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LE SEZIONI UNITE DICONO “NO” ALL’EQUIPARAZIONE TRA MERA OFFERTA DI DENARO E CONTEGNO ALL’INDUZIONE

by Dott.ssa e giornalista Roberta Nardi on26 Aprile 2014

Le Sezioni Unite penali, chiamate a porre rimedio ad una insidiosa deriva interpretativa, con la sentenza del 14 aprile 2014 n. 16207 sono intervenute a ripristinare i confini delle ben diverse fattispecie descritte dai commi primo e secondo del delitto di “prostituzione minorile” di cui all’art. 600-bis del codice penale.

La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: “se la condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona minore di età ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integri gli estremi della fattispecie di cui al comma primo o di cui al comma secondo dell’art. 600-bis del codice penale”.

E’ precisamente con l’ordinanza di rimessione n. 32067 del 2013 che la Terza Sezione penale della Cassazione ha investito le Sezioni Unite della valutazione “dei profili di criticità interpretativa” riconducibili alla nozione di “induzione alla prostituzione minorile” delineata dal primo comma dell’art. 600-bis c.p..

Il Collegio rimettente ha sollecitato l’intervento delle S.U. per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo al fine di stabilire se le esigenze di tutela dei minori possano giustificare l’integrazione del concetto giuridico di “prostituzione minorile” anche se la relazione sessuale dietro compenso sia limitata ad un unico adulto (in assenza di intermediari e/o sfruttatori); in secondo luogo poiché ha ravvisato la necessità di chiarire se l’attività di induzione alla prostituzione minorile possa essere configurata anche nella sola condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità posta in essere nei confronti di persona minore di età, vittima convinta così a compiere una o più volte atti sessuali esclusivamente con il soggetto agente.

Il contrasto alla base della questione in esame trova la sua origine nelle considerazioni che si esporranno a breve. Preliminarmente giova ricordare come nelle previsioni della legge n. 75 del 1958 la condotta di “induzione alla prostituzione minorile” derivava dall’interazione di tale norma incriminatrice con il disposto del successivo art. 4, n. 2, che contemplava come circostanza aggravante, comportante il raddoppio della pena, l’ipotesi che i fatti previsti all’art. 3 e dunque anche la condotta induttiva, fossero commessi “ai danni di una persona minore degli anni 21 o di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata”.

L’assetto normativo così consolidatosi in tema di prostituzione ha subito, dopo un quarantennio, un radicale mutamento per quanto riguarda la tutela dei minori, per effetto dell’entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 269, nota anche come legge contro la pedofilia.

La promulgazione di tale legge è derivata dalla necessità per l’Italia di conformarsi ai principi sanciti nella Convenzione di New York del 1989, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, e dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma adottata il 31 agosto del 1996: principi che individuano “il fanciullo come soggetto da tutelare contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale, a salvaguardia del suo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale”.

La protezione del fanciullo è principalmente perseguita, dal legislatore del 1998, attraverso il deciso rafforzamento dell’apparato normativo volto alla tutela penale del minore, sia attraverso l’introduzione di nuove fattispecie delittuose dopo l’art. 600 del codice penale - come appunto l’art. 600-bis (prostituzione minorile) con relative circostanze aggravanti e attenuanti - sia mediante la collocazione sistematica di tali norme nel Libro II del codice, in particolare nella Sezione I del Capo III del Titolo XII, dedicata ai delitti contro la personalità individuale, individuata come la più congrua ad esprimere il reato che si compie nei confronti dell’integrità del minore medesimo.

Contestualmente all’introduzione dell’art. 600-bis nel codice penale, l’art. 18 della legge n. 269 del 1998 ha decretato l’abrogazione della circostanza aggravante di cui all’art. 4, n. 2 della legge Merlin, nella parte in cui prevedeva l’applicazione di una pena raddoppiata per le ipotesi in cui il fatto fosse commesso a danno di persona minore degli anni ventuno.

L’ordinamento registra dunque, con la legge n. 269 del 1998, la creazione di una fattispecie autonoma di induzione della prostituzione minorile, laddove in precedenza la minore età della vittima rappresentava una mera circostanza aggravante, nonché la creazione di una nuova figura di reato, quella di atti sessuali retribuiti con minorenne, del tutto inedita nel catalogo criminale.

A distanza di pochi anni dall’entrata in vigore della legge antipedofilia e dall’introduzione dell’art. 600-bis nel codice penale è intervenuta una prima modifica di tale norma, per effetto della legge 6 febbraio 2006, n. 38 che ha innalzato la soglia di età della vittima degli atti sessuali dietro retribuzione: ai sensi dell’art. 1 della legge citata, infatti, i commi secondo e terzo dell’art. 600-bis cod. pen. sono stati completamente riscritti.

Una più radicale modifica è stata introdotta, per ultimo, dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 con la quale l’Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, stipulata a Lanzarote il 25 ottobre 2007.

L’art. 4 della suddetta legge ha totalmente riscritto l’art. 600-bis cod. pen. e la nuova ed allo stato vigente formulazione della norma pone una netta differenziazione fra la più grave ipotesi di cui al primo comma, fattispecie destinata a punire coloro che avviano i minori nell’attività di prostituzione, li trattengono in tale attività e ne traggono vantaggio, e quella di cui al secondo comma, funzionale alla punizione di coloro che si limitano a compiere atti sessuali a pagamento con soggetti minorenni, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano o meno già dediti ad attività di mercimonio sessuale del proprio corpo.[1]

Alla luce della novella di cui all’art. 4 della legge 172/2012 e di una sua interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi dell’articolo 31 co. II Cost., lo scopo essenziale del disposto di cui all’art. 600-bis c.p. coincide con la protezione dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e di violenza sessuale nonché con la prevenzione e il perseguimento dell'induzione o della coercizione dei minori finalizzata al loro coinvolgimento in illecite attività di stampo sessuale.

La linea di demarcazione tra le norme incriminatrici di cui ai commi I e II va tracciata tenendo conto del carattere residuale della fattispecie meno grave, prevista dal comma 2 dell’articolo oggetto di trattazione e ai sensi del quale è punito con la reclusione da uno a sei anni il fatto di “chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi”.

L’applicazione residuale della norma incriminatrice suddetta comporta che essa non trova applicazione qualora nel fatto si ravvisino i reati di cui al comma 1 dell’articolo 600 bis, il quale ha invece ad oggetto le condotte di induzione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione minorile e prevede una pena detentiva decisamente più elevata (da sei a dodici anni) di quella prevista per il reato di atti sessuali con un minore in cambio di corrispettivo in denaro o altra utilità.

Su tali premesse appare evidente come le questioni da risolvere siano essenzialmente due: da un lato, stabilire se il concetto di “prostituzione” comprenda anche le ipotesi in cui il minore compia atti sessuali esclusivamente con il soggetto che ha offerto denaro o altra utilità e, dall’altro, far rientrare o meno nel concetto di induzione anche l’ipotesi in cui il comportamento del soggetto attivo si risolva nella sola offerta di denaro, accettata dal minore ed in esito alla quale questi si determini al compimento di atti sessuali.

In relazione ad entrambi i quesiti sembra opportuno effettuare una ricognizione delle posizioni giurisprudenziali sviluppatesi in materia e preme fin da subito rappresentare che si registrano linee interpretative non univoche con riferimento all’applicazione del reato di prostituzione minorile.

Secondo un primo orientamento, il concetto di “induzione” designa qualsiasi condotta che coarti la  volontà della persona, convincendola al compimento di atti sessuali.

Tale interpretazione nell’ipotesi di vittima minorenne ha portato a ritenere che la condotta induttiva possa tradursi anche nel mero pagamento della prestazione da parte del “cliente”, che persuada il minore a consentire agli atti sessuali.

In altri termini, si configura il reato di induzione alla prostituzione minorile ogni qualvolta l’agente ponga in essere una condotta idonea a vincere le resistenze di ordine morale che trattengono la vittima dal prostituirsi. Siffatta condotta - si è precisato - può consistere nella "semplice dazione di denaro" che persuada il minore a consentire agli atti sessuali (Cass., sez. 3^, 3 giugno 2004, n. 36156).

In tale ottica è stato poi affermato il principio secondo il quale “anche gli atti sessuali a pagamento con minore, posti in essere in unica occasione con il solo autore del reato, possono integrare la fattispecie di induzione alla prostituzione” (Cass., sez. 3^, 4 luglio 2006, n. 33470).

Nell’ambito di tale prospettiva di maggiore severità , quindi, il reato può sussistere anche nel caso in cui il minore compia atti sessuali a fronte di una controprestazione soltanto con chi l'abbia indotto a ciò (Cass., sez. 3^, 14 aprile 2010, n. 18315).

Il rigore di detta interpretazione si spiega tenendo conto del quadro normativo internazionale e sovranazionale in materia di sfruttamento della sessualità dei minori che, in riferimento ad essi, impone una tutela penale più pregnante rispetto agli adulti. Alla base di tale orientamento vi è dunque l’esigenza di offrire una più incisiva tutela ai minori, in quanto si tratta di “soggetti manipolabili, inadeguati ad autodeterminarsi, facilmente influenzabili ed inducibili ad atti sessuali che possono avere ricadute negative, anche non emendabili, sul loro futuro sviluppo psico-fisico”, come precisato dalla Cass., sez. 3^, 11 gennaio 2011, n. 4235.

Da ciò deriva la conseguenza che il reato meno grave di cui al co. II dell’articolo 600 bis si configura nei soli casi in cui il minore si sia autonomamente determinato al compimento di atti di prostituzione e l’agente tenga un comportamento “neutro” rispetto al processo volitivo del minore, ovvero non ponga in essere in alcun modo atti di sollecitazione o incoraggiamento verso quest’ultimo per determinarlo al compimento di atti sessuali con controprestazione.

Se invece l’agente influisce sulla determinazione della volontà pur immatura del minore, sollecitandolo, o incoraggiandolo, o blandendolo, perché compia atti sessuali in cambio di una qualche utilità si configura l'"induzione" alla prostituzione minorile e quindi il reato del comma I°.

Secondo un opposto orientamento, la tesi finora rassegnata non può essere condivisa in quanto genera uno scostamento della giurisprudenza di legittimità rispetto all’interpretazione consolidata, sia pure maturata nel contesto applicativo della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (nota come legge Merlin). Secondo quest’ultima tesi, ai fini della configurazione della condotta di induzione, devono essere poste in essere pressioni fisiche o psicologiche che superino le resistenze di ordine morale o di altro tipo che trattengono la persona dall'attività di prostituzione; l’induzione è stata esclusa quindi nella mera proposta indirizzata a una persona, in quei casi maggiore di età, con cui si prospetti la partecipazione a incontri sessuali a pagamento organizzati dal proponente.

Da tale premessa ne deriverebbe che, anche con riguardo al reato di prostituzione minorile, la mera prospettazione di vantaggi patrimoniali in cambio di prestazioni sessuali non integrerebbe la fattispecie di "induzione", per il configurarsi della quale occorrerebbero condotte ulteriori che incidano sulla libertà fisica e/o psichica della persona che viene spinta a prostituirsi. In altre parole, la prospettiva interpretativa appena descritta contesta la equiparazione tra mera offerta di denaro e contegno di induzione.

La Sezione remittente ha dubitato della possibilità di applicazione dei principi che la giurisprudenza di legittimità ha enunciato con riferimento alla disciplina dettata dalla legge n. 75 del 1958 per il reato di “induzione alla prostituzione” di persona maggiorenne.

Infatti - come è stato evidenziato in dottrina e come recentemente osservato dalla Cass., Sez. 3, sent. n. 20384 del 29 gennaio 2013 - la legge Merlin ha perseguito la finalità di riconsegnare all’alveo dell’attività del tutto libera l’esercizio del meretricio che sia frutto di una scelta non condizionata da forme di coazione o di sfruttamento.

Completamente differente dalla prostituzione di soggetto adulto è il caso dei minori, essendo la dottrina e la giurisprudenza concordi sull’impossibilità di considerare “libera” la prostituzione di soggetti minorenni.

Per il minore, infatti, la prostituzione rappresenta raramente il frutto di una scelta spontanea, essendo prevalentemente determinata da pressioni sicchè l’atto sessuale compiuto dal minore prostituito non può inquadrarsi in un’area di libertà, area la cui sostanziale inesistenza il “cliente” non può dunque né ignorare, né fingere di non conoscere.

Quand’anche, poi, si dovesse riscontrare l’assenza di interventi esterni di condizionamento di tale spazio di libertà, è comunque ragionevole che l’ordinamento vieti l’acquisto di prestazioni sessuali presso un soggetto che presuntivamente non ha ancora raggiunto quel livello di maturità tale da consentirgli una valutazione davvero consapevole in ordine alle ricadute della mercificazione del proprio corpo sul suo sviluppo psico-fisico; ne consegue che il minore è reputato sempre e comunque una vittima.

Nell’ipotesi di vittima minorenne, a partire dalla sentenza Cantoni n. 33470 del 2006, la Sezione Terza ha affermato che l’adulto che paga il minore perché compia con lui atti sessuali contestualmente lo induce alla prostituzione e perciò deve rispondere ai sensi del primo comma dell’art. 600-bis c.p..

Nella sentenza Cantoni si è tuttavia evidenziata la necessità che la dazione del corrispettivo sia accompagnata da un’opera di convincimento finalizzata a vincere la resistenza del minore.[2]

Sul punto appare meritevole di rilievo, anche per completezza espositiva, riportare l’orientamento della dottrina la cui corrente maggioritaria ritiene di escludere che il mero pagamento (o la promessa di pagamento) del minore per fruire personalmente di prestazioni sessuali possa integrare la gravissima fattispecie di "induzione alla prostituzione" minorile di cui al comma 1 n. 1) dell'art. 600-bis c.p.

A favore di questa conclusione vi è la considerazione seguente. Ritenere che il mero pagamento della prestazione sessuale rappresenti una condotta di "induzione alla prostituzione" rilevante ai sensi del comma primo dell'art. 600-bis c.p. determinerebbe una sostanziale abrogazione del comma secondo della medesima norma penale; non si comprende infatti quale concreto spazio applicativo residuerebbe alla fattispecie che punisce chi compie atti sessuali con il minore "in cambio" di denaro o di altra utilità.

Posto infatti che anche la fattispecie di cui al comma secondo presuppone pacificamente una necessaria correlazione causale fra la dazione o la promessa di denaro (o di altra utilità) e la prestazione sessuale del minore, ché altrimenti neppure si potrebbe parlare di "prostituzione", non si vede in quale ipotesi concreta si potrebbe immaginare un pagamento che risulti causalmente collegato alla prestazione sessuale del minore - nel senso che il minore accetta l'atto sessuale proprio in ragione della controprestazione del "cliente" -, ma al contempo tale da non "indurlo" a prostituirsi. Ciò, ovviamente, a meno di non voler teorizzare che il comma secondo in esame si possa applicare solo in presenza di minore già ormai dedito alla prostituzione.

L'unica interpretazione in grado di preservare un concreto spazio applicativo alla fattispecie di cui al comma secondo dell'art. 600-bis c.p., peraltro adottata dalle S.U. nella sentenza in commento, è quella che muove nel senso di ritenere non sussistente l’induzione alla prostituzione ma la condotta meno graveindicata al comma II del citato articolo in caso di promessa di denaro ad un minorenne in cambio di favori sessuali laddove il rapporto sia consumato “esclusivamente” dal promittente.

L’induzione del minore alla prostituzione - si afferma nella sentenza in esame - prescinde dall’effettuazione diretta dell’atto sessuale con l’induttore e può riguardare soltanto chi determina, persuade o convince il soggetto passivo a concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenere non esclusivamente con il persuasore ma con terzi, che possono consistere anche in una sola persona, a condizione però che questa non si identifichi nell’induttore. (Il principio secondo il quale sussiste l’attività di prostituzione di soggetto minore anche nel caso di rapporto con una sola persona si trova già enunciato dalla Cass. Sez. 3, n. 7368 del 18 gennaio 2012).

Nella nostra tradizione giuridica il tipo normativo della “induzione alla prostituzione” si pone – infatti – dal lato dell’offerta del sesso mercenario e non della domanda, sicchè la basilare distinzione fra induttore e cliente deve muoversi fra attività rientranti nell’ambito dell’offerta di prostituzione e attività rientranti nell’ambito della domanda.

Tale opzione interpretativa non compromette le esigenze di maggior tutela del minore rispetto all’adulto affermate anche a livello sovranazionale, poiché la valenza persuasiva strutturalmente insita nel pagamento del minore per ottenere una prestazione sessuale diretta è già assorbita dal disvalore tipico del fatto descritto nel secondo comma dell’art. 600-bis cod. pen.

L’induzione di cui al primo comma dello stesso art. 600-bis è stata distinta dal legislatore dalla mera fruizione di una prestazione sessuale a pagamento in quanto equiparata a condotte di indubbia maggiore offensività (reclutamento, sfruttamento, favoreggiamento, organizzazione e gestione della prostituzione minorile) che ben giustificano il diversissimo quadro edittale di pena.

In conclusione, tenuto conto che la fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 600-bis cod. pen. presuppone la necessaria correlazione causale fra la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità e la prestazione sessuale del minore, deve essere altresì evidenziato che la figura polivalente del cliente mero fruitore del sesso a pagamento che, come tale, contestualmente indurrebbe il minore alla prostituzione comporterebbe, di fatto, l’abrogazione implicita dello stesso secondo comma dell’art. 600-bis.

Sulla scorta di tali rilievi, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato il seguente principio di diritto: “La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona minore di età ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo e non al comma primo dell’art. 600-bis del codice penale”. In altre parole, la Corte afferma che non sussiste induzione alla prostituzione, prevista dal co. 1 della norma incriminatrice menzionata, ma il comportamento meno grave descritto al comma seguente dell’art. 600-bis c.p. nell’ipotesi in cui l’attività delittuosa risulti integrata dalla sola condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità posta in essere nei confronti di un minorenne per ottenerne favori sessuali se gli atti sessuali siano consumati dalla persona minore di età una o più volte esclusivamente con il soggetto agente.

Possiamo dire, a conclusione, che il secondo comma dell’art. 600-bis c.p. integra una fattispecie autonoma di incriminazione della dazione/offerta di denaro da parte del cliente per avere rapporti sessuali con il minore e, proprio in quanto tale, segna la chiara conferma, a contrario, della impossibilità di ravvisare un’attività induttiva nella sola condotta di chi domanda ad un minore prestazioni sessuali come “consumatore” dandone o promettendone il pagamento; condotta che invece deve necessariamente rientrare, pena appunto una tacita abrogazione, nella fattispecie di cui al comma secondo, altrimenti applicabile soltanto nella pur esistente ma certamente ridotta casistica di dazione/offerta rivolta verso minore già dedito alla prostituzione.

 


[1] cfr Cass. Sezioni Unite del 14 aprile 2014 n. 16207

[2] cfr Cass. Sezioni Unite del 14 aprile 2014 n. 16207

 

Ultima modifica il 01 Ottobre 2014