GPS e titoli esteri: aggiornamenti sul contenzioso ed ultime novità.
Pubblicato in Istruzione

Con Decreto Legge del 22 aprile 2023 n. 44 il Governo ha deciso di promuovere, anche per il 2023/2024, le nomine in ruolo da I fascia delle GPS sul “sostegno”, sui posti che residuano a seguito delle convocazioni da GAE e GM.

Il D.L. contiene importanti novità anche con riguardo agli insegnanti abilitati e specializzati all’estero, inseriti in GPS con riserva in quanto in attesa del riconoscimento del titolo conseguito.

In merito a quest’ultimo aspetto, prima di analizzare la modifica apportata dal Decreto Legge, appare necessario un breve cenno alla situazione precedente all’emanazione dello stesso.

In primis, si ricorda l’art. 7, comma 4, dell’O.M. 112/2022 di aggiornamento delle GPS, prevedeva che: “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”.

Con la citata previsione il Ministero impediva ai docenti in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero, di effettuare un inserimento utile alla stipula di contratti. Si determinava in tal modo una totale esclusione degli stessi dalle procedure di assunzione da I fascia GPS.

Tale preclusione ha dato luogo ad un cospicuo contenzioso volto all’annullamento di tale clausola che, nella sostanza, rendeva meramente cartolare l’inserimento in graduatoria dei docenti e svuotava di ogni validità di titolo posseduto.

Parallelamente proseguivano le azioni riguardanti il riconoscimento dei titoli esteri, che hanno visto il proliferare di nuove pronunce tanto da parte della Giurisprudenza Amministrativa quanto da parte della Magistratura Ordinaria.

Con le pronunce del 28 e 29 dicembre 2022 emanate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si sanciva l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere al riconoscimento dei titoli di abilitazione e/o specializzazione conseguiti all’estero senza apporre limite alcuno alla libertà di circolazione e di stabilimento all’interno dell’U.E.

Nonostante i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria che demolivano punto per punto le tesi ministeriali indicando come procedere nel riconoscimento dei titoli esteri, il MIM, in data 17 marzo 2023, pubblicava il decreto n. 51/2023 con il quale si disponeva la “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’art. 10 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 6 maggio 2022, n. 112”.

Come previsto dalla citata Ordinanza Ministeriale, nelle more della ricostruzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate GI, potevano richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto, i soggetti che avevano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2023.

Tra gli insegnanti che potevano presentare tale domanda erano compresi anche coloro che avevano conseguito il titolo di abilitazione o specializzazione sul sostegno all’estero qualora il titolo fosse stato riconosciuto in Italia.

Diversamente, nel caso in cui il titolo non fosse stato ancora riconosciuto, l’insegnante poteva essere inserito solo con riserva con la conseguenza, in aderenza all’O.M. 112/2022, di non poter stipulare incarichi né a tempo determinato né a tempo indeterminato. Detti insegnanti, dunque, venivano trattati alla stregua dei non abilitati sebbene siano in possesso del titolo richiesto.

Come anticipato, le determinazioni ministeriali si ponevano in contrasto con quanto stabilito dall’A.P. del Consiglio di Stato e il Decreto n. 51/2023, richiamava integralmente quanto disposto dell’O.M. 112/2022 che ha dato luogo ad un notevole contenzioso volto a tutelare la posizione di coloro che hanno conseguito titoli di abilitazione e specializzazione sul sostegno all’estero già da tempo ma che, a causa dei ritardi del Ministero, rimanevano esclusi dalle convocazioni.

In tale contesto, il 14 aprile 2023 il Consiglio di Stato accoglieva con sentenza i ricorsi patrocinati dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia dichiarando, per la prima volta, la giurisdizione del giudice Amministrativo in relazione al contenzioso per la rimozione della “riserva” nella I fascia GPS per gli insegnanti con titoli esteri ancora in attesa di riconoscimento.

I ricorrenti avevano agito in giudizio proprio poiché lesi dalla clausola contenuta nell’art. 7, comma 4, lettera e), della O.M. n. 112/2022 che non consentiva loro la stipula di contratti da I fascia GPS.

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Come anticipato, con Decreto Legge del 22 aprile 2023 n. 44 il Governo ha deciso di promuovere anche per il 2023/2024 le assunzioni da GPS prima fascia sostegno per i posti che residuano dopo le assunzioni effettuate da tutte le altre graduatorie (ovverosia GAE e GM) e contiene peraltro, una misura che riguarda specificamente gli abilitati e gli specializzati sul sostegno all’estero inseriti in GPS con riserva ed in attesa del riconoscimento del titolo conseguito.

In merito a quest’ultimo aspetto si sottolinea come l’art. 5, comma 13, stabilisce che “per l’a.a. 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze […] con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso”.

Nasce, dunque, un elenco aggiuntivo apposito e gli insegnanti ivi inseriti potranno sottoscrivere solo contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, rimanendo esclusi dalla possibilità di stipulare i contratti a tempo indeterminato diversamente da quanto avviene, invece, per gli insegnanti inseriti pleno iure.

Se il titolo conseguito all’estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto a tempo determinato stipulato, il rapporto di lavoro prosegue; diversamente, se interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

Come anticipato, agli insegnanti inseriti in questo elenco, possono stipulare solo contratti a termine. Difatti il comma 16 del predetto art. 5 si legge: “Ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5”, ovverosia l’assunzione da I fascia GPS finalizzata alla conversione del contratto a tempo determinato in tempo indeterminato dopo il superamento dell’anno di prova.

Inoltre, laddove residuino, al termine delle nomine effettuate dalla GPS sostegno della provincia di riferimento, posti da assegnare, sarà attivata una procedura analoga alla “call-veloce” aperta ai docenti inseriti a pieno titolo in prima fascia e elenchi aggiuntivi di altre provincie. Anche da questa procedura gli insegnanti in attesa di riconoscimento del titolo rimangono esclusi.

Il predetto Decreto è illegittimo, in quanto la disposizione sull’inserimento “in coda” degli insegnanti inseriti in graduatoria con riserva è discriminatoria e contraddittoria poiché garantisce loro un diritto all’assunzione diminuito, oltreché posta in violazione dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria.

Dunque, l’O.M. n. 112/2022 nonché il Decreto n. 51/2023 e, da ultimo, il Decreto n. 44/2023 rimangono lesivi per tutti gli insegnanti abilitati e specializzati all’estero in attesa del riconoscimento del titolo e, pertanto, i detti decreti dovranno essere impugnati dinanzi al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto n.51/2023 del 17 marzo 2023.

Per ricevere ulteriori informazioni vi invitiamo ad inoltrare una email al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

 

 

 

In data 2 maggio 2023 è stato pubblicato il bando del Comando dell’Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 3.763 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale.

Tra i requisiti d’accesso previsti c’è anche quello di non aver superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno di età.

Possono infatti partecipare ai sensi dell’art. 2, punto 2 del bando in parola i cittadini italiani che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4:

1.siano volontari in ferma prefissata in servizio da almeno sei mesi con età non superiore a ventotto anni;

2.siano volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4), che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio, con età non superiore a ventotto anni;

3.i cittadini italiani che in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo comma 4, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno di età (…)

Riteniamo che l’abbassamento del limite di età da 28, a 26 sino a 24 anni riportato dall’art. 2, costituisca una palese disparità di trattamento che andrebbe a premiare i più giovani a scapito dei candidati più meritevoli che, tuttavia, abbiano un età superiore al quella prevista dal bando anche in virtù della circostanza che limite d’età non è affatto giustificato neanche dal possesso di determinate capacità fisiche.

Il nostro studio legale si è già occupato in passato, impugnando vittoriosamente illegittime esclusioni, di candidati durante le prove psico-attitudinali.

Inoltre, sempre con il sostegno di diversi sindacati delle Forze dell’Ordine, lo studio ha patrocinato ricorsi relativi ad altri concorsi per l’ammissione alle Forze di Polizia (559 Allievi Agenti), proprio su questa tematica dell’età e giungendo vittoriosamente anche fino alla Corte Costituzionale https://www.avvocatomichelebonetti.it/notizie/corte-costituzionale-i-nostri-ammessi-alla-polizia-di-stato-con-riserva-proseguiranno-ad-essere-agenti-della-polizia

Per tale motivo, viste le numerose richieste che stanno pervenendo in questi giorni, lo studio ha predisposto il seguente FORM https://forms.gle/KQm7XturT4uUAqLz7 di preadesione, al fine di fornirci i vostri dati.

Coloro che compileranno il form, che non è vincolante per l’adesione al ricorso, saranno ovviamente informati circa i prossimi passaggi che interesseranno il contenzioso, quali l’organizzazione di eventuali riunioni, i costi dell’azione collettiva ed individuale nonché la predisposizione di moduli per l’adesione.

Ad ogni modo lo studio terrà una riunione online in favore di tutti gli interessati in data venerdì 12 maggio 2023, ore 17:30.

Per partecipare sarà sufficiente collegarsi al seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a72f610fc55ac42c59d6053ff9c1d53de%40thread.tacv2/1683186290714?context=%7b%22Tid%22%3a%225ac4bf41-23e5-495e-ad54-13ef0fdfeaf7%22%2c%22Oid%22%3a%22f6fa2031-cb99-416e-aa94-aa729162f886%22%7d

Trasferimenti Sapienza – Accolto Il Decreto Monocratico Con L’immatricolazione Dello Studente Al Terzo Anno Di Corso.
Pubblicato in La voce del diritto

Il TAR del Lazio con decreto monocratico ha accolto le nostre doglianze sul bando di trasferimento della Sapienza disponendo l’immatricolazione dello studente al terzo anno di corso.

In attesa dell’udienza in camera di consiglio che si terrà in data 11 gennaio 2023, il TAR ha disposto immediatamente l’immatricolazione dello studente rilevando l’erroneo inserimento in graduatoria dello stesso e l’erroneità criterio di selezione inerente il superamento o meno del test preselettivo presso Atenei pubblici a discapito di quelli privati.

“Considerato che il ricorrente ha sostenuto con positivo esito il test per l’ammissione al primo anno di corso presso l’Università Unicamillus e che tale incombente è prescritto unicamente per l’accesso al primo anno di corso”.

Diverse sono state le illegittimità che hanno colpito la graduatoria pubblicata il 14 ottobre 2022 dall’Ateneo Romano che nonostante le numerose segnalazioni ricevute decideva di confermare gli atti da noi impugnati.

Diversi sono i ricorsi depositati dallo studio legale che ad oggi sta raccogliendo le adesioni per i ricorsi straordinari: https://www.avvocatomichelebonetti.it/notizie/bando-trasferimento-sapienza-universita-di-roma-partono-anche-i-ricorsi-straordinari

Per ogni informazione si indica il seguente indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Trasferimenti ad anni successivi al primo - Bando anni successivi al primo, corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria – a.a. 2018/2019 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma
Pubblicato in La voce del diritto

Con sentenza il Consiglio di Stato accoglie definendo il ricorso per il trasferimento ad anni successivi al primo presso l’Università Sapienza di Roma.

Il ricorrente proveniva dall’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, emanazione di atenei nazionali, e per rientrare in Italia partecipava al bando per anni successivi al primo.

L’ateneo romano escludeva l’equivalenza del test per l’accesso superato in Albania con quello svolto in base all’ordinamento nazionale.

Sebbene il Consiglio di Stato asserisca nel provvedimento che non può trovare applicazione l’art. 4, co. 2 bis, D.L. 2005 n. 115, convertito poi con L. 2005 n. 168, evidenzia come nel caso di specie si tratti di un trasferimento da ateneo estero che era stato precluso sulla base della non equivalenza fra il test sostenuto per accedere all’ateneo albanese collegato all’Università di Roma “Torvergata” e ad altri atenei italiani e quello previsto dalla disciplina nazionale.

In tal modo per il Consiglio di Stato si è espressa una preferenza nei confronti di trasferimenti all’interno del territorio nazionale.

Il ricorrente ha dimostrato durante il giudizio, per il tramite di una brillantissima carriera universitaria e mediante plurimi crediti formativi conseguiti e con l’interesse sostanziale azionato, di possedere doti attitudinali e capacità tecniche.

L’Amministrazione non ha manifestato poi alcun interesse all’invalidazione del percorso universitario.

Oltretutto si dimostrava, come sottolineato al Consiglio di Stato, la presenza di posti vacanti presso l’ateneo appellato con conseguente assenza di posizioni di controinteresse.

Il ricorrente pertanto proseguirà la sua brillantissima carriera presso l’Università  Sapienza di Roma.

I posti liberi vanno assegnati ai soli ricorrenti che li hanno reclamati e hanno titolo a scavalcare chi non ha agito.
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Il Consiglio di Stato con sentenze n. 9246/2022 e 9224/2022, pubblicate il 27 ottobre 2022, ha chiarito alcuni principi importanti del processo amministrativo.

Nel dettaglio, il Consiglio di stato ha affermato alcuni importanti corollari che derivano dalla qualificazione del processo amministrativo come giurisdizione di tipo soggettivo.

La questione oggetto della sentenza investe il delicato tema dei limiti soggettivi del giudicato amministrativo nell’ambito di una procedura concorsuale.

Il Tar Lazio, infatti, aveva ritenuto che in ipotesi di accoglimento di un motivo di ricorso relativo all’impugnazione di una clausola del bando illegittima, l’amministrazione dovrà procedere all’estensione dei benefici di tale annullamento in favore di tutti i concorrenti presenti nella graduatoria e non solo nei confronti di coloro che hanno tempestivamente impugnato la clausola illegittima, con conseguente effetto favorevole dell’impugnazione erga omnes.

I giudici d’appello, hanno ritenuto illogica e contraddittoria la decisione del Tar Lazio, poiché in contrasto con alcuni principi cardine del processo amministrativo.

In primis, con la previsione di termini decadenziali nell’ambito del processo amministrativo, che di fatto impedisce ai cointeressati di poter trarre giovamento dal ricorso proposto da altri soggetti. I giudici hanno, inoltre, basato la propria decisione argomentando anche sulla base dell’interesse pubblico sotteso, atteso che si realizzerebbe un pregiudizio all’efficienza dell’azione amministrativa.

Ciò in quanto come sostenuto dai giudici “Di converso – converrà osservarlo per completezza – si deve ritenere illogica e contraddittoria la ricordata scelta del giudice di prime cure di rimettere all’amministrazione, ai fini della redistribuzione dei posti riservati a studenti extracomunitari rimasti vacanti, lo scorrimento della graduatoria anche verso soggetti che non abbiano proposto ricorso giurisdizionale. E tanto per una serie di considerazioni: innanzitutto perché quel dispositivo è in contrasto con il principio della domanda e con i limiti agli effetti del giudicato sostanziale propri di una giurisdizione di carattere soggettivo. In secondo luogo perché la ridetta scelta integrerebbe un significativo vulnus in punto di dispendio di risorse e attività in danno sia del privato interessato sia della p.a., integrando un pregiudizio all’interesse pubblico perseguito ed all’efficienza dell’azione amministrativa. Infine perché graverebbe la Pubblica amministrazione dell’indebito ed improbo compito di avviare una dispendiosa ricerca volta a reperire tutti i (numerosi) candidati che illo tempore hanno partecipato alla procedura, e che verosimilmente, per i più vari motivi, non sono più interessati a partecipare, ora per allora ad un processo formativo lungo e impegnativo, da intraprendere nonostante sia trascorso più di un quinquennio dalla data in cui ebbero a presentare la loro candidatura.

Consiglio di Stato: si al consolidamento della posizione dopo l’ammissione con riserva se si studia con profitto. È l’ipotesi “atipica” di cessazione della materia del contendere
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Il Consiglio di stato con sentenza n. 9246 depositata lo scorso 27 ottobre 2022,  ha ribaltato la sentenza del Tar Lazio, affermando  con portata innovativa nel panorama giurisprudenziale, il principio per il quale anche in materia di procedure concorsuali contingentate è possibile che si realizzi il consolidamento della posizione ottenuta mediante un provvedimento cautelare di ammissione con riserva.

In particolare, il Tar sosteneva che in ipotesi di accesso a seguito di misura cautelare in una graduatoria contingenta, non sarebbe possibile valutare il percorso medio tempore svolto ai fini del c.d. consolidamento della posizione del ricorrente.

Il Consiglio di Stato, invece, ha esteso il principio ricavabile dalla disposizione di cui all’art. 4, comma 2bis, d.l. n. 115 del 2005, conv. in l. n. 168 del 200previsto in materia di abilitazioni, alle procedure selettive per l’ammissione a corsi di laurea, e quindi alle procedure contingentate. Il consolidamento della posizione avviene, secondo i giudici, sulla base della valorizzazione del percorso universitario e della proficua frequenza del corso, elementi questi ultimi idonei “a determinare un sostanziale mutamento di fatto della situazione sub iudice, per la semplice ragione che quanto intervenuto in pendenza di giudizio, sia pure per effetto di una tutela, per natura, provvisoria, fondata sui presupposti del fumus e del periculum, rappresenta un dato immutabile di realtà che va comparato ad un coerente perseguimento dell’interesse pubblico, concretizzatosi in un corretto percorso universitario dell’appellante“.

In sostanza secondo i Giudici, non può non ricevere tutela anche nell’ambito delle procedure contingentate, l’interesse del privato ricorrente che, attraverso il percorso universitario, ha nei fatti dimostrato di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per l’accesso al relativo percorso. Ciò anche in ragione dell’assenza di un interesse pubblico che possa giustificare l’invalidazione del relativo percorso accademico.

Si realizza, pertanto, secondo il Consiglio di stato una “cessazione della materia del contendere che è in parte atipica perché non è rappresentata da un unico fatto giuridico sopravvenuto, ma discende piuttosto da una fattispecie giuridica complessa, che ha la sua origine nel provvedimento cautelare di ammissione con riserva, integrata dalla proficua e meritevole frequenza dei corsi da parte dell’interessata, attestata dalla laurea conseguita, e dall’obiettiva sussistenza di un interesse pubblico a che tale impegnativa esperienza non sia posta nel nulla, interesse, quest’ultimo, che non può non ritenersi prevalente su quello originariamente opposto in sede di costituzione in giudizio dall’amministrazione resistente. Tanto premesso il Collegio ritiene che la proficua frequenza del corso di laurea rappresenti una sopravvenienza idonea a determinare un sostanziale mutamento di fatto della situazione sub iudice, per la semplice ragione che quanto intervenuto in pendenza di giudizio, sia pure per effetto di una tutela, per natura, provvisoria, fondata sui presupposti del fumus e del periculum, rappresenta un dato immutabile di realtà che va comparato ad un coerente perseguimento dell’interesse pubblico, concretizzatosi in un corretto percorso universitario dell’appellante“.

Istanza di trasferimento da altro Ateneo. Discrezionalità di valutazione dell’Università anche in caso di domanda fuori termine
Pubblicato in Istruzione

In riscontro ad un’istanza in via di autotutela presentata dallo studio legale Michele Bonetti & Parteners, un noto ateneo del centro Italia ha accolto la richiesta di trasferimento formulata nell’interesse di uno studente che non aveva inoltrato domanda di partecipazione allo specifico bando. 

L’ateneo ha comunque autorizzato il trasferimento disponendo l’immatricolazione all’anno accademico di interesse, sulla scorta delle circostanze contingenti che caratterizzavano la situazione in parola.

Il decreto rettorale emesso - con un inciso che apre anche per il futuro ad una interpretazione più elastica  degli avvisi e dei band pubblici emessi dalle Università - afferma che l’assunto previsto dalla normativa vigente secondo cui  “gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici” debba essere interpretato proprio nel senso che gli ateneiabbiano invece e  comunque la facoltà di istruire istanze meritevoli di attenzione anche se pervenute con modalità diverse da quelle previste nei relativi bandi.

Ed infatti, l’Ateneo in parola, verificate le esigenze personali poste dallo studente a fondamento della propria richiesta ed accertato altresì il possesso in capo allo stesso dei requisiti di ammissione alla procedura di trasferimento, ha autorizzato il trasferimento anche in considerazione della disponibilità di posti per l’anno accademico 2022/2023.

“E’ un importante decisione emessa dal Magnifico Rettore di un noto Ateneo del Contro Italia- commenta l’avv. Michele Bonetti - che lascia ben sperare per il futuro. Ci auspichiamo infatti che i regolamenti universitari possano essere interpretati ed applicati dai singoli atenei in maniera elastica, in modo da scongiurare rigidi formalismi, promuovendo e rendendo così effettivo il diritto allo studio di uno studente in difficoltà”.

Decadenza dalle GM dei docenti di ruolo con riserva: il TAR dichiara nullo il decreto dell’USR
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Ancora un accoglimento da parte del TAR del Lazio in relazione ai ricorsi avverso la decadenza dei docenti di ruolo con riserva dalle graduatorie del concorso straordiario.

Questa volta la questione è stata affrontata nell’ambito di un procedimento per l’ottemperanza di una precedente sentenza di accoglimento dello stesso TAR. La questione, nel particolare, riguardava la vicenda di un’insegnante in possesso di diploma di maturità magistrale che, a seguito di ricorso giurisdizionale, era stata inserita con riserva in GAE e, nelle more della definizione del giudizio, aveva stipulato con riserva un contratto a tempo indeterminato superando l’anno di prova.

In ragione della summenzionata riserva processuale, la ricorrente aveva preso parte al concorso straordinario 2018, bandito proprio per far fronte alla drammatica situazione profilatasi con riferimento agli insegnanti in GAE con riserva, e si collocava in posizione utile per l’immissione in ruolo nell’a.s. 2022/2023.

Poco prima delle convocazioni, tuttavia, l’USR per il Lazio pubblicava un provvedimento di decadenza della docente in quanto “di ruolo”, non tenendo conto non solo della circostanza che l’insegnante avesse il ruolo con riserva, ma neanche della sentenza del TAR (resa proprio nell’interesse della docente medesima) nella quale si legge che “l’immissione in ruolo e la conseguente stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato a seguito di pronunce cautelari favorevoli, non produce alcun effetto consolidante per i ricorrenti […] posto che gli stessi non vantano alcuna stabilità con riferimento all’intervenuta immissione in ruolo con riserva […]. In un contesto di tal fatta, peraltro, la scelta di depennare gli odierni ricorrenti parrebbe porsi addirittura in contrasto rispetto alla richiamata ratio legis in punto di utilizzo efficiente e proficuo delle graduatorie” (TAR Lazio – sede di Roma, sentenza n. 10534/2022).

Si è trattato di un provvedimento posto in elusione della sentenza del TAR” commenta l’Avv. Michele Bonetti, founder dello Studio Legale Bonetti & Partners, che ha patrocinato il ricorso “i docenti immessi in ruolo con riserva non hanno alcuna stabilità professionale e, diversamente da quanto affermato dal M.I. anche discostandosi dalla norma di riferimento, hanno diritto a permanere in tutte le graduatorie per ambire ad ottenere incarichi a pieno titolo”.

TFA SOSTEGNO – ammessi a titolo definitivo i nostri ricorrenti. respinta la revocazione del ministero sul principio del consolidamento.
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Il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso per i nostri ricorrenti che avevano partecipato al percorso di formazione per la specializzazione sul sostegno ( TFA sostegno) riportando il cosiddetto consolidamento delle loro posizioni. Il Ministero chiedeva ex art. 106 c.p.a. la riforma della decisione per un vizio revocatorio, precisamente nella parte in cui il Consiglio di Stato aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la previsione di cui all’art. 4 comma 2-bis del d.l. del 30 giugno 2005 n. 115 (conv. Legge 2005 n. 168).
Il Ministero sosteneva anche che non fosse stata valutata la circostanza che i ricorrenti non fossero in possesso dei titoli idonei per partecipare alla selezione del TFA sostegno.
La sentenza oggetto di revocazione sosteneva, correttamente, la possibilità di consolidare le posizioni e ottenere l’abilitazione anche in assenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura. I ricorrenti erano stati comunque ritenuti abilitati, a prescindere dalla circostanza se possedessero o meno il titolo per partecipare al concorso.
La VII Sez. del Consiglio di Stato conferma con sentenza del 01.09.2022, Presidente Lipari ed Estensore Sergio Zeuli, il principio del consolidamento per i ricorsi universitari a numero chiuso rigettando la revocazione su una sentenza della VII Sez. del Consiglio di Stato.

Con sentenza n. 9876 del 14/07/2022, la Quarta Sezione del TAR del Lazio, pronunciandosi su un ricorso patrocinato dal nostro Studio Legale, ha riconosciuto in sede di ottemperanza l’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia.
Il contenzioso sorgeva a seguito di un precedente giudizio, a conclusione del quale il Tribunale amministrativo di Roma annullava il giudizio collegiale di inidoneità nei confronti del ricorrente, affidando alla Commissione esaminatrice, in diversa composizione, il compito di rinnovare il giudizio di pertinenza delle pubblicazioni del candidato con il settore concorsuale di riferimento.

Chiamata a rivalutare la produzione scientifica del ricorrente, la Commissione negava nuovamente l’anelata abilitazione, chiarendo in motivazione che le pubblicazioni monografiche esaminate, seppur pertinenti, risultavano carenti sotto il profilo metodologico, sconfinando oltre quanto espressamente richiesto dal giudice di prime cure, per addivenire ad una rivalutazione complessiva e nel merito della posizione del candidato. Ad avviso del Collegio l’organo esaminatore “non ha circoscritto il proprio ambito di valutazione alla verifica di pertinenza delle pubblicazioni al settore scientifico oggetto del contendere: una valutazione, comunque, effettuata, ma integrata da una valutazione suppletiva che ha esorbitato dai limiti dell’obbligo conformativo, dando sostanza ad un rilievo inedito”.
In altri termini, risulta evidente che, oltre ad essere stati illegittimamente superati i limiti della rivalutazione prescritti dalla sentenza da ottemperare, profilo già di per sé idoneo a configurare una violazione del giudicato, la Commissione ha formulato una valutazione che, oltre ad essere avulsa dall’obbligo conformativo, è comunque illegittima perché viziata da eccesso di potere per difetto di motivazione.

Sulla base delle valutazioni che precedono, stante la rilevata pertinenza del lavoro monografico sottoposto a riesame, la Sezione ha dichiarato nullo il provvedimento impugnato per violazione del giudicato, dando ordine al Ministero competente di attribuire al ricorrente l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia. Secondo il giudice adito “avendo la rinominata commissione accertato la pertinenza delle due monografie del ricorrente al settore scientifico disciplinare 12/E2, alla rilevata violazione del giudicato non possa che fare seguito, quale conseguenziale statuizione indotta dall’esaurimento di qualsiasi potere valutativo, l’ordine al Ministero dell’Università e della Ricerca di adottare il provvedimento di abilitazione del ricorrente a docente di prima fascia”

In conclusione, mediante la pronuncia qui annotata il Collegio ha individuato compiutamente i limiti a cui la riedizione del potere amministrativo è subordinato, non mancando al contempo di valorizzare la sfera di autonomia di cui la pubblica amministrazione gode nell’esercizio delle sue funzioni.

Nel caso specie, il Tar ha dichiarato nullo il provvedimento amministrativo per violazione del giudicato formatosi a seguito dell’emanazione della precedente sentenza  non appellata dall’Amministrazione resistente.