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La Negoziazione assistita da un avvocato dopo la conversione del D.L. 12 settembre 2014, n°132

by Avv. Francesco Mambrini on07 Gennaio 2015

Con la legge 10 novembre 2014, n°162, pubblicata in Gazzetta in pari data ed in vigore dal giorno successivo, è stato convertito con modificazioni l’intero D.L. 12 settembre 2014, n°132. Tra le numerose modifiche apportate, molte sono quelle relative all’istituto della negoziazione assistita da un avvocato, introdotta con l’originario decreto.

Nella maggior parte dei casi si tratta di aggiustamenti formali o correzioni di poco conto della disciplina, ma non mancano anche modifiche di maggior rilievo. Va detto ad ogni modo che si ritiene mancata l’occasione per emendare, in tale sede, alcune imperfezioni rilevate nel testo normativo originario, idonee a creare possibili contrasti interpretativi aventi conseguenze pratiche anche potenzialmente serie.

Procedendo in ordine per l’analisi delle novità può rilevarsi sui diversi aspetti coinvolti:

-   Sull’istituto in generale della negoziazione assistita da avvocato.

L’intero testo è stato modificato riportandosi che la negoziazione sia assistita da “uno o più avvocati” e non solo più da “un avvocato”. In realtà la correzione, per come eseguita, apre più dubbi di quanti ne risolva. Ciò in quanto non è pienamente chiaro, dalla lettura di alcune disposizioni, se ciascuna parte debba essere assistita da un avvocato o sia sufficiente che vi sia un avvocato a “supervisionare” la procedura. L’equivoco è alimentato in particolare dall’articolo 2, comma 5 del decreto convertito che riporta “la convenzione è conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati”. Questo potrebbe far pensare che le parti possano concludere la convenzione a patto che vi “acceda” almeno un avvocato quale “garante” della regolarità della procedura. Dal quadro d’insieme tuttavia si deve più probabilmente propendere per l’interpretazione secondo la quale ciascuna parte può essere assistita da uno o più avvocati. In caso contrario, infatti, l’intero procedimento di invito alla negoziazione, dove esplicitamente si dispone che lo stesso debba essere fatto con l’assistenza dell’avvocato, sarebbe difficilmente armonizzabile col resto della disciplina.

Altra novità è che il termine concordato per l’espletamento della procedura ha ora anche un termine massimo, pari a tre mesi, prorogabili per ulteriori trenta giorni su accordo della parti.

In base all’articolo 2, comma 1-bis del decreto, le amministrazioni pubbliche provviste di avvocatura, hanno poi l’obbligo di affidare le convenzioni che le coinvolgono alla stessa.

Inoltre, è stato inserita tra le controversie escluse dalla negoziazione assistita, assieme alle cause su diritti indisponibili anche quelle vertenti in materia di lavoro. Viene così eliminato, di conseguenza, anche l’articolo 7 del decreto che disciplinava proprio le modalità di espletamento della negoziazione assistita avente ad oggetto i diritti del prestatore di lavoro, sotto-categoria della negoziazione assistita volontaria che dunque sparisce dall’ordinamento.

-   Sulla condizione di procedibilità.

Non vengono apportate modifiche sostanziali in tema di negoziazione assistita nei casi in cui essa sia condizione di procedibilità dell’azione. Tale obbligo entrerà dunque in vigore, allo stato attuale, a partire dal 9 febbraio 2015 (90 giorni  dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto).

Viene aggiunto soltanto l’inciso secondo il quale “Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi”. Si cerca così di coordinare con una formula generale il testo con termini decadenziali specifici della normativa di settore, specie in tema di RCA, al fine di evitare possibili dubbi sui vari decorsi.

-   Sulla esecutività dell’accordo raggiunto.

Si prevede ora a riguardo, risolvendo un possibile dubbio, che l’accordo raggiunto, qualora si proceda con precetto ai fini dell’esecuzione forzata per le obbligazioni nello stesso contenute, debba essere integralmente trascritto nello stesso ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, c.p.c.

Utilizzando poi una formula generica e non più il riferimento specifico all’articolo 2643 c.c., si fa ora riferimento nel testo della legge agli “atti soggetti a trascrizione” quando si parla dell’obbligo di autenticazione dell’accordo da un pubblico ufficiale (art. 5, comma 3 del decreto).

-   Sulla convenzione di negoziazione assistita in tema di separazione, cessazione degli effetti, scioglimento del matrimonio e relativa modifica.

Si tratta del tipo di negoziazione che ha subito in sede di convenzioni la maggior quantità di modifiche.

Chiarendo in primis un dubbio che era già sorto alla pubblicazione del decreto, si precisa che questa negoziazione debba essere assistita “da almeno un avvocato per parte. Si esclude dunque in maniera chiara la possibilità di un equivalente della separazione consensuale in sede di negoziazione assistita, con la possibilità d’assistenza di un solo avvocato per entrambi i coniugi.

È stato poi totalmente riscritto il comma 2 dell’articolo 6 del decreto. È perciò ora sempre ammessa questa forma di negoziazione assistita, anche in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero non economicamente autosufficienti, seguendo tuttavia una modalità procedimentale parzialmente diversa. La stessa procedura, già precedentemente prevista per i casi in cui non sussistessero simili situazioni, è stata riformulata.

a)    Ipotesi di accordo in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero non economicamente autosufficienti: lo stesso è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente il quale, quando non ravvisi irregolarità, comunica il nullaosta agli avvocati per eseguire gli adempimenti di trasmissione al Comune di cui al successivo comma.

b)   Ipotesi di accordo in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero non economicamente autosufficienti: lo stesso è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente entro dieci giorni, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Se non lo autorizza il medesimo Procuratore trasmette entro cinque giorni l’accordo al Presidente del Tribunale il quale, entro trenta giorni, fissa la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. Quando l’accordo viene autorizzato, gli avvocati sono tenuti ad eseguire gli adempimenti di trasmissione al Comune di cui al successivo comma.

Non è chiarito secondo quale rito si debba procedere quando il Presidente del Tribunale abbia fissato la comparizione delle parti e quali potere di provvedere egli abbia. Si può ipotizzare di applicare in via analogica la disciplina della separazione consensuale in Tribunale, stante la comunanza di presupposti in entrambe le ipotesi.

Al comma successivo si è aggiunto l’inciso, cercando un’armonizzazione con parziale aggiornamento alla disciplina in tema di separazione davanti al Tribunale, che gli avvocati diano atto nell’accordo di aver “tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire mediazione familiare”, nonché di aver informato le stesse “dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori”.

In tema di sanzioni per mancato adempimento degli obblighi di comunicazione al Comune competente del raggiungimento dell’accordo, in sede di conversione l’ammontare pecuniario è stato ridotto nel minimo a € 2.000,00 (rispetto ai precedenti € 5.000,00) e nel massimo a € 10.000,00 (rispetto ai precedenti € 50.000,00).

Infine, al comma 5, sono state meglio dettagliate le modifiche ai testi di legge nella disciplina di settore in maniera da armonizzarle col nuovo istituto.

-   Gli obblighi del difensore e tutela della riservatezza.

All’articolo 9 è stato aggiunto un comma 4-bis che punta a specificare che la violazione da parte di ciascun avvocato che assiste la procedura delle prescrizioni in tema di incompatibilità ad assumere in seguito la carica di arbitro nelle controversie connesse o aventi il medesimo oggetto e mancata applicazione dei doveri di lealtà e riservatezza a favore della parte assistita (comma 1 e 2 del medesimo articolo nel testo già originariamente previsto nel decreto) costituisce illecito disciplinare. Si tratta di una specificazione certo utile ma i cui esiti erano in realtà già abbastanza facilmente desumibili dal contesto della norma.

-   Raccolta dati.

 È stato aggiunto un comma 2-bis all’articolo 11 del decreto che prevede ora l’ulteriore obbligo in capo al Ministro della Giustizia di trasmettere, con cadenza annuale, una relazione alla Camere sullo stato di attuazione delle disposizioni in tema di negoziazione assistita. Questa deve contenere i dati trasmessi a sua volta dal CNF al Ministro a riguardo, distinti per tipologia di controversia, assieme ai dati relativi alle nuove controversie iscritte a ruolo nel medesimo anno, sempre divisi per tipologia di materia. Per come strutturata è evidente che la disposizione mira a mettere a disposizione dell’organo deputato del potere legislativo un documento che permetta l’introduzione tempestiva di correttivi specifici alla materia, per aumentare l’effetto utile della stessa nel senso di provocare una riduzione del contenzioso civile.

Ultima modifica il 07 Gennaio 2015