Con sentenza n. 327 pubblicata in data 8 gennaio 2024, il Tar del Lazio, Sez. III Bis, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e dallo studio Michele Bonetti e Santi Delia, ove si dibatteva del provvedimento di non idoneità per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 11/A1.
Il giudice di prime cure ha ritenuto fondati ben tre motivi del ricorso con cui veniva impugnato il giudizio collegiale e i giudizi individuali espressi dalla commissione, nonché le modalità ed i criteri di valutazione compiuti dalla stessa commissione.
La terza Sezione del Tribunale Amministrativo del Lazio ha ritenuto legittime le censure proposte nel ricorso. La sentenza in commento ha evidenziato la contraddittorietà del giudizio sul riconoscimento dei titoli, nonché l’erronea valutazione della commissione che non considera il criterio correttamente, limitandosi ad una valutazione che non tiene conto del conseguimento dei premi nella sua interezza. Oltretutto, i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche individuati dal bando ministeriale (coerenza, apporto individuale, collocazione editoriale dei prodotti, qualità dei lavori anche a livello internazionale, continuità e rilevanza per il settore concorsuale) devono essere tutti oggetto di corretta e analitica valutazione da parte delle Commissioni, unitamente al possesso dei titoli e del positivo grado di impatto della produzione scientifica ai sensi dei c.d. indicatori.
Interessante è il giudizio espresso in sentenza sulla contestazione della valutazione delle pubblicazioni. Il ricorrente è stato ritenuto non idoneo alla abilitazione scientifica nazionale richiesta a causa dell’esame negativo delle pubblicazioni di cui all’art. 7 d.M. n. 120/2016. Risulta pertanto insufficiente la motivazione a supporto di tale giudizio compiuta dalla commissione. Si tratta infatti di un giudizio troppo sintetico nonché superficiale nel valutare correttamente le monografie presentate dal candidato.
La commissione è stata dunque censurata per avere disatteso il principio dell’obbligo di sufficiente valutazione analitica di titoli e pubblicazioni. Per giurisprudenza costante, infatti, nell’ambito delle procedure ASN, il vaglio delle pubblicazioni deve essere sufficientemente analitico. Nel caso in esame tale valutazione analitica è assente. Pertanto non può che derivare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Per tali motivi il TAR ha accolto il ricorso del nostro ricorrente, annullando gli atti impugnati e ordinando all’Amministrazione di rivalutare il candidato con una nuova commissione esaminatrice in diversa composizione.
Dipendenti pubblici: la Corte di Cassazione ribadisce che per il superamento dei 36 mesi per i contratti a termine, non è richiesta la continuità dei periodi contrattuali.
La Corte di Appello di Salerno con decisione n. 645/2018 riformava la decisione di primo grado, del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, che riconosceva il diritto del dipendente di una P.A. ad ottenere il risarcimento dei danni per aver prestato attività lavorativa (tramite la stipula prima di contratti a progetto e poi di contratti a tempo determinato) per oltre 12 anni.
In particolare il ricorrente rappresentava di aver lavorato per conto del Comune dal dicembre 2005 al 30 giugno 2008 con contratti a progetto e poi dal dicembre 2009 al 2012, con contratti a termine che erano stati prorogati addirittura dopo la pubblicazione della decisione del Giudice di Primo grado di condanna, ossia sino al 2017.
Difatti in primo grado al dipendente non solo veniva riconosciuta l’indennità risarcitoria ex art. art. 32, co. 5, della Legge n. 183/2010, nella misura di 7 mensilità, ma le differenze retributive e previdenziali, per tutto l’arco lavorativo.
La Corte di Appello di Salerno, attraverso una reinterpretazione dell’istruttoria riformava in toto la decisione di primo grado asserendo, addirittura, che ai fini della dichiarazione di illegittimità dei contratti a termine per l’abuso degli stessi, vi deve essere continuità temporale tra i contratti sottoscritti. Secondo i Giudici della sezione lavoro, della Corte di Appello di Salerno al fine del superamento dei 36 mesi vi è la necessità della continuità temporale tra i contratti sottoscritti al fine di accertare l’abuso da parte della P.A. dei contratti a termini.
Con la decisione n. 2877/2023 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito chiaramente invece che per il superamento del limite dei 36 mesi non è richiesta la continuità temporale: “L’art. 5 comma 4 bis del d.lgs. 368/2001 si applica dunque nell’impiego pubblico privatizzato e nel periodo che qui rileva, con riferimento al limite all’assunzione con una successione di contratti a tempo determinato per un periodo superiore a 36 mesi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 11374/2016, hanno inoltre chiarito che la stipula in successione tra loro di contratti a tempo determinato nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 368 del 2001 e successive integrazioni, è legittima, dovendosi ritenere la normativa nazionale interna non in contrasto con la clausola n. 5 dell’Accordo Quadro, recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE atteso che l’ordinamento italiano e, in specie, l’art. 5 del d.lgs. 368/2001, come integrato dall’art. 1, commi 40 e 43, della legge n. 247 del 2007, impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima di 36 mesi”.
Per la Corte di Cassazione “Ai fini del superamento del limite di 36 mesi, non è dunque richiesta la continuità dei periodi, intesa come mancanza di interruzioni e dunque la Corte d’Appello, richiedendo un tale requisito ha errato, essendo sufficiente il superamento del limite temporale, almeno nel contesto della medesima vicenda di precariato”.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato tale principio che la Corte di Appello di Salerno, a cui la causa è stata rimessa per la quantificazione della detta indennità, aveva immotivatamente disatteso.
Errore di fatto revocatorio: Il Consiglio di Stato accoglie la nostra tesi e salva l'ammissione al Concorso 2016 degli ITP
Il Consiglio di Stato, con un’articolata sentenza, ripercorrendo gli angusti spazi delle ipotesi di accesso alla revocazione, ha accolto il ricorso degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, name founder di Bonetti & Delia, evitando il licenziamento di una ventina di Insegnanti Tecnico Pratici, ammessi a partecipare al concorso 2016 per effetto di provvedimenti cautelari.
Il “concorsone 2016”, come ricorderete, è stato il primo esclusivamente riservato agli insegnati abilitati in ottemperanza alla riforma della c.d. “Buona Scuola” appena entrata in vigore nel 2015.
Tale scelta del Legislatore aveva escluso ogni possibilità di partecipazione non solo a tutti i soggetti che avevano scelto di non abilitarsi ma, soprattutto, a coloro i quali, dopo aver ottenuto il titolo di accesso all’insegnamento, non avevano avuto alcuna possibilità di partecipare a percorsi di abilitazione in quanto lo Stato italiano non ne aveva creati.
In giudizio, nell’ambito delle migliaia di ammissioni che per quel concorso siamo riusciti ad ottenere, avevamo dimostrato l’illogicità e l’irragionevolezza di tale previsione normativa ove non interpretata nel senso di non consentire l’ammissione a chi, quell’abilitazione, non l’aveva potuta conseguire in ragione dell’inesistenza di canali abilitanti frattanto banditi.
“Il presupposto logico e giuridico-formale ineludibile perché risulti corretto l’assunto testé enunciato (e cioè la legittimità di un concorso ordinario riservato agli abilitati) è costituito dalla circostanza di fatto che, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia stato attivato e portato a compimento quantomeno un percorso abilitativo c.d. “ordinario” – ossia aperto all’accesso di chiunque sia munito del prescritto titolo di studio (e a prescindere dal fatto che costui abbia, o meno, svolto attività di insegnamento a titolo precario) – giacché, altrimenti, la selezione (almeno in riferimento alle classi di concorso per cui difetti tale implicito, ma indispensabile, presupposto fattuale) finirebbe con l’atteggiarsi concretamente come concorso riservato (in spregio non solo, e non tanto, del cit. art. 97, III comma, Cost.; ma anche, e soprattutto, della dichiarata ed effettivamente riscontrabile voluntas legis).
Per le classi di concorso per cui non sia stato effettivamente possibile conseguire l’abilitazione senza aver svolto un periodo di precariato (ossia quelle per le quali tale conseguimento sia stato concretamente possibile solo in esito a percorsi abilitanti c.d. “speciali”, cioè riservati a chi abbia svolto un determinato periodo di servizio come insegnante precario: quali, e.g., i c.d. P.A.S., cui è controverso tra le parti se la ricorrente avesse avuto, o meno, titolo per accedere) il concorso solo formalmente si qualificherebbe come pubblico, ma in realtà si atteggerebbe come riservato ai docenti precari che, soli, abbiano potuto conseguire l’abilitazione per la specifica classe di concorso.
Alla stregua di quanto sin qui detto, che – senza alcun bisogno di sollevare q.l.c. della normativa primaria di riferimento, giacché essa ben si presta ad essere interpretata nei sensi di cui appresso: non solo in senso costituzionalmente più orientato, ma altresì in senso più conforme alla dichiarata (ed effettivamente riscontrata) voluntas legis, che effettivamente è quella del superamento del precariato come canale unico o preferenziale di accesso all’insegnamento (risultato inattingibile ove non si consentisse mai la partecipazione al concorso anche a prescindere dall’aver svolto servizio precario) – è ben possibile coniugare il possesso dell’abilitazione, quale requisito ordinariamente necessario per partecipare al concorso di cui all’art. 400 cit., con l’esigenza esegetica (di cui si è già detto) di non “riservare” per alcuna classe di concorso la partecipazione ai soli precari (o ex precari), mediante una corretta applicazione anche al concorso di cui qui trattasi del successivo art. 402 del cit. D.Lgs. n. 297/1994. Detta norma primaria, direttamente correlata a quella che disciplina lo svolgimento del concorso di cui trattasi (ossia l’art. 400 del medesimo D.Lgs.), dispone che “fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l’insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore” (tra i quali ultimi rientra il caso degli I.T.P., di cui qui trattasi)”.
Nel caso dei ricorrenti, invece, il Consiglio di Stato, nella sentenza che si chiedeva di revocare, aveva “delibato la propria posizione come se si trattasse di soggetti appartenenti al genus dei docenti non abilitati anziché alla species, pur all’interno dello stesso genus, degli ITP, ai quali prima del concorso ordinario in discorso, sarebbe stato reso impossibile abilitarsi “.
Il Consiglio di Stato, dopo una complessa premessa sulle peculiarità del giudizio di revocazione, ha ritenuto esistente l’errore di fatto revocatorio, pronunciandosi inoltre anche sulla efficacia erga omnes della revocazione, accogliendo la nostra tesi e mutuando una precedente giurisprudenza dello stesso CdS. Nella sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato in merito alla questione predetta si evince dunque quanto segue “Ne consegue che l’annullamento di un atto amministrativo generale, quale la lex specialis di un bando di concorso, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, produce effetti erga omnes, in quanto si tratta di un atto sostanzialmente unitario, che non può sussistere per taluni e non esistere per altri. In altri termini, una sentenza di annullamento, che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti solo fra le parti in causa, acquista efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, come i regolamenti, o di atti amministrativi generali, rivolti a destinatari indeterminati ed indeterminabili a priori, ma determinabili ex post, in relazione ai quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri.”
Il TAR accoglie il nostro ricorso ed annulla la procedura per il trasferimento ad anni successivi al primo per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia indetto da Sapienza per l’a.a. 2022/2023. Ora si attende la pronuncia del Consiglio di Stato.
La nota procedura concorsuale indetta da Sapienza per il trasferimento ad anni successivi al primo per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, a.a. 2022/2023, è stata annullata dal TAR del Lazio con sentenza emessa in data 14.12.2023 su di un ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti.
Nel citato provvedimento si legge: “(…) rispetto alla domanda formulata in ricorso…consegua l’annullamento in parte qua del gravato avviso pubblico (quanto agli evidenziati profili inerenti alla predeterminazione dei criteri di valutazione ad opera della lex specialis della procedura) e, per l’effetto, l’annullamento dei conseguenti atti della procedura valutativa oggetto di impugnazione (in ragione delle ricadute in via derivata dei rilevati profili di illegittimità della lex specialis)”.
Il Collegio, accogliendo le censure avanzate con l’atto introduttivo, dichiara la procedura illegittima in relazione ai criteri di selezione indicati nel bando di concorso poiché assunti in violazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria (n. 1 del 2015).
La procedura de quo creava difatti delle postergazioni fra gli studenti che venivano selezionati non sulla base del merito, che postula un’accurata valutazione dei CFU conseguiti e degli esami sostenuti, ma unicamente sulla base dell’Ateneo di provenienza; di fatto, l’immatricolazione era quindi consentita ai soli candidati provenienti da Atenei pubblici a discapito di quanti diversamente provenissero da Atenei privati.
A distanza di più di un anno dall’instaurazione del contenzioso in parola il TAR ha dunque posto fine ad una vicenda che ha tenuto in sospeso centinai di studenti.
Secondo l’Avv. Michele Bonetti, dello Studio legale Bonetti-Delia, “ora per la prima volta deciderà il Consiglio di Stato se confermare la decisione assunta dal Giudice di prime cure; il Consiglio di Stato si è già pronunciato per ben due volte in sede di appello cautelare sui nostri ricorsi accogliendo ex art. 55 co. 10 c.p.a. deducendo: “Ritenuto che la suddetta questione merita l’opportuno approfondimento in sede di decisione di merito, dovendosi rimettere al giudizio del Tar la prudente valutazione circa la compatibilità dei succitati artt. 1, lettera a), e 5 del bando rispetto ai principi di diritto enunciati dalla Plenaria n. 1/2015, applicabile con riferimento ai trasferimenti degli studenti sia da Atenei stranieri, sia da quelli nazionali, profilandosi la possibilità che, sulla base delle previste distinzioni “in ordine di importanza” fondate su categorie di appartenenza fra i candidati, si vengano a creare postergazioni di fatto fra studenti che già hanno frequentato il primo anno di studi, sostenendo i relativi esami di cui chiedono il riconoscimento, malgrado il fatto che la suddetta aspirazione al riconoscimento di carriera parrebbe fondarsi, invece, sulla base di criteri oggettivi, positivamente apprezzabili, quali gli esami sostenuti e i crediti formativi conseguiti, e non più sulle esigenze organizzative e funzionali proprie della programmazione dei posti disponibili per l’accesso al primo anno, le quali, sole, invece, si fondano sui principi dell’effettuazione e superamento del test di ingresso”.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato: la sezione consultiva del Consiglio di Stato applica il principio del c.d. consolidamento
Il principio del c.d. consolidamento viene applicato anche dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato, che giudica sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e che, sino ad ora, non aveva sempre applicato il suddetto principio ormai da anni affermato dinanzi alle sezioni giurisdizionali.
La determinazione in tal senso emerge dai recentissimi pareri definitivi pubblicati dalla I sezione consultiva del Consiglio di Stato in relazione ai ricorsi per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, nell’ambito dei quali il Collegio ha affermato la non necessarietà di una decisione di merito della controversia considerando che gli studenti hanno ormai raggiunto l’obiettivo (c.d. bene della vita) a cui aspiravano tramite la proposizione del ricorso.
Nei provvedimenti si legge che il superamento degli esami universitari dimostra il consolidamento del diritto alla frequenza universitaria e “comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate”.
Il Consiglio di Stato aggiunge poi che “deve in effetti ritenersi cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., avuto riguardo alla situazione venutasi a creare dopo la sospensiva ottenuta dal ricorrente, con la sua progressione nel corso di studi universitario al quale era stato originariamente ammesso con riserva, in esecuzione di un provvedimento di carattere interinale”.
“La I sezione consultiva del Consiglio di Stato ha dato finalmente continuità alla giurisprudenza maggioritaria della sezione giurisdizionale, superando le precedenti incertezze” commenta l’Avv Michele Bonetti dello Studio Legale Bonetti&Delia che ha patrocinato i ricorsi. “Il Collegio ha preso atto della circostanza che i ricorrenti hanno dimostrato nei fatti di poter frequentare i corsi di laurea a numero programmato, da cui erano stati esclusi per non aver superato un test a crocette, con il superamento degli esami del primo anno e con l’iscrizione al secondo anno di corso”.
Tale decisione è conforme anche ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015 la quale ha confermato che lo svolgimento del percorso di studi utile all’ammissione al secondo anno ben può superare l’eventuale carenza di un punteggio utile al test di selezione. La suddetta pronuncia dell’A.P., dunque, non quantifica il numero di esami necessari per l’applicazione del principio del c.d. consolidamento, e tratteggia i contorni per l’applicazione di tale istituto quando lo studente abbia dimostrato il passaggio al secondo anno, anno in cui non è previsto il test. La Plenaria esamina i trasferimenti dall’estero al secondo anno, consentendo il trasferimento senza il test, per l’appunto previsto al primo anno, e la stessa Amministrazione ha recepito tali indicazioni nei bandi dei trasferimenti addirittura consentendoli da facoltà affini e sulla base dei soli crediti formativi universitari e dal secondo anno accademico in poi.
Il Consiglio di Stato ritiene così che, anche con il solo superamento degli esami del primo anno, si dimostri non solo il passaggio all’anno successivo, ma anche l’attitudine allo studio delle discipline oggetto del primo anno di corso.
Il principio dell’assorbimento, dunque, nasce per prendere atto degli effetti del percorso di studi. Superando lo stato di matricola si supera l’effetto stesso delle prove di accesso e, dunque, la posizione deve essere dichirata improcedibile per cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse, stante la circostanza che il bene della vita a cui i ricorrenti aspiravano (ovverosia l’immatricolazione al corso di laurea) è ormai soddisfatto.
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