opposizione”, funzione di vigilanza di un iscritto e di un consigliere dell’Ordine. Annullato il provvedimento disciplinare di un iscritto e Consigliere dell’Ordine.
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Non si vedono ragioni che possano giustificare un procedimento disciplinare per chi, Consigliere di un Ordine territoriale, in fondo, non ha fatto altro che chiedere un colloquio col Presidente del Consiglio Nazionale, anche se questa iniziativa conteneva alcune critiche all'operato dell'Ordine locale. La decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale accoglieva il ricorso di un nostro assistito, commercialista e consigliere dell’ordine, ribaltando la decisione di orimo grado e disponendo: “D'altro canto, la funzione di vigilanza attribuita al CNDCEC può trovare anche nei rapporti coi Consiglieri "di minoranza" degli Ordini territoriali, e nelle loro segnalazioni, occasionale motivo per essere svolta; di tal che segnalazioni da parte di essi, sono attuate in forme che non contrastino col decoro della professione e le altre disposizioni del Codice deontologico, potrebbero apparire non solo tali da non ostacolare ma, addirittura, funzionali allo svolgimento della suddetta attività di vigilanza a da parte degli Organi nazionali professionali. Buona parte degli argomenti del provvedimento impugnato (pretesi - ma del tutto non dimostrati, neppure sotto il profilo di un pericolo di danno - danni, finalità sleali e scorrette del ricorrente volte a perseguire ambizioni personali e discredito dei Colleghi che sono attribuite al ricorrente dai suoi detrattori) non risultano affatto…
La legge n. 264 del 2 agosto 1999 individua la normativa in materia di accesso ai corsi universitari prevedendo che questi possano essere programmati sia a livello nazionale che locale. In tale ultimo caso, tuttavia, il combinato disposto degli articoli 33 e 34 Cost. conferisce una specifica responsabilità al legislatore statale, “di cerniera”, ossia quella di predisporre precisi limiti alla libertà ordinamentale data alle università nel contingentare l’accesso alle prestazioni che offre. Infatti, le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno, sì, il diritto di darsi ordinamenti autonomi ma sempre nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato in quanto "la scuola è aperta a tutti" e, infatti, si garantisce e riconosce ai "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi" il diritto "di raggiungere i gradi più alti degli studi”. La legge n. 264/99 specifica i vincoli imposti all'autonomia universitaria, relativi tanto all’organizzazione in senso stretto, quanto al vero e proprio diritto di accedere all'istruzione approntata dai diversi atenei. Infatti, le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno, sì, il diritto di darsi ordinamenti autonomi ma sempre nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato in quanto "la scuola è aperta a tutti" e, infatti, si garantisce e riconosce…
Concorso docenti 2016: gli ammessi con riserva potranno stabilizzare la propria posizione professionale. Possibilità di stabilizzazione anche per coloro che hanno avuto la revoca del ruolo.
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Il decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, all’art.10, rubricato “Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l’anno scolastico 2024/25”, è intervenuto sulle posizioni ancora pendenti dei docenti che avevano partecipato con riserva processuale al concorso ordinario del 2016. La norma, nella sostanza, si pone la finalità di chiudere le posizioni dei docenti che hanno partecipato con riserva al concorso e che non sono ancora definite dinanzi al G.A., ma non solo. Si tratta di docenti che hanno svolto tutte le prove concorsuali (preselettiva, scritta e orale), sono stati inseriti in graduatoria di merito, sono stati immessi in ruolo, hanno superato l’anno di prova e hanno svolto servizio in tale ruolo per almeno tre anni, tutto “con riserva”. Tali docenti, in virtù della novazione normativa, saranno ammessi a partecipare ad un percorso universitario di 30 CFU, all’esito del quale, per effetto del conseguimento della specifica abilitazione, si vedranno sciolta ogni riserva pendente. L’intervento normativo, tuttavia, va oltre e comprende anche i docenti che, nelle more, hanno subito la revoca della nomina in ruolo del contratto, ad esempio, a causa di una sentenza negativa emessa dal TAR o dal Consiglio di Stato. A tali docenti sarà possibile stipulare…
Titoli esteri: nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno per porre rimedio ai ritardi del Ministero.
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Con decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024, G.U. n. 126, concernente “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca”, sono state introdotte alcune novità per i possessori di titoli conseguiti all’estero per l’insegnamento sul sostegno. In particolare, con l’art. 7 è stato previsto che i docenti che, alla data del 1° giugno 2024 abbiano conseguito una qualifica professionale o un titolo di formazione all’estero, e siano in attesa di riconoscimento del titolo, oppure abbiano ancora pendente un contenzioso dinnanzi al Giudice amministrativo per la mancata tempestiva conclusione del suddetto procedimento, al fine di sanare tale situazione, possono iscriversi ai percorsi di formazione erogati dall’INDIRE. Ciò significa che chi ha presentato da oltre quattro mesi domanda di riconoscimento dei propri titoli conseguiti all’estero o ha un ricorso pendente avverso il silenzio della P.A., potrà regolarizzare la validità del titolo partecipando a questi nuovi percorsi indetti dal Ministero; ciò a condizione che rinunci all’istanza di riconoscimento del titolo. Il superamento dei percorsi di formazione determina il conseguimento di un titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.…