La nota procedura concorsuale indetta da Sapienza per il trasferimento ad anni successivi al primo per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, a.a. 2022/2023, è stata annullata dal TAR del Lazio con sentenza emessa in data 14.12.2023 su di un ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti.
Nel citato provvedimento si legge: “(…) rispetto alla domanda formulata in ricorso…consegua l’annullamento in parte qua del gravato avviso pubblico (quanto agli evidenziati profili inerenti alla predeterminazione dei criteri di valutazione ad opera della lex specialis della procedura) e, per l’effetto, l’annullamento dei conseguenti atti della procedura valutativa oggetto di impugnazione (in ragione delle ricadute in via derivata dei rilevati profili di illegittimità della lex specialis)”.
Il Collegio, accogliendo le censure avanzate con l’atto introduttivo, dichiara la procedura illegittima in relazione ai criteri di selezione indicati nel bando di concorso poiché assunti in violazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria (n. 1 del 2015).
La procedura de quo creava difatti delle postergazioni fra gli studenti che venivano selezionati non sulla base del merito, che postula un’accurata valutazione dei CFU conseguiti e degli esami sostenuti, ma unicamente sulla base dell’Ateneo di provenienza; di fatto, l’immatricolazione era quindi consentita ai soli candidati provenienti da Atenei pubblici a discapito di quanti diversamente provenissero da Atenei privati.
A distanza di più di un anno dall’instaurazione del contenzioso in parola il TAR ha dunque posto fine ad una vicenda che ha tenuto in sospeso centinai di studenti.
Secondo l’Avv. Michele Bonetti, dello Studio legale Bonetti-Delia, “ora per la prima volta deciderà il Consiglio di Stato se confermare la decisione assunta dal Giudice di prime cure; il Consiglio di Stato si è già pronunciato per ben due volte in sede di appello cautelare sui nostri ricorsi accogliendo ex art. 55 co. 10 c.p.a. deducendo: “Ritenuto che la suddetta questione merita l’opportuno approfondimento in sede di decisione di merito, dovendosi rimettere al giudizio del Tar la prudente valutazione circa la compatibilità dei succitati artt. 1, lettera a), e 5 del bando rispetto ai principi di diritto enunciati dalla Plenaria n. 1/2015, applicabile con riferimento ai trasferimenti degli studenti sia da Atenei stranieri, sia da quelli nazionali, profilandosi la possibilità che, sulla base delle previste distinzioni “in ordine di importanza” fondate su categorie di appartenenza fra i candidati, si vengano a creare postergazioni di fatto fra studenti che già hanno frequentato il primo anno di studi, sostenendo i relativi esami di cui chiedono il riconoscimento, malgrado il fatto che la suddetta aspirazione al riconoscimento di carriera parrebbe fondarsi, invece, sulla base di criteri oggettivi, positivamente apprezzabili, quali gli esami sostenuti e i crediti formativi conseguiti, e non più sulle esigenze organizzative e funzionali proprie della programmazione dei posti disponibili per l’accesso al primo anno, le quali, sole, invece, si fondano sui principi dell’effettuazione e superamento del test di ingresso”.