Riconoscimento titoli spagnoli. Nel procedimento di riconoscimento del titolo estero degli insegnanti deve essere considerata la posizione professionale ricoperta (in Italia) dal docente. La sentenza del TAR Lazio.
Pubblicato in Istruzione

Ancora una sentenza di accoglimento pubblicata dal TAR del Lazio in relazione al riconoscimento dei titoli di abilitazione e specializzazione conseguiti in Spagna.

Il TAR, difatti, continua ad annullare gli atti di diniego al riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti dagli insegnanti all’estero e ciò in ragione dei principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ma non solo.

Nel caso di specie la docente aveva conseguito il titolo di abilitazione in Spagna ma il Ministero aveva respinto la domanda in quanto la docente non aveva dimostrato il riconoscimento all’estero del titolo di laurea conseguito in Italia.

A seguito di provvedimento cautelare la docente veniva inserita nelle graduatorie per l’insegnamento e otteneva il ruolo in virtù del titolo conseguito all’estero. Oggi, nell’esito del procedimento di merito, il TAR specifica non solo che la documentazione prodotta dalla docente era completa, ma che l’Amministrazione dovrà riconoscere il titolo conformandosi ai principi eurocomunitari di ragionevolezza e proporzionalità nonché a quelli enunziati dalle sentenze dall’Adunanza Plenaria. Nella sentenza si legge altresì che dovrà “tenersi nella dovuta considerazione, nell’attività di cui sopra che l’amministrazione ha l’obbligo di porre in essere, la documentata assunzione in ruolo della ricorrente anche confermata a seguito di superamento dell’anno di prova”.

Il TAR ha accolto la teoria che da anni lo Studio Legale sostiene nei propri ricorsi, ovverosia che nel riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero devono essere considerate tutte le compentenze del docente nel loro insieme e non il solo titolo in discussione” commenta l’Avvocato Michele Bonetti, founder dello Studio Legale Bonetti & Delia. “La sentenza del TAR torna a sottolineare la necessità di una verifica in concreto delle competenze professionali nella loro interezza. Non dovrà essere preso in considerazione il mero titolo, ma anche tutta l’esperienza professionale e culturale dell’insegnante svolta e conseguita in Italia".

 

Domande di riconoscimento del titolo estero: azione avverso il silenzio.
Pubblicato in Lavoro

Molti docenti hanno inoltrato al Ministero competente l’apposita domanda di riconoscimento del titolo, sia relativo alla materia, sia alla specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/U.

Tuttavia, a fronte dell’inoltro dell’istanza di riconoscimento, non è seguita alcuna risposta da parte del Ministero che di fatto continua a serbare un illegittimo silenzio. È noto difatti che il silenzio della pubblica amministrazione è un comportamento inerte che si manifesta a fronte di uno specifico obbligo di provvedere, di emanare un atto e di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso.

Nel caso di specie si è dinanzi a un silenzio c.d. inadempimento, in quanto collegato ad un specifico obbligo a carico della P.A. di provvedere in ordine all’adozione dell’atto finale.

A parere dello studio è possibile, per coloro che non abbiano ricevuto una risposta espressa all’istanza, presentare, fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, apposita azione giudiziale ex art. 117 cpa al fine di ottenere un provvedimento giudiziale che imponga al Ministero di pronunciarsi sulle istanze inevase.

In merito alla tipologia di ricorso da intraprendere lo studio consiglia l’azione di natura individuale in luogo dell’azione di tipo collettivo in quanto si intende evitare possibili pronunce di inammissibilità scaturenti da conflitti di posizione con gli ulteriori ricorrenti, anche potenziali e sopravvenuti, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in tema di inammissibilità dei ricorsi in presenza di posizioni non omogenee (nel caso di specie anche la mera presentazione delle istanze da parte Vostra in differenti date o il tipo di abilitazione conseguita potrebbe dar vita, a parere di chi scrive, ad una pronuncia di inammissibilità) dettata in alcuni casi da eventuali dinieghi o accoglimenti dell’istanza intervenuti nelle more e in modo differente per i ricorrenti.

Trattasi di un'azione volta all'ottenimento di una risposta, sub specie di provvedimento, espressa da parte del Ministero competente che dunque potrà avere contenuto positivo (dunque di riconoscimento) ovvero negativo (diniego al riconoscimento). 

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