Con sentenza n. 6 emessa in data 22 aprile 2024 per i giudizi n. 00008/2023 R.G. e n. 00009/2023 R.G., l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciata, accogliendo i ricorsi in ottemperanza proposti dalle aspiranti docenti di ruolo che avevano presentato domanda, ai fini del riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale acquisiti all’estero per il conseguimento dell’abilitazione in Italia all’insegnamento.
In particolare, codesto Ecc.mo Collegio, in riscontro all’ordinanza istruttoria n. 17 pubblicata in data 4 dicembre 2023, con la quale lo stesso aveva richiesto al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione e del merito di esprimersi in merito all’adozione di “misure di razionalizzazione e di semplificazione delle (relative) procedure di riconoscimento”, al fine di “deflazionare l’arretrato accumulatosi presso gli uffici ministeriali – nel rispetto delle posizioni soggettive dei singoli interessati - e di contenere l’ingente contenzioso amministrativo sviluppatosi in materia”, ha affermato l’idoneità delle misure organizzative adoperate dal Ministero al perseguimento di tale scopo e la necessità di una celere definizione delle posizioni di tutti i richiedenti, che consenta l’assegnazione degli incarichi di docenza per il prossimo anno scolastico.
Invero, con specifico riferimento ai ricorsi in ottemperanza, l’Adunanza Plenaria ha precisato come le domande di riconoscimento dei titoli delle ricorrenti non risultino ancora definite, nonostante il favorevole giudicato derivato dall’annullamento dei dinieghi precedentemente avanzati dall’Amministrazione.
Il Consiglio di Stato, dunque, esorta il Ministero definire tutte le posizioni soggettive dei richiedenti il riconoscimento del titolo estero entro il 30 giugno 2024.
Il Collegio ha altresì riconosciuto come, in caso di perdurante inottemperanza al dictum giurisdizionale da parte del Ministero, sia sempre possibile per le stesse sottoporre al vaglio di tale organo giudicante l’adozione di misure che agevolino la definizione delle loro posizioni e ha condannato il Ministero alle spese processuali.
Con sentenza n. 6 emessa in data 22 aprile 2024 per i giudizi n. 00008/2023 R.G. e n. 00009/2023 R.G., l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciata, accogliendo i ricorsi in ottemperanza proposti dalle aspiranti docenti di ruolo che avevano presentato domanda, ai fini del riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale acquisiti all’estero per il conseguimento dell’abilitazione in Italia all’insegnamento.
In particolare, codesto Ecc.mo Collegio, in riscontro all’ordinanza istruttoria n. 17 pubblicata in data 4 dicembre 2023, con la quale lo stesso aveva richiesto al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione e del merito di esprimersi in merito all’adozione di “misure di razionalizzazione e di semplificazione delle (relative)procedure di riconoscimento”, al fine di “deflazionare l’arretrato accumulatosi presso gli uffici ministeriali – nel rispetto delle posizioni soggettive dei singoli interessati - e di contenere l’ingente contenzioso amministrativo sviluppatosi in materia”, ha affermato l’idoneità delle misure organizzative adoperate dal Ministero al perseguimento di tale scopo e la necessità di una celere definizione delle posizioni di tutti i richiedenti, che consenta l’assegnazione degli incarichi di docenza per il prossimo anno scolastico.
Invero, con specifico riferimento ai ricorsi in ottemperanza, l’Adunanza Plenaria ha precisato come le domande di riconoscimento dei titoli delle ricorrenti non risultino ancora definite, nonostante il favorevole giudicato derivato dall’annullamento dei dinieghi precedentemente avanzati dall’Amministrazione.
Il Consiglio di Stato, dunque, esorta il Ministero definire tutte le posizioni soggettive dei richiedenti il riconoscimento del titolo estero entro il 30 giugno 2024.
Il Collegio ha altresì riconosciuto come, in caso di perdurante inottemperanza al dictum giurisdizionale da parte del Ministero, sia sempre possibile per le stesse sottoporre al vaglio di tale organo giudicante l’adozione di misure che agevolino la definizione delle loro posizioni e ha condannato il Ministero alle spese processuali.
Il Consiglio di Stato sul valore delle lauree vecchio ordinamento: gli insegnanti possono partecipare ai concorsi ordinari
È stato definitivamente annullato il provvedimento del MIM che aveva escluso un’insegnante dal concorso ordinario docenti in quanto in possesso di laurea vecchio ordinamento ritenuta valida per l’inserimento nelle graduatorie ma non più per la partecipazione ai concorsi.
La docente, laureata nel 1992, ha sempre insegnato regolarmente alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione come docente abilitata. Solo dopo la partecipazione al concorso di cui al D.D. n. 499/2020, il Ministero le notificava il provvedimento di esclusione, ritenendola non abilitata, a seguito delle modifiche legislative introdotte a partire dal D.P.R. n. 19/2016.
Eppure le disposizioni legislative precedentemente emanate dichiaravano in maniera inequivocabile che il titolo fosse abilitante e valido per la partecipazione ai concorsi ordinari.
Il Consiglio di Stato, analizzata la questione, ha ritenuto di accogliere le ragioni della docente affermando che “occorre tenere adeguatamente conto del carattere speciale delle pregresse disposizioni in tema di equipollenze (disposizioni che, nel caso in esame, ammettevano l’equiparazione fra il titolo di studio posseduto dalla ricorrente e quello espressamente richiesto ai fini della partecipazione alla procedura all’origine dei fatti di causa). Ciò consente di definire la presente vicenda in applicazione del generale principio secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali. L’appello, pertanto, va accolto”.
La docente, dunque, è stata riammessa alla procedura concorsuale.
“Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la validità del titolo conseguito dalla docente” commenta l’Avv. Michele Bonetti che ha patrocinato la causa unitamente all'Avv. Santi Delia. “La questione non riguardava semplicemente il diritto di una docente di partecipare ad un concorso, ma più in generale i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ora la docente potrà essere ammessa alle successive prove concorsuali tramite una sessione suppletiva”.