Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
Indennità di esclusività ai dirigenti sanitari AIFA: il Tribunale di Roma riconosce il diritto dal 1° gennaio 2022
Con provvedimento pubblicato il 28 gennaio 2026, il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – ha riconosciuto il diritto di alcuni dirigenti sanitari dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a percepire la cosiddetta indennità di esclusività prevista dall’art. 15-quater del D.Lgs. 502/1992, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
I ricorrenti, dirigenti sanitari farmacisti, medici, biologi e chimici in servizio presso l’AIFA, avevano agito in giudizio sostenendo l’illegittimità dell’esclusione dell’Agenzia dal riconoscimento dell’indennità prevista per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute dall’art. 21-bis del D.L. 4/2022.
La norma, pur reintroducendo l’indennità di esclusività per i dirigenti sanitari del Ministero della Salute a partire dal 2022, escludeva espressamente il personale dell’AIFA, nonostante la sostanziale equiparazione tra le due dirigenze prevista dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
Secondo i ricorrenti, tale esclusione determinava una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a figure professionali analoghe, inserite nello stesso sistema contrattuale e caratterizzate dal medesimo regime di esclusività del rapporto di lavoro.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando il diritto dei dirigenti sanitari AIFA a percepire l’indennità di esclusività a decorrere da gennaio 2022.
Per l’effetto, l’Agenzia è stata condannata a corrispondere le somme maturate fino al 31 dicembre 2024, oltre interessi o rivalutazione monetaria e alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
La decisione assume rilievo nel quadro della disciplina della dirigenza sanitaria delle amministrazioni centrali, riaffermando il principio di omogeneità di trattamento economico tra i dirigenti sanitari del Ministero della Salute e quelli dell’AIFA, già riconosciuto dalla normativa di settore e dalla contrattazione collettiva.
La motivazione della sentenza, il cui deposito è stato fissato entro 60 giorni dalla lettura del dispositivo, potrà offrire ulteriori elementi interpretativi sul rapporto tra disciplina legislativa e contrattazione collettiva nel pubblico impiego, nonché sui limiti delle differenziazioni retributive tra amministrazioni appartenenti al medesimo sistema professionale.
Tribunale di Roma: assistenza CAA secondo PEI, i limiti di bilancio non giustificano la riduzione delle ore.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 febbraio 2026, ha accolto un ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, con cui ha dichiarato discriminatoria la condotta di Roma Capitale, che assegnava un monte ore di assistenza CAA diverso da quello delineato dal PEI. In virtù di tale ordinanza, viene ordinato all’Amministrazione di garantire l’assistenza alla CAA in conformità col monte ore previsto dal PEI. Il GLO aveva previsto nel Piano Educativo Individualizzato un fabbisogno di almeno 10 ore settimanali di assistenza CAA. L’ente locale, nonostante questo, aveva assegnato un budget corrispondente a 89 ore annue (circa 2,5 ore settimanali), poi incrementate a 4 ore, richiamando i vincoli di spesa e criteri uniformi di riparto delle risorse. I ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di una condotta discriminatoria ex L. 67/2006, evidenziando l’inderogabilità del fabbisogno individuato nel PEI. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul tema, ha ribadito che in primis, il PEI vincola l’amministrazione quanto al fabbisogno assistenziale individuato. Inoltre, ha avuto modo di sottolineare come il nucleo essenziale del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica non sia “comprimibile” per esigenze di bilancio, così come più volte statuito dalla Suprema Corte. Infine è stato statuito con forza che l’assistenza CAA non è surrogabile dall’insegnante di sostegno o dall’OEPAC, in funzione del carattere specialistico che riveste tale servizio. La pronuncia di accoglimento, con cui l’Amministrazione dovrà garantire il monte ore di CAA in conformità col PEI, si inserisce nel consolidato orientamento che attribuisce prevalenza alla garanzia effettiva dei diritti fondamentali dell’alunno con disabilità rispetto ai vincoli finanziari dell’ente locale.
Concorso per 146 Magistrati Tributari – Il Consiglio di ... Concorso per 146 Magistrati Tributari – Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla modalità di redazione "a libretto". Annullata l’esclusione dei ricorrenti.
Esame avvocato: voto numerico “sufficiente” e nodo processuale sull’assorbimento dei motivi. L’ultima parola spetta alla Plenaria.
Con sentenza non definitiva n. 9734/2025, pubblicata il 10 dicembre 2025, il Consiglio di Stato – Sez. III ha riunito quattro appelli del Ministero della Giustizia contro altrettante decisioni del TAR Lombardia relative alla sessione 2023 dell’esame di abilitazione forense. Il Collegio conferma l’orientamento consolidato secondo cui, nelle valutazioni concorsuali (e quindi anche nella correzione degli scritti dell’esame avvocato), il punteggio numerico sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione e “contiene ex se” la motivazione, salvo l’ipotesi limite di contraddizione manifesta tra criteri predeterminati, elementi obiettivi e voto attribuito. Ne consegue la riforma dell’impostazione del TAR che aveva ritenuto oggi “insufficiente” il solo voto numerico per mutamenti di contesto (riduzione candidati, semplificazione prove): per il Consiglio di Stato le ragioni a base della regola sono di principio, non meramente organizzative. Accertata la tenuta del voto numerico, emerge il profilo processuale decisivo: il TAR aveva accolto i ricorsi solo sul tema della motivazione “numerica”, assorbendo (senza esaminarle) le censure “sostanziali” sulla valutazione (illogicità manifesta, travisamento, disparità di trattamento, violazioni procedurali). Il Consiglio di Stato dubita che tale modus procedendi sia conforme ai criteri (e ai limiti) dell’assorbimento delineati dalla Plenaria n. 5/2015, evidenziando che l’omesso esame dei motivi sostanziali può incidere sull’effettività della tutela (potenzialmente più “satisfattiva” rispetto al mero vizio motivazionale). La Sezione rimette all’Adunanza Plenaria tre questioni di sistema: i) se l’assorbimento “non consentito” possa integrare nullità della sentenza per omesso esame;ii) se, in caso affermativo, ciò comporti annullamento con rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a.;iii) se tale nullità debba essere dedotta con specifico motivo di appello (conversione delle nullità) o sia rilevabile d’ufficio.Lo Studio Legale Bonetti continuerà a monitorare l’evoluzione della vicenda, in particolare gli esiti della rimessione all’Adunanza Plenaria, e fornirà aggiornamenti non appena disponibili. Per qualsiasi informazione o per valutare l’impatto della pronuncia su singole posizioni, è possibile contattare lo Studio all’indirizzo e mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Concorso per 146 Magistrati Tributari – Il TAR Lazio accoglie i nostri ricorsi. Annullata l’esclusione basata su segni di riconoscimento
Esclusi in 150 dal concorso Allievi Agenti Polizia di Stato 2025: partecipa al ricorso avverso l’esclusione.
Sta facendo molto discutere la recente decisione dell’Amministrazione di escludere 150 candidati dal Concorso pubblico per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con d.C.P. 22 aprile 2025. Al centro della vicenda vi è il requisito del diploma, che – secondo il bando – poteva essere conseguito anche dopo la presentazione della domanda, purché entro la data della prova scritta.
Il bando stabiliva in modo chiaro che chi non aveva ancora ottenuto il diploma avrebbe comunque potuto partecipare, a condizione di conseguirlo entro il giorno della prova scritta. Una previsione pensata proprio per permettere agli studenti dell’ultimo anno di non essere penalizzati. Le prove scritte si sono svolte in quattro giornate – dal 23 al 26 giugno 2025. L’Amministrazione ha deciso di considerare come data ultima valida per il conseguimento del diploma l’ultimo giorno della sessione, cioè il 26 giugno. È su questa interpretazione che si fonda il decreto di esclusione.
Con il provvedimento del 21 novembre sono stati esclusi 150 candidati che, pur avendo superato l’anno scolastico, non avevano ancora ricevuto formalmente il diploma entro il 26 giugno. Una scelta che ha colpito soprattutto gli studenti degli istituti più grandi, dove gli scrutini si sono conclusi più tardi a causa dell’alto numero di classi.
Riteniamo che questa interpretazione possa essere ingiusta e potenzialmente illegittima, perché rischia di penalizzare studenti che non hanno alcuna responsabilità nelle tempistiche di scrutinio. La circostanza per cui 150 candidati vengano esclusi viola apertamente il principio del merito, finendo inoltre per penalizzare i ricorrenti più giovani. Per questo motivo il nostro Studio sta predisponendo un ricorso per contestare le esclusioni e tutelare i candidati coinvolti.
Chi è stato escluso e desidera valutare la possibilità di partecipare al ricorso può contattarci all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ricevere assistenza, informazioni e per conoscere le modalità di adesione.
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