In data 14 novembre 2013 la III sezione del Tar lazio ha accolto il ricorso promosso dallo Studio Legale Michele Bonetti & Partners, patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia,
IN PRESENZA DI POSTI LIBERI, ANCHE SE NON SI SUPERA LA SOGLIA MINIMA DI INGRESSO, SI PUO’ ENTRARE
Secondo una brillante pronuncia del Tar Lazio del 14/11/2013 resa dalla III Sezione, presieduta dal Dott. Franco Bianchi, avente come estensore il Consigliere Dott. Ivo Correale,
IL CONSIGLIO DI STATO STATUISCE NUOVAMENTE LA ILLEGITTIMITA’ DEL CODICE ALFANUMERICO.
"Il numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l’aveva elaborate".
Così si è espresso il Consiglio di Stato in sede Consultiva qualche giorno addietro. L’organo superiore della Giustizia Amministrativa ha confermato quanto precedentemente statuito dal Consiglio di Stato, dal TAR Cagliari e dal TAR Molise nelle nostre sentenze sulla violazione dell’anonimato: "La presenza di un codice a barre (con l’indicazione sottostante del numero di codice), riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario a ciascun concorrente consegnati, renda in astratto possibile l’identificabilità dell’autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari.
BOCCIATURA ALLE SCUOLE ELEMENTARI, L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA DELLA PRIMARIA E’ POSSIBILE
Riesaminare la posizione di un giovanissimo studente non ammesso alla classe terza primaria.
Il piccolo non era stato ammesso alla classe terza primaria nonostante avesse una situazione personale molto difficile, originata dalla prematura perdita della madre. La particolare e precaria condizione psicologica del piccolo era oltretutto già stata resa nota alla scuola da diversi psicoterapeuti professionisti, nonché dalla stessa ASL, secondo la quale un’eventuale bocciatura del piccolo avrebbe potuto causare non poche e non indifferenti ricadute sul piano emotivo.
Ancora una volta, a fronte delle continue illegittimità compiute a danno degli insegnanti, spetta ai giudici competenti dichiarare l’illegittimità e le violazioni compiute dal Miur con il decreto n. 58 del 30 luglio 2013
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