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Anche se la chirurgia e le pillole dimagranti sono le opzioni scelte come fare per perdere peso velocemente da molte persone per perdere così tanto peso velocemente, fare dei cambiamenti
Questa sezione è destinata alla branca del diritto del lavoro e persegue lo scopo di mettere in luce le diverse problematiche riscontrabili in questo settore con particolare riferimento alle evoluzioni legislative in materia.

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Quest’area è dedicata ad aspetti oggetto di frequente contenzioso in ambito amministrativo inerenti, in particolare, il diritto allo studio e l’accesso alle forme di abilitazione accademiche strettamente connesse al ramo dell’istruzione.

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Questa categoria mira a costituire un osservatorio sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior rilievo ed interesse, la cui violazione è suscettibile di avere una più o meno pressante incidenza sulla vita dei cittadini.

Editoriale

  • a cura dell'Avvocato Michele Bonetti
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021 Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale. Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo. Come sempre Relatori di altissimo profilo quali: – il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti; – l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma; – il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo – l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato – l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni. Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M
La “piena conoscenza” dell'atto amministrativo tra effettività della tutela e certezza dei rapporti: il Consiglio di Stato supera il paradigma del ricorso “al buio” nelle procedure concorsuali
Pubblicato in La voce del diritto
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 22 giugno 2026, n. 4943, affronta uno dei temi più dibattuti del contenzioso amministrativo: l'individuazione del dies a quo per l'impugnazione degli atti concorsuali quando il vizio dedotto non sia immediatamente percepibile dalla mera pubblicazione della graduatoria. 
La pronuncia riporta un’ampia riflessione dedicata alla nozione di "piena conoscenza" dell'atto lesivo e ricompone un contrasto interpretativo che da anni attraversa la giurisprudenza amministrativa.
Il provvedimento ricostruisce i diversi orientamenti formatisi in materia. 
Da un lato viene richiamata la tesi più rigorosa, secondo cui la decorrenza del termine decadenziale presuppone esclusivamente la conoscenza dell'esistenza del provvedimento, del suo contenuto essenziale e della sua portata lesiva, restando irrilevante la mancata conoscenza della motivazione o dei vizi che potrebbero inficiarlo. Dall'altro lato viene ricordato l'orientamento più garantista, che collega invece la decorrenza del termine all'acquisizione di una conoscenza sostanzialmente completa dell'atto e delle ragioni che ne consentono la contestazione. 
Il Collegio sceglie tuttavia una soluzione intermedia, già affacciatasi in precedenti arresti del Consiglio di Stato, secondo cui la conoscenza dell'atto può dirsi effettiva soltanto quando gli elementi acquisiti consentano non soltanto di percepire la lesione, ma anche di individuare almeno un possibile profilo di illegittimità.
Il punto centrale della decisione consiste proprio nella distinzione tra conoscenza della soccombenza e conoscenza del vizio. 
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la mera consapevolezza di aver subito un pregiudizio non coincide necessariamente con la possibilità di comprendere se tale pregiudizio sia il risultato di un esercizio legittimo oppure illegittimo del potere amministrativo. Da qui la critica all'orientamento tradizionalmente seguito in materia concorsuale, secondo il quale la pubblicazione della graduatoria sarebbe normalmente sufficiente a far decorrere il termine per l'impugnazione, mentre l'eventuale successiva acquisizione documentale rileverebbe esclusivamente ai fini della proposizione di motivi aggiunti.
La sentenza evidenzia come tale impostazione si traduca spesso nella necessità di proporre ricorsi "al buio". 
In un passaggio particolarmente significativo, il Collegio osserva che l'interessato verrebbe sostanzialmente costretto ad avviare un giudizio senza essere ancora in possesso degli elementi necessari per comprendere se esista effettivamente una ragione di illegittimità da far valere. Ne deriverebbe il rischio di promuovere azioni generiche o esplorative, con possibile esposizione a pronunce di inammissibilità o infondatezza e con un aggravio di costi processuali che potrebbe rivelarsi del tutto inutile qualora l'accesso successivo non confermasse l'esistenza di alcun vizio. 
La tutela mediante motivi aggiunti, secondo la pronuncia in analisi, non rappresenta una risposta soddisfacente a tale problema, poiché presuppone comunque la proposizione di un ricorso introduttivo in una situazione di oggettiva carenza informativa.
Particolarmente interessante è poi il confronto che la sentenza instaura con la giurisprudenza sviluppatasi nel settore dei contratti pubblici. 
Il Collegio richiama espressamente il principio affermato dall'Adunanza Plenaria n. 12 del 2020, secondo cui il termine di impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla comunicazione corredata degli elementi essenziali che consentano di comprendere le ragioni della scelta amministrativa. Pur riconoscendo la diversità dei due ambiti, la Sezione afferma che «è difficilmente sostenibile confinare a regola eccezionale il principio vigente in materia di appalti» e aggiunge che «la coesistenza di tale regola ormai consolidata in materia di appalti con un principio totalmente opposto applicabile per tutti gli altri settori renderebbe incoerente l'ordinamento e meno effettiva la tutela giurisdizionale nella restante parte del contenzioso».
Si tratta di un passaggio di notevole importanza sistematica. La sentenza non opera infatti una trasposizione automatica delle regole proprie del rito appalti al contenzioso concorsuale, ma valorizza la ratio sottesa alla giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria per affermare un principio più generale di effettività della tutela giurisdizionale. L'idea di fondo è che la decorrenza del termine decadenziale non possa essere ancorata ad una conoscenza meramente formale dell'atto, quando il soggetto interessato non sia ancora in condizione di comprendere le ragioni concrete della lesione subita.
L'applicazione di tali principi al caso concreto appare coerente con le premesse teoriche della decisione. 
Il Consiglio di Stato rileva infatti che il vizio dedotto dall'appellante riguardava l'attribuzione alla controinteressata di uno specifico punteggio per uno specifico titolo e che tale circostanza «non era certamente evincibile dalla mera lettura dell'atto di pubblicazione della graduatoria». Per questa ragione il Collegio afferma che l'interessata «si è potuta avvedere dell'illegittimità della graduatoria non già in occasione della sua pubblicazione (...) bensì in occasione del riscontro positivo alla sua tempestiva istanza di accesso». Assume rilievo, in tale prospettiva, anche la circostanza che la candidata si fosse immediatamente attivata mediante richiesta di accesso e che l'Amministrazione avesse fornito la documentazione soltanto diversi mesi dopo la pubblicazione della graduatoria.
La sentenza introduce un'importante principio: quando il vizio dedotto non sia obiettivamente percepibile dalla graduatoria e possa emergere soltanto attraverso l'esame della documentazione acquisita mediante un tempestivo accesso, la piena conoscenza richiesta dall'art. 41 c.p.a. non può ritenersi maturata prima di tale momento. 
In questa prospettiva, la sentenza offre una lettura della nozione di piena conoscenza che si colloca a metà strada tra l'approccio formalistico fondato sulla sola percezione della lesione e quello che richiede la completa conoscenza di tutti gli elementi dell'atto, valorizzando invece il criterio della concreta conoscibilità del vizio come punto di equilibrio tra certezza dei rapporti giuridici ed effettività della tutela.
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE: IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL NOSTRO APPELLO, ACCOLTO IL RICORSO DI PRIMO GRADO SUI MOTIVI AGGIUNTI, VENGONO ANNULLATI I DUE GIUDIZI DELLA COMMISSIONE
Pubblicato in La voce del diritto

È di novembre 2023 una lodevole sentenza del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso in appello, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, dello studio Michele Bonetti e Santi Delia, ove si disquisiva del provvedimento di non idoneità per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia.

Si tratta di un’importante decisione, in quanto il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza di aprile 2022, aveva giudicato il ricorrente, non idoneo ad entrambe le sessioni per cui aveva presentato domanda. 

Le censure avanzate dallo scrivente e dirette a confutare il giudizio di non idoneità alla funzione di professore associato, sono state ritenute fondate. Il Consiglio di Stato concorda sulla laconicità del primo giudizio, fondato esclusivamente sull’allocazione bassa nell’ambito del panorama scientifico mondiale per il settore delle riviste scientifiche su cui sono edite le pubblicazioni presentate. La commissione si riferiva così ad un parametro privo di base normativa, tale da evidenziarne l’illegittimità del giudizio. Anche il secondo giudizio intervenuto nelle more, a seguito di un’ulteriore domanda del ricorrente era stato censurato in primo grado con motivi aggiunti. Per quanto articolato anche tale ulteriore secondo giudizio è stato censurato dal Consiglio di Stato.

Il giudice di seconde cure ritiene che i dati obiettivi esposti dall’appellante contrastino con la valutazione di scarsa qualità espressa dalla commissione nei confronti delle sue pubblicazioni. In ciò si estrinseca l’insufficienza motivazionale e il contrasto tra la valutazione della commissione e la collazione editoriale della rivista che determina profili di eccesso di potere, rilevati sul piano della legittimità amministrativa ex. art 4. D. M.  2016 n. 120. Il Consiglio di Stato censura per l’appunto aprioristiche esclusioni dei lavori del candidato, motivate sul numero di autori e sulla mera collazione del ricorrente in posizione intermedia. Il Consiglio di Stato conclude accogliendo pertanto il ricorso e i motivi aggiunti, riformando la sentenza impugnata e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di nominare un nuovo commissario per rivalutare le pubblicazioni scientifiche.

 

Giustificata l’integrale compensazione delle spese di lite, anche in caso di giudizio favorevole per l’Amminsitrazione, se questa non ha collaborato con il cittadino
Pubblicato in Istruzione

Le spese di lite devono essere integralmente compensate quando si dimostra che l’Amministrazione (vittoriosa) non abbia collaborato con il cittadino (soccombente) prima di incardinare il giudizio.

È quanto emerge dalla sentenza del TAR Lombardia n. 2499 pubblicata in data 26 ottobre 2023.

La vicenda riguardava una docente che chiedeva la rettifica delle proprie dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso. Il bando prevedeva espressamente che tali dichiarazioni potessero essere integrate o rettificate tuttavia, nonostante i plurimi reclami e istanze stragiudiziali presentati dalla docente, l’Amministrazione aveva sempre tenuto un comportamento completamente omissivo al punto da costringere la docente ad incardinare il ricorso.

Il TAR, in prima battuta, aveva respinto il ricorso in fase cautelare condannando la ricorrente a pagare all’Amministrazione la condanna alla spese dell’incidente cautelare, quantificate in € 2.000,00 oltre iva, c.p.a. e spese generali (ovverosia quasi 3000 euro di spese).  Anche il Consiglio di Stato, adito limitatamente al capo delle spese, non aveva ritenuto di riformare l’ordinanza.

In sede di merito, invece, il TAR ha così statuito: “la circostanza che la ricorrente abbia presentato, prima della pubblicazione della graduatoria, un reclamo all’amministrazione, in ordine al contestato difetto di inserimento di titoli nel sistema telematico di gestione della procedura, di cui l’amministrazione non risulta avere tenuto conto, conducono a ritenere sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, comprese, quindi, quelle della fase cautelare”.

La ricorrente, dunque, non dovrà farsi carico delle spese processuali.

Inderogabilità del collegio perfetto e abuso di funzione da parte del DS: la sentenza del Consiglio di Stato
Pubblicato in Altri diritti

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30 novembre 2020 n. 7533

Presidente Estensore Dott. Sergio Santoro

Nota a sentenza

“Il consiglio di classe […] nell'attività valutativa opera come un collegio perfetto e come tale deve deliberare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici”.

“Deve ritenersi illegittimo il provvedimento con cui il consiglio di classe non abbia promosso un alunno alla classe successiva, ove dal verbale della relativa riunione risulti l'assenza di un docente, non sostituito da altro collega della stessa materia, non essendo sufficiente la sostituzione dell’assente col dirigente scolastico, che in tal caso svolgerebbe illegittimamente la duplice funzione di coordinatore della seduta e di docente della materia del professore sostituito”.

ANALISI DEL CASO

I ricorrenti, esercenti la potestà genitoriale sul minore, agivano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, al fine di veder annullato il verbale del consiglio di classe con cui il proprio figlio non veniva ammesso alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado.

Parte ricorrente adduceva quale motivazione che l’assenza della docente di matematica e scienze, in quanto sostituita dal Dirigente Scolastico e non da un altro insegnante della medesima materia, aveva determinato la violazione del principio del “collegio perfetto” viziando irrimediabilmente l’atto reso in tale sede.

Il Giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso, richiamava sul punto la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, riportandosi alla sentenza n. 1870/2003 e affermando che “il Collegio dei docenti nella scuola secondaria è organo collegiale perfetto, che pertanto può legittimamente decidere solo nella completezza dei suoi componenti, il che, nel caso in esame, non è avvenuto”.

A seguito del ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha confermato la decisione del TAR rimarcando e ampliando le argomentazioni sulla necessarietà del collegio perfetto nonché affermando l’illegittimità della posizione di uno dei membri del collegio nello svolgimento di una duplice funzione; nella specie si è rilevata illegittima la posizione del Dirigente Scolastico che svolgeva al contempo la funzione di coordinatore della seduta e di docente della materia del professore sostituito.

 

COMMENTO

È noto come dottrina e giurisprudenza riconoscano la natura di “collegio perfetto” agli organi collegiali tecnici, con funzione di giudizio,  per le cui deliberazioni è necessario il quorum strutturale del plenum dei componenti.

Ciò in quanto, nei collegi con compiti di giudizio tecnico-discrezionale, come nel caso oggetto della sentenza in commento, la valutazione operata da ciascun componente è espressione di competenza e professionalità proprie, che ciascun membro del collegio è chiamato a impegnare nell’espletamento delle proprie funzioni. La necessaria presenza di tutti i membri del collegio, dunque, deriva dalla infungibilità della competenza di ciascuno, in ragione delle diverse materie di pertinenza.

Tale aspetto, non deve essere confuso con l’impossibilità di sostituire uno dei componenti del collegio con un soggetto con la medesima professionalità, che possa sopperire, da un punto di vista strettamente tecnico, all’assenza del membro titolare.

La pregevolissima pronuncia del Consiglio di Stato consente di cogliere appieno tali aspetti muovendo, appunto, dal principio del collegio perfetto coordinato con la normativa di riferimento. L’efficace disamina dell’Ecc.mo Giudicante muove dal presupposto che, a norma degli artt. 5, comma 7, e 193, comma 1, del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, nelle scuole di istruzione secondaria la valutazione periodica e finale degli alunni spetta al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti e che, dunque, detto consiglio sia costituito da tutti i docenti della classe e (meramente) presieduto dal dirigente scolastico.

Il sapiente punto di vista offerto dal Consiglio di Stato delinea i confini delle funzioni riconosciute in capo ad ogni soggetto coinvolto: ai membri del collegio, dotati di consapevole conoscenza e di strumenti idonei per la valutazione degli elementi da porre alla base del giudizio tecnico-discrezionale che sono chiamati a pronunciare, e al presidente del collegio (nel caso della sentenza in commento, il Dirigente Scolastico) al quale, diversamente, è riservata la sola funzione di coordinatore della seduta. Ove l’organo di valutazione non risulti completo da un punto di vista tecnico o funzionale, il relativo provvedimento reso non può che dirsi viziato.

La “funzione giudicatrice”, difatti, essendo espressione di una valutazione strettamente tecnico-discrezionale, può essere effettuata solo da soggetti con competenze specifiche, non potendo ritenersi sufficiente una mera “lettura del registro” per sopperire alla mancanza dei prerequisiti necessari ai fini del giudicare.

In tale ottica la natura di collegio perfetto non è inficiata dalla nomina di supplenti, anzi, ne è confermata ove il soggetto chiamato a sostituire il componente impossibilitato a presenziare ne mantenga le caratteristiche tecniche.

La casistica fattuale in commento, invero, si è completamente discostata da tali principi cardine, determinando il G.A. ad annullare il verbale del collegio docenti imperfetto da un punto di vista funzionale quanto tecnico. Il Collegio, difatti, ha chiaramente affermato l’illegittimità del ruolo di sostituto assunto (“impropriamente”) dal Dirigente Scolastico pur senza possedere le necessarie competenze sulla materia e precisando come tale circostanza abbia integrato un’ulteriore illegittimità consistente nell’aver ricoperto la duplice funzione di membro nonché coordinatore del collegio, circostanza non prevista ex lege e che ne ha determinato la composizione imperfetta.

L’autorevole pronuncia del Consiglio di Stato, dunque, rimarca l’inderogabilità della composizione degli organi collegiali tecnici con funzione di giudizio proprio in ragione dei peculiari e delicati compiti affidati.

 

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30 novembre 2020 n. 7533

DIFETTO DI MOTIVAZIONE E GIUDIZI DI INIDONEITA’ ALL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
Pubblicato in Altri diritti

In data 03 gennaio 2020 il T.A.R. del Lazio pubblica un’importante sentenza di merito, ancora una volta, relativa al concorso nazionale per l’abilitazione a professori universitari.

La sentenza, tra i primissimi provvedimenti del nuovo anno, pone l’accento sulla necessarietà di un’adeguata motivazione del provvedimento adottato dalle Commissioni, dunque su uno dei requisiti dell’atto amministrativo, nei giudizi per conseguire l’abilitazione nazionale.

Secondo il Tribunale di Roma la valutazione adottata dal MIUR sarebbe stata viziata da una “palese parzialità”, avendo la Commissione giudicato solo su alcuni aspetti del curriculum scientifico della candidata in questione e senza una congrua motivazione imposta dalla legge.

La candidata, in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, aveva ottenuto un giudizio negativo frutto di un’apodittica comparazione tra il proprio curriculum scientifico- professionale e quello di un’altra candidata. Per i due candidati, di cui venivano posti a confronto i curricula, i medesimi lavori frutto della ricerca scientifica, anche svolta in collaborazione, venivano valutati in maniera opposta, concedendo l’abilitazione solo ad una delle due. La commissione di concorso non aveva opportunamente valutato parte delle pubblicazioni in cui era ricavabile il contributo personale della ricercatrice, fermandosi al solo confronto negativo su alcuni lavori.

La parzialità della motivazione resa comporta l’illegittimità del giudizio e l’annullabilità del provvedimento amministrativo, integrando la violazione di legge e, nello specifico, dell’art. 3 della legge n. 241/90.

Nel caso delle procedure abilitative in questione, ha sottolineato il Giudice Amministrativo, “occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo”.

È evidente che quanto opportunamente evidenziato dall’Organo di Giustizia Amministrativa sia frutto di una molteplicità e varietà di problematiche riscontrabili in una procedura tanto complessa, come quella che ha riguardato la pronuncia qui in esame. Da tali problematiche non è insolito ricavare vizi della procedura che possano comportare l’annullamento con l’effetto di una nuova e corretta valutazione.

DIRITTO ALLA SALUBRITA' DELL’AMBIENTE E RISARCIBILITA' DEL DANNO
Pubblicato in Altri diritti

Il tema della tutela degli interessi diffusi si è posto, in particolare, con riferimento alla tutela del diritto alla salute

Sulle condizioni oggettive e soggettive del reato di bancarotta pre-fallimentare. Corte di Cassazione penale, sentenza n. 17819 del 7 Aprile 2017.
Pubblicato in Altri diritti

La V Sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 17819/2017 torna a disquisire sulla natura e sulle condizioni del reato di bancarotta patrimoniale pre-fallimentare ex art. 216, co.1 L.Fall.

Laureati non abilitati: sì alla prova per l’ammissione al corso di medicina generale
Pubblicato in Short article

I laureati in medicina non ancora abilitati potranno partecipare al concorso di ammissione al corso di Medicina Generale. Lo ha deciso il TAR del Lazio 

Giornalismo responsabile: Corte EDU, Brambilla e altri c. Italia
Pubblicato in Altri diritti
La libertà di espressione rappresenta la più alta manifestazione dei diritti primari e fondamentali che ha traghettato gli Stati moderni verso la società della comunicazione. 
L’Ue condanna l’Italia sulla prescrizione breve. Riflessioni a margine della sentenza dell’8/09/2015 n. C-105/14 della Corte di Giustizia UE, sez. Grande
Pubblicato in Altri diritti

La Corte di Giustizia, a seguito della domanda pregiudiziale interposta dal Tribunale di Cuneo