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La cultura della prova nel processo penale: riflessioni a margine del recente intervento all’Università di Roma Tre del Professor Emerito Giovanni De Luca

by Alessandra Scafuri on21 Dicembre 2014

Lo scorso 28 novembre presso l’Università di Roma Tre il Prof. emerito Giovanni De Luca ha tenuto una lectio magistralis sulla tematica della prova nel processo penale.

L’evento, organizzato dalla cattedra di Diritto Processuale Penale del Prof. Luca Marafioti, fa parte del ciclo di seminari sulla “cultura della prova”, il cui titolo riprende l’omonima opera del grande giurista. Una platea di giovani studenti ha ascoltato con molta riverenza le parole di De Luca, esimio avvocato penalista, che ha vissuto in prima persona le innovazioni del nuovo codice Vassalli.

In seguito ad interessanti digressioni biografiche immerse nella storia d’Italia e del processo penale nel nostro ordinamento, De Luca ha ricordato con affetto il suo rapporto con gli studenti, uno dei quali era proprio il Prof. Marafioti. Un rapporto professore-studente che forse si è offuscato nelle dinamiche moderne dell’insegnamento ma che sarebbe buona pratica ripristinare per migliorare la qualità dei risultati.

Il processo penale vede il suo fulcro nelle prove e coerentemente il legislatore del 1988 ha sancito espressamente il diritto alla prova ai sensi dell’articolo 190 del codice di procedura penale, anche detto diritto di “difendersi provando” (Vassalli).

La cultura della prova presuppone il dialogo tra le parti, per cui si alimenta il confronto dialettico al fine della ricerca cooperativa della verità, scopo primario della prova. La nozione di “cultura” della prova è impregnata di eterogeneità in quanto immessa in un contesto infradisciplinare, quale prodotto di più culture.

Nel quadro della dialettica accusato-accusatore emerge poi la dinamica dei poteri nel cui contesto si inseriscono gli istituti processuali e si manifesta la soggezione dell’imputato rispetto al potere.  De Luca ha sapientemente evidenziato come sia stato un grandissimo umanista con la sua opera a debellare le nefandezze della tortura, ossia Beccaria. Egli riuscì laddove i giuristi avevano fallito.

La rivoluzione culturale che sottende alle importanti modificazioni giuridiche è un concetto chiave per capire le ragioni dei fallimenti del giurista, come asseriva anche Giambattista Vico. Non a caso il Prof. De Luca ha ricordato come l’intera procedura penale respiri filosofia. Richiamandosi al noto principio “in dubio pro reo”, De Luca ha affermato che sono socialmente e moralmente più accettabili le assoluzioni dei colpevoli che le condanne degli innocenti. Tradotto in termini di onere della prova, si assiste alla sconfitta del laico da parte del filosofo morale.

Si è poi svolta una profonda analisi sul ruolo del Giudice nell’attuale ordinamento. In nome dell’asserita infallibilità del potere giudiziario, egli è divenuto affetto da protagonismi sterili che mettono a repentaglio la stabilità della sua imparzialità. “Scrivono le sentenze come se fossero editoriali” e si assiste a un vero e proprio ribaltamento dei ruoli: il giudice diviene giornalista e quest’ultimo si tramuta in arbitro del pericoloso processo mediatico sul cui banco degli imputati oggi salgono fin troppi innocenti -o presunti tali.

L’imparzialità del giudice, uno dei corollari del principio del giusto processo inserito nella nostra Costituzionale dalla legge n. 63/2001 che ha riscritto l’articolo 111, viene soppressa ogniqualvolta il Giudice fuoriesce dal proprio ruolo, dequalificandosi. Il ruolo infatti immunizza il giudice, segnandone il confine tra funzionario dello Stato e persona fisica.

De Luca ha citato il pensiero del Prof. Giostra, secondo il quale la mancanza di fiducia del popolo nei confronti della giustizia italiana è il simbolo della divaricazione tra persona e ruolo istituzionale. Il cittadino pretende la permanenza nel ruolo, in cui si “tuffa” la persona fisica, anche dopo l’esercizio delle proprie funzioni, al fine di garantire in modo perenne la propria imparzialità.

Essendo in gioco tale valore, è più consono parlare della “incoltura” della prova, giacché il giudice- giornalista ritiene che esista una notizia e la sua interpretazione in luogo dei fatti. Il terzo e il “quarto potere” conferiscono pertanto il concime da cui nascono le piante dell’arbitrio.

Chi entra nel mondo dei mass media - che pagano bene in termini di prestigio- si fa promotore di una mentalità culturale, ma l’ideologia mistifica la realtà e non a caso è sempre l’accusa che trionfa nel mondo dei processi. Ma è anche vero che la funzione giurisdizionale non può prescindere dall’ideologia. All’interpretazione libera del Giudice fa riscontro la prova libera, che inevitabilmente si traduce in arbitrio.

Il Prof. Emerito De Luca ha poi ricordato di una sua relazione sul libero convincimento del giudice nel corso di un convegno tenutosi a Palermo e in ordine al quale un collega aveva espresso che tale principio non aveva ragione d’essere, in quanto non codificato: riducendo in tal modo l’operazione del giudice alla razionalità soggettiva della decisione, garantita dalla non contraddizione della motivazione.

Il requisito dell’oltre ogni ragionevole dubbio sta ad indicare che la certezza morale del giudice sopprime tutte le altre alternative possibili. La ragionevolezza – e non la razionalità - assicura il contenuto estrinseco della decisione. La ragionevolezza esige che il Giudice condanni quando ha superato il dubbio. Purtroppo però oggi il Giudice non soffre neanche la condizione del dubbio, e cerca talvolta di sostituirsi alle parti per provare ciò di cui si ritiene (erroneamente) convinto.

E ancora, si è asserito che nel valutare il valore della cultura della prova, laddove si ammetta, occorre tener conto degli apporti della filosofia, della sociologia, dell’epistemologia…Del giusto valore polisemico dato dall’apporto di metodi che studiano gli atteggiamenti mentali. La prova deve esser studiata con il metodo, più importante della soluzione stessa.

De Luca ha amaramente ammesso che oggi siamo in una condizione di effettivo nichilismo giuridico – non solo legislativo - che si manifesta con la intrinseca caducità della legge ferenda che divora la lex data.  Mai come oggi si creano norme per riformarle, in un intreccio arabesco di riferimenti legislativi che stimolano il giudice a sostituirsi al legislatore per orientarsi in questa selva normativa.

Tutto ciò si ripercuote sulla prova. Così il codice non è più un punto di riferimento per l’interprete, dal momento che poggia sulla contingenza ed emergenza irrompente in modo inaspettato, esprimendo l’ansia del divenire in questa “isola fluttuante”. La retorica dell’emergenza quindi è la reale patologia delle nostre istituzioni che conduce al nichilismo giuridico. Si assiste ad una mobilitazione istituzionale che si traduce in arbitrio, accettato in nome della necessità dalla mobilitazione dell’opinione pubblica.

Al nuovo codice si deve il merito di aver proceduralizzato l’iter del giudice dal fatto ignoto al fatto noto, presumendo la legalità della prova mediante l’osservanza della procedura, garante del retto giudizio. Ai sensi degli artt. 192 e 546 , comma 1, lett. d) c.p.p., nella formazione del libero convincimento, il fatto noto deve sottostare a regole probabilistiche.

Nella motivazione della sua sentenza il Giudice deve dar prova di aver dubitato, dando conto anche degli elementi contrari, nel “disperato” tentativo di razionalizzare il principio del libero convincimento.

Carnelutti asseriva che il solo fatto di esser sottoposti ad un processo penale è di per sé una pena. De Luca ha rimarcato che oggi si è accentuata l’inferiorità dell’imputato rispetto all’accusa, soprattutto nel corso dei due processi paralleli, il processo penale vero e proprio, svolto nelle aule giudiziarie, e il processo mediatico.

Il fenomeno della “deresponsabilizzazione” del giudice si è avuta con l’affievolimento della sua tendenza alla ricerca del fatto, sostituita al giorno d’oggi dalla proliferazione di mezzi investigativi quali intercettazioni e prova genetica. A tal proposito, a chi chiedeva come le istituzioni potrebbero rimediare alla perdita di credibilità del popolo nella giustizia, il prof. De Luca ha suggerito molte modifiche legislative: in primis la legge sulle intercettazioni telefoniche, ma anche il ridimensionamento delle ipotesi di obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112, Costituzione.

Chiudendo il cerchio delle interessanti asserzioni donateci da De Luca, se la prova postula il dialogo tra diritto all’informazione e diritto dell’imputato al silenzio, quale manifestazione del fondamentale diritto di difesa, occorre evitare rapporti “incestuosi” tra potere giudiziario e la stampa, in cui il Giudice esce dalla sua dimensione imparziale e si scambia di ruolo con il giornalista, giudice arbitrario dei processi mediatici.

Ultima modifica il 21 Dicembre 2014