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La voce del diritto
Redazione
25 Novembre 2025
“Mi amo da morire”: la violenza economica e la Costituzione, gli strumenti legali per restituire i diritti.
Parlare oggi di violenza di genere, e in particolare di violenza economica, significa confrontarsi con un fenomeno che attraversa il diritto penale, civile, del lavoro, dell’amministrazione pubblica e persino il Governo della professione forense. È una violenza che non lascia lividi sulla pelle, ma li lascia nelle opportunità negate. Una violenza che non si vede, ma che produce effetti devastanti e che per decenni è rimasta non studiata, non nominata, non riconosciuta. Solo da poco la letteratura, anche internazionale, ha iniziato a considerarla come forma autonoma di abuso. Oggi, la nozione di "violenza economica" ha trovato pieno riconoscimento normativo, ad esempio nella disciplina dell'ammonimento del questore per violenza domestica, che la definisce come uno o più atti di violenza che si verificano all'interno della famiglia (ex multiisTribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara sente. num. 503 del 2022). I dati ISTAT 2024 ci dicono che nel 64% dei casi la dipendenza economica, l’assenza di autonomia è uno dei principali motivi per cui non viene sporta denuncia. La cornice costituzionale: il primo argine alla violenza. La nostra Costituzione ha costruito un sistema di garanzie formalmente incompatibile con qualunque forma di sopraffazione economica. L’Art. 2:tutela i diritti inviolabili della…
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Redazione
14 Ottobre 2025
Il T.A.R. Lazio ordina al Ministero dell’Istruzione l’immediata esecuzione di sentenza di stabilizzazione docente vincitore di concorso
Con la sentenza n. 6631/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis – ha accolto il ricorso presentato per l’ottemperanza di una pronuncia precedente che riconosceva il diritto all’assunzione e alla presa di servizio di un docente vincitore di concorso nella classe di concorso B015 (laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche). Il giudice ha rilevato che, nonostante il superamento delle prove concorsuali e l’iscrizione senza riserva nella graduatoria regionale con contestuale assegnazione della provincia di servizio, l’Amministrazione non ha proceduto all’effettiva assegnazione del posto né alla presa di servizio, in violazione del precedente giudicato. La sentenza ha quindi disposto: L’obbligo per l’Amministrazione di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, adottando tutti gli atti necessari a salvaguardare la posizione consolidata nel procedimento. La nomina di un Commissario ad acta, rappresentato dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, con facoltà di delega e senza compenso, cui è affidato il compito di assicurare l’esecuzione della sentenza entro 120 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. La condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 750,00 oltre accessori di legge. La decisione ribadisce l’efficacia conformativa del giudicato relativamente alla posizione del…
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