TFA SOSTEGNO – ammessi a titolo definitivo i nostri ricorrenti. respinta la revocazione del ministero sul principio del consolidamento.
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Il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso per i nostri ricorrenti che avevano partecipato al percorso di formazione per la specializzazione sul sostegno ( TFA sostegno) riportando il cosiddetto consolidamento delle loro posizioni. Il Ministero chiedeva ex art. 106 c.p.a. la riforma della decisione per un vizio revocatorio, precisamente nella parte in cui il Consiglio di Stato aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la previsione di cui all’art. 4 comma 2-bis del d.l. del 30 giugno 2005 n. 115 (conv. Legge 2005 n. 168).
Il Ministero sosteneva anche che non fosse stata valutata la circostanza che i ricorrenti non fossero in possesso dei titoli idonei per partecipare alla selezione del TFA sostegno.
La sentenza oggetto di revocazione sosteneva, correttamente, la possibilità di consolidare le posizioni e ottenere l’abilitazione anche in assenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura. I ricorrenti erano stati comunque ritenuti abilitati, a prescindere dalla circostanza se possedessero o meno il titolo per partecipare al concorso.
La VII Sez. del Consiglio di Stato conferma con sentenza del 01.09.2022, Presidente Lipari ed Estensore Sergio Zeuli, il principio del consolidamento per i ricorsi universitari a numero chiuso rigettando la revocazione su una sentenza della VII Sez. del Consiglio di Stato.

Escluso dalla partecipazione al concorso perché troppo giovane
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Una recente ordinanza del Consiglio di Stato ha accolto un’istanza cautelare immettendo in ruolo con riserva l’appellante ricorrente. Trattasi del c.d. Concorsone della Scuola tuttavia nel caso di specie attinente alla provincia autonoma di Bolzano e con bando autonomo, ma che ricalcava nella forma e nella sostanza quello nazionale e che disponeva il reclutamento del personale nelle scuole.

Ammissione giudiziale di candidati con laurea precedente al 1998 per l’accesso alla classe A 039 di geografia
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La questione che ha determinato l’importante pronuncia del Tar Lazio di seguito commentata sorge dall’esclusione dalle prove di accesso al TFA di un candidato, laureatosi in scienze statistiche nell’anno accademico 1995/96, che non era in possesso dei requisiti stabiliti successivamente dal D.M. n. 39/1998 per l’insegnamento della disciplina della geografia nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

Abilitati e abilitandi nei PAS: si può entrare nelle graduatorie ad esaurimento?
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Gli organi di informazione, in questi giorni, hanno riferito di un’importante vittoria al Consiglio di Stato, tuttavia travisando, in parte, il significato giuridico della vicenda. La notizia riporta un ricorso vinto per circa 800 precari della Scuola che chiedevano di essere ammessi alle graduatorie “ufficiali”.

La questione oggetto del presente articolo concerne la nota vicenda dei c.d. “congelati SSIS”.

Parte ricorrente era stata ammessa alle SSIS e, all’epoca, grazie all’abilitazione ivi ottenuta, avrebbe potuto accedere alle GAE in applicazione dell’articolo 5 bis l. 169/2008

TIROCINI FORMATIVI ATTIVI: SE SI CONSEGUE L’ABILITAZIONE SI SANA LA SITUAZIONE
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E’ un principio innovativo quello del 3 gennaio 2014, statuito dal Tar del Lazio nella sentenza 54/2014 e che a nostro avviso è applicabile a tutti i campi concorsuali