ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE: IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL NOSTRO APPELLO, ACCOLTO IL RICORSO DI PRIMO GRADO SUI MOTIVI AGGIUNTI, VENGONO ANNULLATI I DUE GIUDIZI DELLA COMMISSIONE
È di novembre 2023 una lodevole sentenza del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso in appello, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, dello studio Michele Bonetti e Santi Delia, ove si disquisiva del provvedimento di non idoneità per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia.
Si tratta di un’importante decisione, in quanto il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza di aprile 2022, aveva giudicato il ricorrente, non idoneo ad entrambe le sessioni per cui aveva presentato domanda.
Le censure avanzate dallo scrivente e dirette a confutare il giudizio di non idoneità alla funzione di professore associato, sono state ritenute fondate. Il Consiglio di Stato concorda sulla laconicità del primo giudizio, fondato esclusivamente sull’allocazione bassa nell’ambito del panorama scientifico mondiale per il settore delle riviste scientifiche su cui sono edite le pubblicazioni presentate. La commissione si riferiva così ad un parametro privo di base normativa, tale da evidenziarne l’illegittimità del giudizio. Anche il secondo giudizio intervenuto nelle more, a seguito di un’ulteriore domanda del ricorrente era stato censurato in primo grado con motivi aggiunti. Per quanto articolato anche tale ulteriore secondo giudizio è stato censurato dal Consiglio di Stato.
Il giudice di seconde cure ritiene che i dati obiettivi esposti dall’appellante contrastino con la valutazione di scarsa qualità espressa dalla commissione nei confronti delle sue pubblicazioni. In ciò si estrinseca l’insufficienza motivazionale e il contrasto tra la valutazione della commissione e la collazione editoriale della rivista che determina profili di eccesso di potere, rilevati sul piano della legittimità amministrativa ex. art 4. D. M. 2016 n. 120. Il Consiglio di Stato censura per l’appunto aprioristiche esclusioni dei lavori del candidato, motivate sul numero di autori e sulla mera collazione del ricorrente in posizione intermedia. Il Consiglio di Stato conclude accogliendo pertanto il ricorso e i motivi aggiunti, riformando la sentenza impugnata e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di nominare un nuovo commissario per rivalutare le pubblicazioni scientifiche.
Giustificata l’integrale compensazione delle spese di lite, anche in caso di giudizio favorevole per l’Amminsitrazione, se questa non ha collaborato con il cittadino
Le spese di lite devono essere integralmente compensate quando si dimostra che l’Amministrazione (vittoriosa) non abbia collaborato con il cittadino (soccombente) prima di incardinare il giudizio.
È quanto emerge dalla sentenza del TAR Lombardia n. 2499 pubblicata in data 26 ottobre 2023.
La vicenda riguardava una docente che chiedeva la rettifica delle proprie dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso. Il bando prevedeva espressamente che tali dichiarazioni potessero essere integrate o rettificate tuttavia, nonostante i plurimi reclami e istanze stragiudiziali presentati dalla docente, l’Amministrazione aveva sempre tenuto un comportamento completamente omissivo al punto da costringere la docente ad incardinare il ricorso.
Il TAR, in prima battuta, aveva respinto il ricorso in fase cautelare condannando la ricorrente a pagare all’Amministrazione la condanna alla spese dell’incidente cautelare, quantificate in € 2.000,00 oltre iva, c.p.a. e spese generali (ovverosia quasi 3000 euro di spese). Anche il Consiglio di Stato, adito limitatamente al capo delle spese, non aveva ritenuto di riformare l’ordinanza.
In sede di merito, invece, il TAR ha così statuito: “la circostanza che la ricorrente abbia presentato, prima della pubblicazione della graduatoria, un reclamo all’amministrazione, in ordine al contestato difetto di inserimento di titoli nel sistema telematico di gestione della procedura, di cui l’amministrazione non risulta avere tenuto conto, conducono a ritenere sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, comprese, quindi, quelle della fase cautelare”.
La ricorrente, dunque, non dovrà farsi carico delle spese processuali.
Inderogabilità del collegio perfetto e abuso di funzione da parte del DS: la sentenza del Consiglio di Stato
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30 novembre 2020 n. 7533
Presidente Estensore Dott. Sergio Santoro
Nota a sentenza
“Il consiglio di classe […] nell'attività valutativa opera come un collegio perfetto e come tale deve deliberare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici”.
“Deve ritenersi illegittimo il provvedimento con cui il consiglio di classe non abbia promosso un alunno alla classe successiva, ove dal verbale della relativa riunione risulti l'assenza di un docente, non sostituito da altro collega della stessa materia, non essendo sufficiente la sostituzione dell’assente col dirigente scolastico, che in tal caso svolgerebbe illegittimamente la duplice funzione di coordinatore della seduta e di docente della materia del professore sostituito”.
ANALISI DEL CASO
I ricorrenti, esercenti la potestà genitoriale sul minore, agivano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, al fine di veder annullato il verbale del consiglio di classe con cui il proprio figlio non veniva ammesso alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado.
Parte ricorrente adduceva quale motivazione che l’assenza della docente di matematica e scienze, in quanto sostituita dal Dirigente Scolastico e non da un altro insegnante della medesima materia, aveva determinato la violazione del principio del “collegio perfetto” viziando irrimediabilmente l’atto reso in tale sede.
Il Giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso, richiamava sul punto la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, riportandosi alla sentenza n. 1870/2003 e affermando che “il Collegio dei docenti nella scuola secondaria è organo collegiale perfetto, che pertanto può legittimamente decidere solo nella completezza dei suoi componenti, il che, nel caso in esame, non è avvenuto”.
A seguito del ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha confermato la decisione del TAR rimarcando e ampliando le argomentazioni sulla necessarietà del collegio perfetto nonché affermando l’illegittimità della posizione di uno dei membri del collegio nello svolgimento di una duplice funzione; nella specie si è rilevata illegittima la posizione del Dirigente Scolastico che svolgeva al contempo la funzione di coordinatore della seduta e di docente della materia del professore sostituito.
COMMENTO
È noto come dottrina e giurisprudenza riconoscano la natura di “collegio perfetto” agli organi collegiali tecnici, con funzione di giudizio, per le cui deliberazioni è necessario il quorum strutturale del plenum dei componenti.
Ciò in quanto, nei collegi con compiti di giudizio tecnico-discrezionale, come nel caso oggetto della sentenza in commento, la valutazione operata da ciascun componente è espressione di competenza e professionalità proprie, che ciascun membro del collegio è chiamato a impegnare nell’espletamento delle proprie funzioni. La necessaria presenza di tutti i membri del collegio, dunque, deriva dalla infungibilità della competenza di ciascuno, in ragione delle diverse materie di pertinenza.
Tale aspetto, non deve essere confuso con l’impossibilità di sostituire uno dei componenti del collegio con un soggetto con la medesima professionalità, che possa sopperire, da un punto di vista strettamente tecnico, all’assenza del membro titolare.
La pregevolissima pronuncia del Consiglio di Stato consente di cogliere appieno tali aspetti muovendo, appunto, dal principio del collegio perfetto coordinato con la normativa di riferimento. L’efficace disamina dell’Ecc.mo Giudicante muove dal presupposto che, a norma degli artt. 5, comma 7, e 193, comma 1, del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, nelle scuole di istruzione secondaria la valutazione periodica e finale degli alunni spetta al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti e che, dunque, detto consiglio sia costituito da tutti i docenti della classe e (meramente) presieduto dal dirigente scolastico.
Il sapiente punto di vista offerto dal Consiglio di Stato delinea i confini delle funzioni riconosciute in capo ad ogni soggetto coinvolto: ai membri del collegio, dotati di consapevole conoscenza e di strumenti idonei per la valutazione degli elementi da porre alla base del giudizio tecnico-discrezionale che sono chiamati a pronunciare, e al presidente del collegio (nel caso della sentenza in commento, il Dirigente Scolastico) al quale, diversamente, è riservata la sola funzione di coordinatore della seduta. Ove l’organo di valutazione non risulti completo da un punto di vista tecnico o funzionale, il relativo provvedimento reso non può che dirsi viziato.
La “funzione giudicatrice”, difatti, essendo espressione di una valutazione strettamente tecnico-discrezionale, può essere effettuata solo da soggetti con competenze specifiche, non potendo ritenersi sufficiente una mera “lettura del registro” per sopperire alla mancanza dei prerequisiti necessari ai fini del giudicare.
In tale ottica la natura di collegio perfetto non è inficiata dalla nomina di supplenti, anzi, ne è confermata ove il soggetto chiamato a sostituire il componente impossibilitato a presenziare ne mantenga le caratteristiche tecniche.
La casistica fattuale in commento, invero, si è completamente discostata da tali principi cardine, determinando il G.A. ad annullare il verbale del collegio docenti imperfetto da un punto di vista funzionale quanto tecnico. Il Collegio, difatti, ha chiaramente affermato l’illegittimità del ruolo di sostituto assunto (“impropriamente”) dal Dirigente Scolastico pur senza possedere le necessarie competenze sulla materia e precisando come tale circostanza abbia integrato un’ulteriore illegittimità consistente nell’aver ricoperto la duplice funzione di membro nonché coordinatore del collegio, circostanza non prevista ex lege e che ne ha determinato la composizione imperfetta.
L’autorevole pronuncia del Consiglio di Stato, dunque, rimarca l’inderogabilità della composizione degli organi collegiali tecnici con funzione di giudizio proprio in ragione dei peculiari e delicati compiti affidati.
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30 novembre 2020 n. 7533
DIFETTO DI MOTIVAZIONE E GIUDIZI DI INIDONEITA’ ALL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
In data 03 gennaio 2020 il T.A.R. del Lazio pubblica un’importante sentenza di merito, ancora una volta, relativa al concorso nazionale per l’abilitazione a professori universitari.
La sentenza, tra i primissimi provvedimenti del nuovo anno, pone l’accento sulla necessarietà di un’adeguata motivazione del provvedimento adottato dalle Commissioni, dunque su uno dei requisiti dell’atto amministrativo, nei giudizi per conseguire l’abilitazione nazionale.
Secondo il Tribunale di Roma la valutazione adottata dal MIUR sarebbe stata viziata da una “palese parzialità”, avendo la Commissione giudicato solo su alcuni aspetti del curriculum scientifico della candidata in questione e senza una congrua motivazione imposta dalla legge.
La candidata, in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, aveva ottenuto un giudizio negativo frutto di un’apodittica comparazione tra il proprio curriculum scientifico- professionale e quello di un’altra candidata. Per i due candidati, di cui venivano posti a confronto i curricula, i medesimi lavori frutto della ricerca scientifica, anche svolta in collaborazione, venivano valutati in maniera opposta, concedendo l’abilitazione solo ad una delle due. La commissione di concorso non aveva opportunamente valutato parte delle pubblicazioni in cui era ricavabile il contributo personale della ricercatrice, fermandosi al solo confronto negativo su alcuni lavori.
La parzialità della motivazione resa comporta l’illegittimità del giudizio e l’annullabilità del provvedimento amministrativo, integrando la violazione di legge e, nello specifico, dell’art. 3 della legge n. 241/90.
Nel caso delle procedure abilitative in questione, ha sottolineato il Giudice Amministrativo, “occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo”.
È evidente che quanto opportunamente evidenziato dall’Organo di Giustizia Amministrativa sia frutto di una molteplicità e varietà di problematiche riscontrabili in una procedura tanto complessa, come quella che ha riguardato la pronuncia qui in esame. Da tali problematiche non è insolito ricavare vizi della procedura che possano comportare l’annullamento con l’effetto di una nuova e corretta valutazione.
DIRITTO ALLA SALUBRITA' DELL’AMBIENTE E RISARCIBILITA' DEL DANNO
Il tema della tutela degli interessi diffusi si è posto, in particolare, con riferimento alla tutela del diritto alla salute
Sulle condizioni oggettive e soggettive del reato di bancarotta pre-fallimentare. Corte di Cassazione penale, sentenza n. 17819 del 7 Aprile 2017.
La V Sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 17819/2017 torna a disquisire sulla natura e sulle condizioni del reato di bancarotta patrimoniale pre-fallimentare ex art. 216, co.1 L.Fall.
Laureati non abilitati: sì alla prova per l’ammissione al corso di medicina generale
I laureati in medicina non ancora abilitati potranno partecipare al concorso di ammissione al corso di Medicina Generale. Lo ha deciso il TAR del Lazio
Giornalismo responsabile: Corte EDU, Brambilla e altri c. Italia
L’Ue condanna l’Italia sulla prescrizione breve. Riflessioni a margine della sentenza dell’8/09/2015 n. C-105/14 della Corte di Giustizia UE, sez. Grande
La Corte di Giustizia, a seguito della domanda pregiudiziale interposta dal Tribunale di Cuneo
Separazione consensuale e divorzio congiunto: le nuove vie introdotte dalla L. n. 162/2014 e il c.d. “Divorzio breve”
Con il d.l. 132/14 convertito in L. 162/14 e con la L. 55/15 i procedimenti previsti per le separazioni personali dei coniugi e lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno subito un radicale mutamento sia nelle modalità che nei tempi.