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La “piena conoscenza” dell'atto amministrativo tra effettività della tutela e certezza dei rapporti: il Consiglio di Stato supera il paradigma del ricorso “al buio” nelle procedure concorsuali
Pubblicato in La voce del diritto
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 22 giugno 2026, n. 4943, affronta uno dei temi più dibattuti del contenzioso amministrativo: l'individuazione del dies a quo per l'impugnazione degli atti concorsuali quando il vizio dedotto non sia immediatamente percepibile dalla mera pubblicazione della graduatoria. 
La pronuncia riporta un’ampia riflessione dedicata alla nozione di "piena conoscenza" dell'atto lesivo e ricompone un contrasto interpretativo che da anni attraversa la giurisprudenza amministrativa.
Il provvedimento ricostruisce i diversi orientamenti formatisi in materia. 
Da un lato viene richiamata la tesi più rigorosa, secondo cui la decorrenza del termine decadenziale presuppone esclusivamente la conoscenza dell'esistenza del provvedimento, del suo contenuto essenziale e della sua portata lesiva, restando irrilevante la mancata conoscenza della motivazione o dei vizi che potrebbero inficiarlo. Dall'altro lato viene ricordato l'orientamento più garantista, che collega invece la decorrenza del termine all'acquisizione di una conoscenza sostanzialmente completa dell'atto e delle ragioni che ne consentono la contestazione. 
Il Collegio sceglie tuttavia una soluzione intermedia, già affacciatasi in precedenti arresti del Consiglio di Stato, secondo cui la conoscenza dell'atto può dirsi effettiva soltanto quando gli elementi acquisiti consentano non soltanto di percepire la lesione, ma anche di individuare almeno un possibile profilo di illegittimità.
Il punto centrale della decisione consiste proprio nella distinzione tra conoscenza della soccombenza e conoscenza del vizio. 
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la mera consapevolezza di aver subito un pregiudizio non coincide necessariamente con la possibilità di comprendere se tale pregiudizio sia il risultato di un esercizio legittimo oppure illegittimo del potere amministrativo. Da qui la critica all'orientamento tradizionalmente seguito in materia concorsuale, secondo il quale la pubblicazione della graduatoria sarebbe normalmente sufficiente a far decorrere il termine per l'impugnazione, mentre l'eventuale successiva acquisizione documentale rileverebbe esclusivamente ai fini della proposizione di motivi aggiunti.
La sentenza evidenzia come tale impostazione si traduca spesso nella necessità di proporre ricorsi "al buio". 
In un passaggio particolarmente significativo, il Collegio osserva che l'interessato verrebbe sostanzialmente costretto ad avviare un giudizio senza essere ancora in possesso degli elementi necessari per comprendere se esista effettivamente una ragione di illegittimità da far valere. Ne deriverebbe il rischio di promuovere azioni generiche o esplorative, con possibile esposizione a pronunce di inammissibilità o infondatezza e con un aggravio di costi processuali che potrebbe rivelarsi del tutto inutile qualora l'accesso successivo non confermasse l'esistenza di alcun vizio. 
La tutela mediante motivi aggiunti, secondo la pronuncia in analisi, non rappresenta una risposta soddisfacente a tale problema, poiché presuppone comunque la proposizione di un ricorso introduttivo in una situazione di oggettiva carenza informativa.
Particolarmente interessante è poi il confronto che la sentenza instaura con la giurisprudenza sviluppatasi nel settore dei contratti pubblici. 
Il Collegio richiama espressamente il principio affermato dall'Adunanza Plenaria n. 12 del 2020, secondo cui il termine di impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla comunicazione corredata degli elementi essenziali che consentano di comprendere le ragioni della scelta amministrativa. Pur riconoscendo la diversità dei due ambiti, la Sezione afferma che «è difficilmente sostenibile confinare a regola eccezionale il principio vigente in materia di appalti» e aggiunge che «la coesistenza di tale regola ormai consolidata in materia di appalti con un principio totalmente opposto applicabile per tutti gli altri settori renderebbe incoerente l'ordinamento e meno effettiva la tutela giurisdizionale nella restante parte del contenzioso».
Si tratta di un passaggio di notevole importanza sistematica. La sentenza non opera infatti una trasposizione automatica delle regole proprie del rito appalti al contenzioso concorsuale, ma valorizza la ratio sottesa alla giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria per affermare un principio più generale di effettività della tutela giurisdizionale. L'idea di fondo è che la decorrenza del termine decadenziale non possa essere ancorata ad una conoscenza meramente formale dell'atto, quando il soggetto interessato non sia ancora in condizione di comprendere le ragioni concrete della lesione subita.
L'applicazione di tali principi al caso concreto appare coerente con le premesse teoriche della decisione. 
Il Consiglio di Stato rileva infatti che il vizio dedotto dall'appellante riguardava l'attribuzione alla controinteressata di uno specifico punteggio per uno specifico titolo e che tale circostanza «non era certamente evincibile dalla mera lettura dell'atto di pubblicazione della graduatoria». Per questa ragione il Collegio afferma che l'interessata «si è potuta avvedere dell'illegittimità della graduatoria non già in occasione della sua pubblicazione (...) bensì in occasione del riscontro positivo alla sua tempestiva istanza di accesso». Assume rilievo, in tale prospettiva, anche la circostanza che la candidata si fosse immediatamente attivata mediante richiesta di accesso e che l'Amministrazione avesse fornito la documentazione soltanto diversi mesi dopo la pubblicazione della graduatoria.
La sentenza introduce un'importante principio: quando il vizio dedotto non sia obiettivamente percepibile dalla graduatoria e possa emergere soltanto attraverso l'esame della documentazione acquisita mediante un tempestivo accesso, la piena conoscenza richiesta dall'art. 41 c.p.a. non può ritenersi maturata prima di tale momento. 
In questa prospettiva, la sentenza offre una lettura della nozione di piena conoscenza che si colloca a metà strada tra l'approccio formalistico fondato sulla sola percezione della lesione e quello che richiede la completa conoscenza di tutti gli elementi dell'atto, valorizzando invece il criterio della concreta conoscibilità del vizio come punto di equilibrio tra certezza dei rapporti giuridici ed effettività della tutela.
La mera anamnesi di una patologia non può giustificare un giudizio di non idoneità al servizio militare: decisiva la verificazione disposta dal TAR
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Lo Studio Legale Bonetti & Delia ha ottenuto un importante risultato cautelare innanzi al TAR Lazio nell'ambito di una controversia riguardante l'accertamento dei requisiti psico-fisici per l'accesso ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri. Con l'Ordinanza n. 3455 del 19 giugno 2026, la Sezione I Bis ha infatti accolto la domanda cautelare proposta nell'interesse di un candidato escluso dal concorso per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri, disponendone l'ammissione con riserva al prosieguo della procedura selettiva.

La vicenda trae origine dalla partecipazione del ricorrente al concorso pubblico indetto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nel giugno 2025. Il candidato aveva superato con successo tutte le prove sino a quel momento sostenute, conseguendo un punteggio pari a 79/100 nella prova scritta e ottenendo l'idoneità alle prove di efficienza fisica.

L'esclusione interveniva nella successiva fase degli accertamenti psico-fisici, allorquando la competente Commissione medica riteneva ostativa alla prosecuzione dell'iter concorsuale la presenza di "esiti di pregressa correzione chirurgica”. Il giudizio di non idoneità veniva motivato attraverso il richiamo all'art. 582 del D.P.R. n. 90/2010 che veniva applicato in maniera rigida e letterale.

La Commissione non ha tenuto in alcuna considerazione che la patologia non costituiva alcuna limitazione psicofisico per il candidato e tantomeno per il suo impiego. Lo stesso candidato aveva spontaneamente comunicato all'Amministrazione il proprio pregresso clinico, allegando la documentazione medica disponibile in uno spirito di piena trasparenza e collaborazione senza esito alcuno.

Il ricorso proposto dallo Studio Legale Bonetti & Delia ha evidenziato come il giudizio di inidoneità fosse stato formulato sulla base di una mera valutazione anamnestica, senza alcun accertamento concreto circa l'effettiva esistenza di una patologia attuale o di limitazioni funzionali incompatibili con il servizio militare. La Commissione medica applicava la normativa esistente in maniera letterale e rigida senza alcuna considerazione al caso concreto e alla attualità delle condizioni psicofisiche del candidato.

Il TAR adito disponeva verificazione innanzi commissione medica costituita ad hoc che sottoponeva il ricorrente a una nuova valutazione, accertando l'assenza di qualsiasi patologia in atto che ne limitasse l’impiego.

La Commissione di verificazione rilevava come il candidato non poteva essere considerato affetto da una patologia congenita attuale, ma esclusivamente portatore di un dato anamnestico relativo a una disfunzione corretta in maniera ottimale e priva di qualsiasi reliquato clinicamente apprezzabile. Gli accertamenti specialistici hanno inoltre confermato la totale compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con lo svolgimento del servizio militare.

Alla luce di tali risultanze, il TAR Lazio ha accolto l'istanza cautelare e disposto l'ammissione con riserva del candidato al completamento dell'iter concorsuale.

La pronuncia assume particolare rilievo poiché valorizza il principio di attualità dell'infermità quale criterio fondamentale per la valutazione dell'idoneità al servizio militare. Secondo tale impostazione, le cause di esclusione previste dalla normativa non possono essere applicate automaticamente sulla base della mera esistenza storica di una patologia, ma richiedono la verifica dell'effettiva sussistenza di una condizione morbosa attuale e della sua concreta incidenza sull'efficienza psico-fisica del candidato.

La decisione conferma altresì che le valutazioni delle Commissioni medico-concorsuali, pur espressione di discrezionalità tecnica, restano soggette al controllo del giudice amministrativo quando risultino fondate su istruttorie incomplete, su travisamenti del quadro clinico o su applicazioni meramente formalistiche delle disposizioni normative.

Il caso in esame evidenzia, inoltre, la necessità che l'Amministrazione proceda sempre a una valutazione individualizzata e concreta delle condizioni di salute dei candidati, evitando automatismi che possano tradursi in esclusioni ingiustificate. In particolare, la vicenda dimostra come la mera esistenza di un precedente anamnestico, soprattutto quando riferito a una patologia priva di esiti residui, non possa essere considerata di per sé sufficiente a giustificare un giudizio di non idoneità.

L'ordinanza del TAR Lazio rappresenta dunque un ulteriore e significativo tassello nell'evoluzione della giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi militari, riaffermando il principio secondo cui ciò che rileva ai fini dell'idoneità non è la storia clinica del candidato in quanto tale, bensì la sua effettiva condizione di salute al momento della valutazione.

 

Scorrimenti e preferenze di sede: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso patrocinato dagli Avvocati Bonetti e Delia
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In data 23 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento in materia di scorrimenti del cosiddetto “semestre filtro”, accogliendo la domanda cautelare proposta dallo studente e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di rideterminarsi in merito all’assegnazione della sede, disponendo, ove necessario, l’ammissione in soprannumero.
La vicenda riguarda uno studente che si era immatricolato già al primo scorrimento utile in virtù del punteggio conseguito. Successivamente, a seguito del secondo e ultimo scorrimento, il ricorrente, assistito dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ha dimostrato che erano stati immatricolati studenti con punteggi inferiori al proprio e presso sedi da lui indicate con priorità maggiore.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato il proprio orientamento favorevole agli studenti in casi analoghi, rilevando che, in base al punteggio ottenuto e al corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione, il ricorrente avrebbe dovuto essere destinato con priorità al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, indicata come prima preferenza.
Con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha altresì disposto la riforma del capo della decisione del TAR relativo alle spese di lite del primo grado, accogliendo la domanda cautelare e ordinando alle Amministrazioni appellate di procedere a una nuova valutazione dell’assegnazione della sede, anche mediante ammissione in soprannumero.
Scorrimenti e preferenze di sede: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso patrocinato dagli Avvocati Bonetti e Delia
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In data 23 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento in materia di scorrimenti del cosiddetto “semestre filtro”, accogliendo la domanda cautelare proposta dallo studente e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di rideterminarsi in merito all’assegnazione della sede, disponendo, ove necessario, l’ammissione in soprannumero.
La vicenda riguarda uno studente che si era immatricolato già al primo scorrimento utile in virtù del punteggio conseguito. Successivamente, a seguito del secondo e ultimo scorrimento, il ricorrente, assistito dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ha dimostrato che erano stati immatricolati studenti con punteggi inferiori al proprio e presso sedi da lui indicate con priorità maggiore.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato il proprio orientamento favorevole agli studenti in casi analoghi, rilevando che, in base al punteggio ottenuto e al corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione, il ricorrente avrebbe dovuto essere destinato con priorità al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, indicata come prima preferenza.
Con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha altresì disposto la riforma del capo della decisione del TAR relativo alle spese di lite del primo grado, accogliendo la domanda cautelare e ordinando alle Amministrazioni appellate di procedere a una nuova valutazione dell’assegnazione della sede, anche mediante ammissione in soprannumero.
In data 23 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento in materia di scorrimenti del cosiddetto “semestre filtro”, accogliendo la domanda cautelare proposta dallo studente e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di rideterminarsi in merito all’assegnazione della sede, disponendo, ove necessario, l’ammissione in soprannumero.
La vicenda riguarda uno studente che si era immatricolato già al primo scorrimento utile in virtù del punteggio conseguito. Successivamente, a seguito del secondo e ultimo scorrimento, il ricorrente, assistito dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ha dimostrato che erano stati immatricolati studenti con punteggi inferiori al proprio e presso sedi da lui indicate con priorità maggiore.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato il proprio orientamento favorevole agli studenti in casi analoghi, rilevando che, in base al punteggio ottenuto e al corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione, il ricorrente avrebbe dovuto essere destinato con priorità al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, indicata come prima preferenza.
Con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha altresì disposto la riforma del capo della decisione del TAR relativo alle spese di lite del primo grado, accogliendo la domanda cautelare e ordinando alle Amministrazioni appellate di procedere a una nuova valutazione dell’assegnazione della sede, anche mediante ammissione in soprannumero.
In data 23 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento in materia di scorrimenti del cosiddetto “semestre filtro”, accogliendo la domanda cautelare proposta dallo studente e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di rideterminarsi in merito all’assegnazione della sede, disponendo, ove necessario, l’ammissione in soprannumero.
La vicenda riguarda uno studente che si era immatricolato già al primo scorrimento utile in virtù del punteggio conseguito. Successivamente, a seguito del secondo e ultimo scorrimento, il ricorrente, assistito dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ha dimostrato che erano stati immatricolati studenti con punteggi inferiori al proprio e presso sedi da lui indicate con priorità maggiore.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato il proprio orientamento favorevole agli studenti in casi analoghi, rilevando che, in base al punteggio ottenuto e al corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione, il ricorrente avrebbe dovuto essere destinato con priorità al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, indicata come prima preferenza.
Con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha altresì disposto la riforma del capo della decisione del TAR relativo alle spese di lite del primo grado, accogliendo la domanda cautelare e ordinando alle Amministrazioni appellate di procedere a una nuova valutazione dell’assegnazione della sede, anche mediante ammissione in soprannumero.
In data 23 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento in materia di scorrimenti del cosiddetto “semestre filtro”, accogliendo la domanda cautelare proposta dallo studente e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di rideterminarsi in merito all’assegnazione della sede, disponendo, ove necessario, l’ammissione in soprannumero.
La vicenda riguarda uno studente che si era immatricolato già al primo scorrimento utile in virtù del punteggio conseguito. Successivamente, a seguito del secondo e ultimo scorrimento, il ricorrente, assistito dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ha dimostrato che erano stati immatricolati studenti con punteggi inferiori al proprio e presso sedi da lui indicate con priorità maggiore.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato il proprio orientamento favorevole agli studenti in casi analoghi, rilevando che, in base al punteggio ottenuto e al corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione, il ricorrente avrebbe dovuto essere destinato con priorità al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, indicata come prima preferenza.
Con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha altresì disposto la riforma del capo della decisione del TAR relativo alle spese di lite del primo grado, accogliendo la domanda cautelare e ordinando alle Amministrazioni appellate di procedere a una nuova valutazione dell’assegnazione della sede, anche mediante ammissione in soprannumero.
Scorrimenti e preferenze di sede: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso patrocinato dagli Avvocati Bonetti e Delia
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In data 23 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento in materia di scorrimenti del cosiddetto “semestre filtro”, accogliendo la domanda cautelare proposta dallo studente e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di rideterminarsi in merito all’assegnazione della sede, disponendo, ove necessario, l’ammissione in soprannumero.
La vicenda riguarda uno studente che si era immatricolato già al primo scorrimento utile in virtù del punteggio conseguito. Successivamente, a seguito del secondo e ultimo scorrimento, il ricorrente, assistito dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ha dimostrato che erano stati immatricolati studenti con punteggi inferiori al proprio e presso sedi da lui indicate con priorità maggiore.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato il proprio orientamento favorevole agli studenti in casi analoghi, rilevando che, in base al punteggio ottenuto e al corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione, il ricorrente avrebbe dovuto essere destinato con priorità al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, indicata come prima preferenza.
Con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha altresì disposto la riforma del capo della decisione del TAR relativo alle spese di lite del primo grado, accogliendo la domanda cautelare e ordinando alle Amministrazioni appellate di procedere a una nuova valutazione dell’assegnazione della sede, anche mediante ammissione in soprannumero.
In data 23 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento in materia di scorrimenti del cosiddetto “semestre filtro”, accogliendo la domanda cautelare proposta dallo studente e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di rideterminarsi in merito all’assegnazione della sede, disponendo, ove necessario, l’ammissione in soprannumero.
La vicenda riguarda uno studente che si era immatricolato già al primo scorrimento utile in virtù del punteggio conseguito. Successivamente, a seguito del secondo e ultimo scorrimento, il ricorrente, assistito dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ha dimostrato che erano stati immatricolati studenti con punteggi inferiori al proprio e presso sedi da lui indicate con priorità maggiore.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato il proprio orientamento favorevole agli studenti in casi analoghi, rilevando che, in base al punteggio ottenuto e al corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione, il ricorrente avrebbe dovuto essere destinato con priorità al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, indicata come prima preferenza.
Con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha altresì disposto la riforma del capo della decisione del TAR relativo alle spese di lite del primo grado, accogliendo la domanda cautelare e ordinando alle Amministrazioni appellate di procedere a una nuova valutazione dell’assegnazione della sede, anche mediante ammissione in soprannumero.
ASN, nuova valutazione per il candidato: illegittimo il criterio aggiuntivo sul finanziamento del progetto.
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Con sentenza n. 10087/2026, il TAR Lazio, Sezione Terza, ha accolto il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, annullando parzialmente il giudizio di non idoneità reso nei confronti di un candidato alla Abilitazione Scientifica Nazionale di prima fascia per il settore concorsuale 09/B3.
Il candidato aveva contestato il mancato riconoscimento di alcuni titoli valutabili ai fini dell’abilitazione. Il TAR ha ritenuto fondata, in particolare, la censura relativa al titolo concernente la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private.
La Commissione aveva escluso la rilevanza di un progetto COST del 7° Programma Quadro dell’Unione Europea, valorizzando la mancata prova dell’ottenimento del finanziamento. Secondo il Collegio, però, tale requisito non era previsto dal criterio fissato dalla stessa Commissione nel verbale iniziale. Il TAR ha quindi chiarito che, anche nelle procedure caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica, la Commissione non può introdurre in sede applicativa parametri ulteriori rispetto a quelli previamente stabiliti. Né l’Amministrazione può integrare successivamente la motivazione del giudizio attraverso le difese depositate in giudizio, trattandosi di una non consentita motivazione postuma.
Per tali ragioni, il TAR ha annullato gli atti impugnati nei limiti indicati in sentenza e ha ordinato al Ministero di procedere a una nuova valutazione del candidato, limitatamente al titolo oggetto di accoglimento, mediante una Commissione in diversa composizione, entro sessanta giorni.

La decisione ribadisce un principio centrale nel contenzioso ASN: la discrezionalità tecnica delle Commissioni è ampia, ma deve essere esercitata nel rispetto dei criteri predeterminati, della coerenza istruttoria e della trasparenza valutativa.