I DIPLOMATI MAGISTRALI SONO ABILITATI

Il caso giuridico da cui intendiamo partire concerne un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, patrocinato dallo Studio Avvocato Michele Bonetti & Partners, organizzato dall'associazione Adida e dalla Voce dei Giusti, ovvero due associazioni che tutelano gli insegnanti precari della III° fascia.
Nonostante il procedimento non sia ancora definito e manchi il decreto del Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato in sede consultiva ha ormai reso il suo parere sulla vicenda se i diplomati magistrali siano abilitati o meno.

Con tale parere si giunge all'annullamento del Decreto Ministeriale del MIUR 13 luglio 2011, n. 62 nella parte in cui non permette ai diplomati magistrali di accedere alla II° fascia delle graduatorie di istituto, in quanto illegittimi poichè il diploma è abilitante. Il detto d.m. del 2011 per il Consiglio di Stato è illegittimo nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III° fascia delle graduatorie di istituto e non nella II° fascia.

La sede consultiva del Consiglio di Stato ritiene, dunque, che i provvedimenti ministeriali siano affetti da un evidente eccesso di potere, contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali.

Difatti, il titolo magistrale è a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege rispettivamente all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e non può essere trattato alla stregua di un “qualsiasi altro titolo di studio”.
Non può dubitarsi come tali soggetti - diplomati di maturità magistrale (conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002) - conservino, in via permanente, il valore abilitante del titolo di studio conseguito. La circostanza appare, in verità, non contestata né contestabile neanche dallo stesso Ministero.
L’art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 recita: “l’istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnati delle scuole elementari”.
L’art. 197 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297, ribadisce come “il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”.
Il diploma magistrale conferisce pertanto ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge titolo di abilitazione all’insegnamento.
Il fatto che tale titolo abbia valore abilitante è espressamente confermato anche dal medesimo Ministero dell’Università che, a più riprese, ove chiamato a pronunciarsi sull’argomento, non ha mancato di evidenziare come tale diploma “conserverà per sempre il valore abilitante e consentirà, comunque, di accedere all’insegnamento” (nota a firma del Ministro Berlinguer, 3 marzo 1997, prot. n. 12588/BL, il cui contenuto è in seguito ribadito anche dalle circolari ministeriali 18 ottobre 2008, prot. n. 4458/C18).
Peraltro, con l’entrata in vigore del D.M. n. 27/2007 l’accesso alle graduatorie ad esaurimento è stato concesso a chiunque fosse in possesso di un qualsiasi titolo abilitante conseguito tramite un esame, e quindi anche ai diplomati magistrali.
È noto, peraltro, come ove uno Stato membro elevi il livello di formazione richiesto per accedere ad una professione (quanto avvenuto con l’istituzione della Laurea SFP “laurea in Scienze della Formazione Primaria”), i titoli precedentemente acquisiti sono equiparati al nuovo titolo.
D’altro canto che i diplomati magistrali siano abilitati è altresì comprovato dal dato di fatto per cui, nel settore delle scuole paritarie - che ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n, 62 possono assumere solo personale docente fornito di abilitazione - essi siano stati e continuino ad essere regolarmente assunti a tempo indeterminato.
La Corte Costituzionale con Sentenza n. 466 del 1997 nel definire il requisito dalla maggiore età quale dell’età minima per l’accesso alla professione di insegnante di scuola primaria, non ha omesso di ricordare il valore abilitante intrinseco nel titolo di studio.
In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienze della formazione, il titolo di Studio attribuito dagli istituti magistrali doveva considerarsi abilitante secondo l'art. 53 del del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297; ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall’art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell’ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012.

Con tale nostro ricorso straordinario è stata, dunque, acclarata per la prima volta la questione sull'abilitazione degli insegnanti in possesso di diploma magistrale, è stato accolto il ricorso ed annullato il d.m. nella parte in cui escludeva dalla II° fascia delle graduatorie di circolo e di istituto i ricorrenti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l’anno scolastico 2001-2002.

Con tale innovativa pronuncia la conseguenza sarà che i nostri insegnanti precari abilitati avranno maggiori possibilità di lavorare vedendosi riconosciuti i loro titoli abilitanti e i loro diritti.