TEST DI MEDICINA, DOMANDE NON CONTEGGIATE: IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE NEL MERITO IL RICORSO DEL CANDIDATO CHE SI ERA VISTO NON VALUTARE IL PUNTEGGIO DI UNA RISPOSTA CORRETTA PER UN ERRORE DEL LETTORE OTTICO.
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IL Tar del Lazio accoglie, anche nel merito, il ricorso dello studente che si era sottoposto al test per l’accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia in lingua Inglese e che si era visto non conteggiare una risposta corretta per un probabile “erroneo funzionamento del lettore ottico”, avallando la tesi dell’Avv. Michele Bonetti fondatore dello studio legale Michele Bonetti e Santi Delia.

Il Giudice Amministrativo dopo aver ammesso con riserva il ricorrente al corso di studi, con la sentenza pubblicata in data 9 gennaio 2020 accoglie nel merito il ricorso presentato dallo studente rilevando: “il preteso punteggio supplementare di 1.50 punti consentirebbe al ricorrente – attualmente al n. 1278 della graduatoria – di conseguire un punteggio complessivo di 36,90, con conseguente collocazione in posizione utile per l’accesso al corso di laurea per cui è causa nonché come egli, nel rispondere alla domanda n. 57 del proprio compito (corrispondente al n. 54 della matrice ministeriale) abbia apposto sulla propria scheda una croce in corrispondenza della casella “B” (effettivamente coincidente con la risposta corretta), toccandone i bordi e senza sfiorare le caselle attigue (in tal senso, quanto emerge dalla lettura della copia della scheda risposte depositata in atti).

Ne discende come non vi sia alcuna ragione per non attribuire al ricorrente anche il punteggio relativo a tale quesito – al quale egli ha, quindi, risposto correttamente – che, unitamente a quelli già riconosciuti per le altre risposte, egli avrebbe consentito di ottenere l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (in senso conforme, questo TAR, Sezione III n. 7676/2013 e sezione III bis n. 9014/2012)”.

Il TAR Lazio ha confermato un orientamento giustamente garantista che si uniforma al principio conservativo ad alla predominanza della sostanza sulla forma.

Una differente interpretazione avrebbe privilegiato impunemente un principio rigidamente formalistico che oltre a penalizzare il candidato avrebbe frustrato i principi costituzionali sottesi all’attività amministrativa.

Nella decisione il G.A. sancisce in capo all’Amministrazione il dovere di riesaminare gli atti quando vi è una specifica contestazione delle risultanze date dal sistema informatico: “Ritiene, infatti il Collegio che – come già osservato in sede cautelare – se, come evidenziato dal Ministero, l’amministrazione, in linea generale, non possa che fare riferimento alle risultanze fornite dal sistema di lettura ottica, è pur vero che in caso di specifica contestazione di tali risultanze essa sia tenuta ad esaminare gli atti che vengono in rilievo, approdando, indipendentemente dall’esito dell’esame automatico dei sistemi ottici, alle conclusioni che ritiene più corrette”.