Bocciatura illegittima: accolto il ricorso dell’Avvocato Bonetti. Ammesso il risarcimento del danno in sede di giurisdizione ordinaria.
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Nell’anno 2011, alla famiglia di una nostra cliente veniva comunicato il provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva a causa di un errato computo sulle assenze.

Infatti, a seguito di apposita richiesta di chiarimenti da parte della famiglia, il Dirigente Scolastico si rendeva conto dell’errore e decideva, di conseguenza, di agire autonomamente, senza coinvolgere il Consiglio di Classe, assegnando due crediti formativi all’alunna.

Il D.S. adottava tale provvedimento pur non essendone legittimato, in quanto tale decisione spetta(va) al Consiglio di Classe.

Avverso tale abuso perpetrato dal Dirigente, la famiglia della alunna decideva di incardinare ricorso per il risarcimento del danno presso il Tribunale di Roma, adducendo, tra gli altri, anche la responsabilità a titolo di culpa in vigilando.

Il Giudice di prime cure, analizzando la questione, erroneamente rilevava il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo. Avverso tale sentenza, lo Studio Legale presentava appello prospettando una tesi poi accolta dalla Corte di Appello di Roma.

Difatti, il Collegio, assecondando le censure mosse dal Legale, riteneva che il caso di specie dovesse essere rubricato all’istituto del “risarcimento del danno ingiusto derivante dalla responsabilità diretta di una persona fisica”, anche se pubblico funzionario della pubblica amministrazione, in quanto “non rileva il ruolo e l’incarico svolto né viene impugnato un provvedimento caratterizzato dall’esercizio di un potere pubblico autoritativo, condizione per affidare la controversia al giudice amministrativo”.

Il Giudice chiosava sottolineando l’illegittimo comportamento del Dirigente Scolastico che dapprima notificava un provvedimento di mancata ammissione basato su un palese errore di calcolo, salvo poi decidere di adottare un provvedimento di rettifica contra legem senza coinvolgere necessariamente il Consiglio di Classe, (e) con ciò ponendo in essere una sequenza di azioni che … sono frutto di un errore nella qualità di responsabile legale dell’istituto scolastico”.

La Corte di Appello, nel valutare preliminarmente la responsabilità del Dirigente, riconosceva la giurisdizione del Giudice Ordinario avocando a sé l’onere decisorio sulla questione. Per tale motivo, statuiva per la riammissione della controversia presso il Tribunale di Roma.

Commenta l’Avvocato Bonetti: “trattavasi di una questione altamente complessa che si stagliava del districato mondo della giurisdizione. Per analizzare la questione nel suo complesso, si è reso necessario reperire la Giurisprudenza più risalente che, dal 2006 ad oggi, ha statuito sul punto. Al termine della predetta analisi, siamo riusciti ad elaborare una tesi esaustiva sul punto che è stata completamente accolta dai Giudici della Corte di Appello.

Ora, non resta che riassumere la controversia presso il Tribunale di Roma per far valere i diritti del nostro cliente che già, parzialmente, sono stati riconosciuto dalla sentenza della Corte di Appello”.

La controversia, infatti, dovrà essere riassunta dinanzi al Tribunale capitolino, presso il quale verranno ripresentate tutte le censure a sostegno dell’ingiustizia del danno subito dall’alunna.

 

IL T.A.R. LAZIO SI PRONUNCIA SULLA QUESTIONE DELLA DECADENZA UNIVERSITARIA.
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Il T.A.R. Lazio  si è pronunciato, accogliendo l’azione patrocinata dal nostro studio, sulla questione della decadenza dalla carriera universitaria di uno studente consentendogli la prosecuzione del proprio percorso accademico.

L’Ateneo in questione, in maniera del tutto errata, prevedeva difatti che lo studente fosse incorso nella  decadenza  dalla qualità di studente ai sensi dell’art. 149 del T.U. 1933/1592, dall’anno accademico 2014/15, poiché  tra il sostenimento di due esami di profitto intercorrevano più di otto  anni.

Tuttavia, con pronuncia del T.A.R. Lazio, il ricorrente  ha visto riconosciuto il diritto alla prosecuzione della propria carriera universitaria.

Nel caso di specie l’Università, dapprima,  permetteva allo studente di prenotare e sostenere  regolarmente gli esami universitari, nonché partecipare attivamente al proprio corso di laurea e successivamente gli comunicava l’intervenuta decadenza, violando di fatto il principio del legittimo affidamento.

Trattasi di una importante pronuncia volta a consentire agli studenti la possibilità di non interrompere il proprio percorso accademico.

 

Tutela dei lavoratori precari della scuola: la Corte di Giustizia riapre il fronte di una battaglia mai sopita
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Dopo mesi di attesa la Corte di Giustizia Europea si è finalmente pronunciata sull’annosa questione del precariato scolastico ribaltando con decisione l’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

Escluso dalla partecipazione al concorso perché troppo giovane
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Una recente ordinanza del Consiglio di Stato ha accolto un’istanza cautelare immettendo in ruolo con riserva l’appellante ricorrente. Trattasi del c.d. Concorsone della Scuola tuttavia nel caso di specie attinente alla provincia autonoma di Bolzano e con bando autonomo, ma che ricalcava nella forma e nella sostanza quello nazionale e che disponeva il reclutamento del personale nelle scuole.

INVALSI, IL PROBLEMA DELLA “VALUTAZIONE DEI VALUTATORI”
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L’INVALSI è l’istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, che da sempre effettua le verifiche sulle conoscenze degli studenti, predispone i testi delle nuove prove scritte a carattere nazionale per l’esame di Stato degli studenti e comunque, come predetto, è nota alle cronache per i suoi test che valutano i vari livelli di apprendimento in tutta l’istruzione italiana. Ma chi si occupa di valutare i valutatori?

UNA VIOLAZIONE DELLA L. 54 DEL 2006 MASCHERATA FRA LE PIEGHE DEL NUOVO DDL SULLA FILIAZIONE
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Il Decreto Legislativo sulla Filiazione del 28 dicembre2013, n. 154 sembra aver tradito lo spirito della L. 54/2006 e tutto il lavoro del Legislatore dei tempi, votato all’unanimità dal Parlamento e considerato una conquista di civiltà.

Il nostro percorso con Lavocedeldiritto ha inizio con il noto “articolo di fondo” che accompagna, in modo particolare nel suo esordio, ogni prodotto editoriale di tal genere. In questo spazio gli editori generalmente si dedicano a comunicare la linea di pensiero della testata giornalistica; il mio auspicio è che possa fornire una vera e propria chiave di lettura per le tematiche che costituiranno oggetto della vostra attenzione in queste pagine.

Questa rivista, che si compone di tre macro-aree - nello specifico i settori del mondo del lavoro, dell’istruzione e di tutti gli “altri diritti” - concerne argomenti attuali e discussi nella realtà quotidiana, quali l’accesso alle Università italiane, e persegue il prevalente intento di opporsi a chi viola diritti fondamentali, elevando a linea-guida la devozione per il valore delle libertà individuali, fondamentali in uno Stato di diritto.

IN PRESENZA DI POSTI LIBERI, ANCHE SE NON SI SUPERA LA SOGLIA MINIMA DI INGRESSO, SI PUO’ ENTRARE
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Secondo una brillante pronuncia del Tar Lazio del 14/11/2013 resa dalla III Sezione, presieduta dal Dott. Franco Bianchi, avente come estensore il Consigliere Dott. Ivo Correale,