Pubblicato in Interviste

Il caso Eternit. Quando il Diritto non coincide con la Giustizia. Intervista al Giudice De Cataldo

by Dott.ssa Cinzia Savarino on24 Dicembre 2014

Il caso Eternit, per assurdo, mette tutti d’accordo: la legge sulla prescrizione va cambiata [1]. La condanna di Stephan Schmidheiny, unico imputato dopo la morte del barone belga Louis De Cartier, è stata annullata senza rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione per prescrizione del reato.

In questo modo si è accolta la richiesta del Procuratore Generale Franceso Iacovello in cui chiedeva che la condanna a 18 anni in secondo grado[2] per il magnate svizzero con l’accusa di disastro ambientale doloso permanente e omissione di misure antinfortunistiche[3], non fosse confermata essendo maturata la prescrizione. “Non essendo stati contestati gli omicidi, non si può legare il disastro ambientale alle vittime, il reato è prescritto per la chiusura degli stabilimenti nell’86 e pertanto la condanna va annullata” cosi il Procuratore Generale ha commentato a caldo la decisione della Corte, sottolineando poi che Schmidheiny “è responsabile di tutte le condotte che gli sono state ascritte” ma “che il giudice tra diritto e giustizia deve sempre scegliere il diritto” e che in questo caso (diritto e giustizia) “vanno su strade opposte”.

Nessuna condanna quindi per Stephan Schmidheiny. Questo l’epilogo grottesco di una vicenda giudiziale che va avanti dal 2009[4].

Nel giugno del 2013, all’indomani della sentenza della Corte d’Appello di Torino, il Pubblico Ministero Raffaele Guariniello definiva la sentenza come “un inno alla vita”, dichiarando: “(…). La sentenza emessa in secondo grado ha rappresentato, per un momento, un bagliore di speranza per tutti quei casi che vedono l’inquinamento ambientale per mezzo di sostanze tossiche la prima causa di malattie e, nel peggiore dei casi, morti “nascoste”. Dobbiamo cercare di raccogliere questa sentenza e diffonderla nel mondo: qui in Italia siamo riusciti a fare un processo che nessuno mai è riuscito a fare. La posta in palio è la tutela dell’uomo e della sua salute. Il disastro ambientale doloso riconosciuto dalla Corte non riguarda solo i lavoratori ma tutta la popolazione”.

La vicenda Eternit risale alla fine degli anni ’70 quando centinaia di lavoratori dell’omonima multinazionale svizzera hanno cominciato ad ammalarsi di mesotelioma pleurico (tumore al polmone) e di asbestosi a causa dell’ inquinamento da amianto. Entrambi i capi dell’azienda, Stephan Schmidheiny e Louis De Cartier, vennero accusati di aver mantenuto operativi i propri stabilimenti nonostante fossero a conoscenza dei danni derivanti dall’ inquinamento da amianto e di non aver provveduto ad applicare le apposite misure di sicurezza sul lavoro (guanti, mascherine ecc..). Il Tribunale di Torino condannò nel 2012 entrambi gli imputati a 16 anni di carcere, condanna successivamente confermata ed aumentata a 18 anni in Appello nel 2013. A novembre del 2014 l’ultimo grado di giudizio: la Corte di Cassazione pur riconoscendo la sussistenza dei fatti, annulla la sentenza di secondo grado per “intervenuta prescrizione”.

Sull’onda emotiva della sentenza, si sono tutti trovati comodamente d’accordo sul fatto che la legge sulla prescrizione andasse cambiata. Soffermandosi a ragionare a mente lucida, però, ci si accorge che il problema non è (o almeno non solo) la prescrizione: la vicenda ha, infatti, evidenziato un enorme vuoto normativo in tema di delitti contro l’ambiente. In primo luogo, la disciplina riguardante questa materia è estranea al codice penale ed è invece contenuta nel T.U.A (Testo Unico Ambientale)[5], e nonostante il lodevole tentativo di continua unificazione normativa, la disciplina risulta ancora oggi dispersa in una moltitudine di disposizioni extra codicem, “il cui caotico accavallarsi rende assai confusi ed incerti i confini della materia ed impedisce una trattazione unitaria dell’argomento”[6]. In secondo luogo, i reati contestati di “omissione dolosa di cautele anti-infortunistiche” (art. 437 c.p.) e “disastro ambientale permanente” (434 c.p.) erano già prescritti ancora prima che il processo di primo grado avesse inizio. Il nostro codice penale prevede infatti che l’oggetto della sanzione sia rapportato alla condotta puntuale ed illecita di chi concretamente mette in pericolo l’incolumità pubblica (e non l’ambiente), e non anche gli effetti e i danni di queste condotte che, invece, si perpetuano nel tempo e hanno ripercussioni sia sul territorio che sulle persone. La prescrizione dei reati contestati non è intervenuta nelle more del procedimento essendo già maturata prima del suo inizio, né tanto meno è avvenuta a causa di una legge sulla prescrizione troppa breve. In altre parole, l'estinzione del reato non è da ricollegarsi ai tempi della giustizia penale, bensì alla nozione di disastro ambientale ed alla connessa individuazione del suo momento consumativo, a partire dal quale il termine prescrizionale inizia a decorrere.

La questione è semmai un’altra, e risiede nel fatto che i delitti che sono stati contestati nel processo non corrispondono al nomen iuris della vicenda e che quindi inevitabilmente non coprono il disvalore sociale connesso al dramma attuale, entrambi i capi d’accusa appartengono infatti alla categoria dei “Dei delitti contro l’incolumità pubblica” sotto la denominazione “Dei delitti di comune pericolo mediante violenza”. La domanda che ne consegue è la seguente: visto e considerato che il nostro codice penale non contempla la categoria dei “delitti contro l’ambiente” ma rimanda la disciplina degli stessi a norme in bianco, e volendo analizzare quanto accaduto dal punto di vista strettamente della prescrizione, perché non si sono contestati da subito ai vertici Eternit i reati di omicidio e lesioni personali? La risposta forse è più scomoda della domanda: infatti sarebbe stato ancora più difficile dimostrare, da un punto di vista giuridico più che clinico, l’esistenza di uno stretto rapporto di connessione causale fra la presenza di amianto negli stabilimenti e le morti dei dipendenti, e questo perché ogni singolo reato di omicidio e di lesione rappresenta una storia a sé stante rispetto alle altre, per quanto ciascuno possa essere riconducibile ad un’ unica condotta illecita.

La vicenda Eternit ha evidenziato la presenza di un enorme vuoto normativo in materia di reati ambientali, è compito del legislatore adesso prendere le dovute misure per fare in modo che condotte lesive, come quelle contestate al magnate svizzero, siano dettagliatamente disciplinate e punite dal codice penale, e che non debbano essere più condannate indirettamente sotto il nome di altre fattispecie di reato. Solo in questo modo si può assicurare un’uniformità di trattamento e di interpretazione che combatta l’incertezza giuridica in cui versa questa delicata materia.

Il Giudice Giancarlo De Cataldo ha gentilmente accettato di commentare le apparenti connessioni fra il caso Eternit e l’istituto della prescrizione.

Alla luce delle dichiarazioni rilasciate dalle Istituzioni politiche circa la volontà di modificare la legge sulla prescrizione, qual è la sua opinione? Considera questo intervento efficace o mirato a fare da palliativo per contenere le critiche collettive mosse alla sentenza della Corte di Cassazione? 

Della riforma della prescrizione, il cui abuso è ormai giunto a livelli insostenibili, si parla ormai da troppo tempo. L’ANM la chiede con gran forza si potrebbe dire sin dal momento stesso in cui fu approvata la legge ex-Cirielli (già il fatto che le si anteponga quell’emblematico “ex”, che marca il dissenso dell’originario relatore, la dice lunga sugli effetti di questa normativa). Possiamo solo sperare che sia la volta giusta per ricondurre entro i parametri di “sostenibilità” del sistema un istituto (la prescrizione) che nasce come tutela dell’imputato dall’indeterminatezza della pretesa punitiva dello Stato e si è trasformato, appunto, in fonte di continuo abuso. Tuttavia, per onestà intellettuale, bisogna precisare che con la vicenda Eternit la prescrizione c’entra poco o niente: la partita, se così si può dire, si è giocata su un diverso terreno. Quello dell’interpretazione della norma, e, segnatamente, del momento in cui il delitto contestato in quella sede ebbe a verificarsi e, successivamente, di quando la consumazione ebbe a cessare.

La prescrizione estingue il reato ma non i suoi effetti. In questo caso il disastro ambientale e le morti per amianto. Una sua opinione da giurista al riguardo. 

Come le dicevo, la prescrizione è giunta a fulminare il reato contestato a Torino in base all’interpretazione accolta dalla Cassazione. E mai come in questo caso la nota frase “attendiamo la lettura delle motivazioni” appare d’obbligo. Va peraltro rilevato come, da notizie di stampa, risulta pendente un diverso procedimento per gli eventi connessi al disastro (morti per amianto). Perciò, a quanto pare, la parola “fine” non è ancora scritta.

 

 

 


[1]legge Ex Cirielli n. 251/2005

[2]Corte d’ Appello di Torino, 3 giugno 2013

[3] Artt. 434 e 437 c.p.

[4]Tribunale di Torino sentenza del 13 febbraio 2012

[5]D. lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, così come modificato da numerosi e successivi interventi normativi, fra i quali si segnalano soprattutto il d. lgs. n. 4/2008 ed il d. lgs. n. 128/2010

[6] FIORELLA, Antonio, Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale, Giappichelli Editore, Torino, 2012

Ultima modifica il 07 Gennaio 2015