ASN: Tar Lazio, criterio del primo ultimo nome non sempre sufficiente a motivare apporto individuale del candidato
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Cade uno dei criteri più noti alla comunità scientifica per la verifica dell’apporto individuale nelle pubblicazioni con più autori.

Come è noto, e come anche nella procedura di abilitazione scientifica nazionale per Professore di prima fascia sottoposta al T.A.R. Lazio era avvenuto, “ai fini della valutazione verrà tenuto conto del criterio della proprietà intellettuale dei lavori presentati (authorship) basata sulla posizione del nome del candidato fra gli autori della pubblicazione; in particolare primo, ultimo (o co-primo dichiarato nel lavoro) o autore corrispondente”.

In ricorso, tuttavia, si era sostenuto che non sempre tale criterio rappresenta una corretta bussola di sistema giacché, anche attraverso altri indici, l’autore può dimostrare il suo contributo rilevante smentendo quello ordinariamente utilizzato.

Il T.A.R. ha aderito a tale tesi. “Orbene, pur ammettendosi che il “posizionamento” del contributo possa assumere, nei giudizi della Commissione, valenza sintomatica dell’apporto dell’autore nei lavori in collaborazione, ai sensi dell’articolo 4 lettera b) del regolamento, deve tuttavia escludersi che la Commissione possa addivenire ad un giudizio complessivo sfavorevole sulle pubblicazioni sulla base di quest’unico parametro, specie se il contributo dell’autore è comunque individuabile attraverso diversi criteri”.

Se, come siamo riusciti a dimostrare in giudizio, “il contributo individuale del ricorrente è oggettivamente accertabile anche in quelle pubblicazioni nelle quali lo stesso non risulta collocato secondo l’ordine previsto nel criterio elaborato” dalla Commissione, ben può il Giudice Amministrativo annullare tale valutazione.

Rileva al riguardo che se «il primo nome, l’ultimo nome e il c.d. “corrisponding” costituiscono di norma i soggetti che contribuiscono in modo preponderante alla stesura di un lavoro scientifico è però anche vero che, in certi casi, l’anzidetta suddivisione non rispecchia effettivamente l’apporto di ogni autore»; in queste ipotesi particolari la “stessa pubblicazione scientifica – che com’è noto è sempre sottoposta a referaggio da parte di soggetti terzi – si preoccupa di precisare il ruolo che ogni autore ha avuto nel lavoro in collaborazione”. Ne consegue che, per lo meno in tali casi, per valutare il rilievo del contributo di ogni autore, non avrebbe significato la “collocazione” dello stesso all’interno dei lavori in collaborazione.

T.A.R. Lazio, Sez. IV, 27 aprile 2022.

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri. Il TAR del Lazio riammette il candidato vincitore.
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L’Amministrazione aveva disposto l’esclusione del ricorrente (che aveva superato tutte le fasi concorsuali) dal concorso per non aver rispettato “la tempistica stabilita dal Centro di Reclutamento” per l’inoltro della documentazione medica integrativa.

Nonostante il candidato si fosse attivato in tempo utile per l’inoltro della documentazione medica richiesta dal Centro di Reclutamento, questa veniva consegnata il giorno successivo a quello indicato sulla lettera di richiesta.

L’Amministrazione procedeva con l’esclusione del candidato senza alcuna preventiva comunicazione limitandosi a rilevare l’arrivo fuori termine e ciò nonostante il giorno in cui si riuniva la Commissione per la verifica della detta documentazione questa fosse in suo possesso.

Il TAR accoglieva il ricorso rilevando in primis che al ricorrente non veniva contestata la mancanza dei requisiti medici e che non possono pesare sullo stesso difficoltà dell’Amministrazione.

Il candidato difatti, una volta ricevuta la richiesta del Centro di Reclutamento si attivava immediatamente per ottenere il certificato ed inoltrava ben due raccomandate (consegnate con ritardo) ed una pec non pervenuta per motivi tecnici dell’Amministrazione.

Nella sentenza del TAR si legge testualmente: “È, pertanto, illegittimo ed illogico che il ricorrente debba subire le conseguenze negative di un’attività rimessa al gestore del servizio postale: un principio ribadito dalla Corte Costituzionale, ad avviso della quale “sebbene sia sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria, in rapporto alla complessità tecnica della gestione del servizio ed all’esigenza del contenimento dei costi, tuttavia la carenza di siffatta disciplina della responsabilità del gestore del servizio è in grado di tradursi in un privilegio, privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’articolo 3 della Costituzione (sentenza n. 254 del 2002)” (cfr. sentenza 11 febbraio 2011, n. 46)”.

Rilevava la difesa come ad essere violati siano stati i principi di buona amministrazione e buona andamento e nonché i principi costituzionali di cui  agli art.li 1, 2 e 97 della Costituzione che si concretizzano non solo nel principio c.d. del principio di favor partecipationis, ma anche in quello della tassatività delle cause di esclusione e di ragionevolezza.

Ingresso al corso di Studi in Medicina e Chirurgia. Il TAR ordina all’Amministrazione di inserire il ricorrente in graduatoria.
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Attraverso una domanda di urgenza, il nostro Studio Legale è riuscito a ottenere una pronuncia favorevole da parte dei Giudice della Terza Sezione del TAR del Lazio, volta al reinserimento nella graduatoria nazionale di Medicina e Chirurgia di uno studente figurante come “rinunciatario”, in quanto sostanzialmente decaduto dalla graduatoria.

La questione è nata quando il giovane ricorrente non riusciva ad effettuare tutte le procedure burocratiche necessarie ai fini dell’immatricolazione nell’arco temporale di 4 giorni a causa di una condizione medica che proprio in quella settimana lo costringeva ad essere sottoposto a delicate cure familiari.

Per tale ragione, una volta accortosi che il sistema informatico aveva rubricato la sua posizione quale rinunciatario, attraverso un meccanismo automatico che, quindi, gli impediva di immatricolarsi, si rivolgeva al nostro Studio Legale per la cura dei propri interessi.

Il Collegio, nel valutare la questione ha ritenuto determinante la condizione dello studente che, a causa della propria condizione medica, era impossibilitato a svolgere le operazioni burocratiche necessarie ai fini dell’immatricolazione. A tal proposito il Giudice ha rilevato che la predetta condizione medica costituisse un impedimento oggettivo tale da poter giustificare il ritardo nella procedura di immatricolazione.

In sostanza, grazie a tale impedimento oggettivo comprovato dalla documentazione depositata in atti, è stato possibile evitare gli effetti dirimenti della rinuncia, intervenuta per un automatico meccanismo del sistema informatico.

Commenta l’Avvocato Michele Bonetti, founder dello Studio Legale Bonetti & Delia: “trattasi di una pronuncia molto importante perché il Giudice ha ritenuto dirimente la presenza di un concreto impedimento oggettivo che non ha consentito al ricorrente di espletare nel lasso temporale concessogli, le operazioni necessarie per il perfezionamento dell’immatricolazione presso l’Ateneo indicato. Tale pronuncia testimonia una apertura giurisprudenziale su un terreno particolarmente complesso. Altro aspetto interessante evidenziato dal Collegio è la differenza tra gli incombenti richiesti per la mera conferma di interesse e l’immatricolazione. Nonostante la diversità con la conferma di interesse, e la relativa decadenza in caso di omissione, non può non ribadirsi l’apertura del TAR su questi aspetti formali da cui scaturiscono dei veri e propri mutamenti e cambiamenti di vita dei giovani e delle loro famiglie, incidenti, anche, sui diritti costituzionali”.

Anche alla luce della più recente giurisprudenza – sempre negativa sul punto in primo grado – il reinserimento in graduatoria del ricorrente è motivo di grande orgoglio e soddisfazione, e testimonia l’impegno profuso dal nostro Studio nell’analisi della controversia.

In allegato si rimette l’ordinanza favorevole.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza n. 13294/2021 pubblicata in data, 21.12.2021 ha ritenuto illegittimo il comportamento della Regione Lazio ed in particolare della Asl Roma 2 per errata valutazione del servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali valutabili nei titoli di carriera di una partecipante al concorso difesa dall’Avv. Michele Bonetti, founder dello studio Bonetti & Delia.

Nello specifico, la nostra ricorrente partecipando ad un bando di concorso per titoli ed esami, aveva inserito nella domanda il servizio prestato all’estero ed il servizio svolto per Organizzazioni Internazionali per un totale di 36 mesi al fine di renderli oggetto di valutazione titoli, così come previsto dal bando. L’amministrazione tuttavia non li tenne in considerazione in sede di esame,  escludendo che il servizio svolto potesse essere considerato come “titolo”, ma altresì come “curriculum formativo” con conseguente decurtazione del relativo punteggio ed adducendo come giustificazione che “Le domande di ammissione al concorso … devono essere indirizzate e presentate …all'amministrazione competente ... entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”.
La ricorrente era di fatto in possesso del requisito poiché attendeva da oltre due anni la conclusione della procedura di validazione iniziata addirittura nel marzo 2017 e portata a termine solo dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande.

Il Collegio del TAR del Lazio accogliendo la tesi dell’Avv. Michele Bonetti ha sancito in maniera chiara e cristallina che “Non si possono imputare al cittadino i ritardi nell’Amministrazione nel concludere i procedimenti per i quali, peraltro, sono previsti termini precisi e stringenti proprio a tutela del privato. Di rilievo è quindi che il possesso sostanziale del titolo già al momento della presentazione della domanda, pur se l’iter burocratico, iniziato oltre un anno prima, non si è concluso a quella data, senza alcuna responsabilità della ricorrente”
Il Collegio giudicante ha inoltre ritenuto si sanzionare il comportamento della ASL interessata “non  ha fatto buon governo della normativa di settore nella valutazione dei titoli”, poiché il servizio prestato all’estero deve essere valutato come “titoli di carriera” con l’attribuzione di 1 punto per ogni anno, e non come “curriculum formativo e professionale” come valutato dall’amministrazione con il punteggio di 0,5.

L’atto di individuazione del candidato idoneo” va riformulato “con obbligo di motivare i rinnovati giudizi in relazione ai rilievi espressi dal collegio nella trattazione delle censure che sono state ritenute fondate”.

La graduatoria è da rifare! È questo l’arresto cui è giunto il TAR Perugia, pronunciatosi con sentenza breve sul ricorso patrocinato dagli Avv. ti Michele Bonetti e Santi Delia, chiamati a difendere la posizione di un candidato escluso per una manciata di punti dalla procedura di reclutamento epigrafata, costata la perdita dell’ambito posto da ricercatore.

“Nonostante la distanza di 3,75 dal primo candidato ritenuto vincitore”, commentano gli Avv.ti Bonetti e Delia, “abbiamo evidenziato in ricorso gli errori commessi dalla Commissione tanto in fase preparatoria e di fissazione dei criteri quanto nel momento applicativo. In particolare abbiamo provato ad evidenziare l’illegittimità dei voti numerici espressi senza alcuna corrispondenza con gli stessi criteri predeterminati dalla Commissione anche in ragione dei maggiori valori di impact factor vantati dal nostro ricorrente”.

Dello stesso avviso si è mostrato il TAR, che con motivazione invero assai partecipata – prendendo le mosse proprio dalle argomentazioni difensive prospettate dai legali –  ha rilevato come “nel caso di specie, come condivisibilmente rilevato dal ricorrente, la commissione si è limitata a formulare giudizi ricorrendo alla mera espressione del punteggio numerico, ma la mera correlazione dei punteggi (da 1 a 6) a giudizi sintetici (sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo, eccellente), in mancanza di coerenti valutazioni preliminari, non consente di apprezzare la logicità degli esiti cui è infine giunta la commissione”, non senza chiarire  che “dai punteggi assegnati dalla commissione non si evince il rilievo assegnato nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati – della produzione scientifica complessiva così come delle singole pubblicazioni presentate – agli indicatori bibliometrici di cui all’art. 3 del d.m. 243/2011” ed ancora che “l’attribuzione del punteggio numerico a seguito della discussione delle pubblicazioni e dei titoli, prevista dalla lett. c) del comma 2 dell’art. 24 della legge n. 240/2010, può ritenersi sufficiente per la ricostruzione ex post delle motivazioni delle valutazioni espresse dalla commissione a condizione che sia preceduta dalla valutazione preliminare che consenta di verificare la coerenza di detto punteggio rispetto al profilo di studioso ricostruito dalla commissione per ciascun candidato”.

“A fronte delle numerose discrasie emerse, che appalesano l’arbitrarietà delle operazioni di valutazione compiute dalla Commissione”, chiosano gli Avvocati Bonetti e Delia, “l’auspicio è che il riesame possa render giustizia ad un profilo scientifico di tutto rilievo, sacrificato probabilmente in ragione di un generico richiamo alla discrezionalità tecnica, di cui notoriamente gode ogni commissione esaminatrice, che non deve tramutarsi in arbitrio tale da render legittima ogni scelta dell’amministrazione a tutto discapito del merito”.

Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva introdotto dal Decreto Fiscale
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Con L’art. 13 della legge n. 215/2021 in vigore dal 21 dicembre 2021, (cd. “Decreto Fiscale”) ai fini del contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, è stato introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva all’ispettorato territoriale del lavoro da parte del datore di lavoro, per tutte le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

La legge di conversione, dispone, in caso di violazione di quanto sopra descritto, l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le modalità di tale comunicazione preventiva sono analoghe alle modalità operative previste per il “lavoro intermittente”. La comunicazione preventiva dovrà essere effettuata dal committente tramite sms o tramite posta elettronica, all’ispettorato del lavoro competente per territorio, e dovranno essere forniti i dati del committente, del lavoratore, i rispettivi codici fiscali e data di inizio e data di fine del periodo in cui viene svolta la prestazione di lavoro.

Con il decreto entrano in vigore anche nuove cause di sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, può adottare un provvedimento di sospensione. Inoltre, tale sanzione può essere erogata anche quando rileva che i lavoratori sono inquadrati come autonomi occasionali, ma in assenza delle condizioni richieste dalla normativa (art. 13, comma 1, lettera d).
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare – oltre che con la pubblica amministrazione – anche con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 50/2016. Viene anche specificato che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

Con sentenza del 9 novembre 2021 il TAR del Lazio, Sez. III Bis, Presidente Giuseppe Sapone, Estensore Silvia Piemonte, ha accolto il ricorso di un candidato che aveva presentato la propria candidatura nella procedura per l’abilitazione scientifica nazionale, accogliendo la tesi dell’Avv. Michele Bonetti, founder dello Studio Bonetti&Delia.
Il giudizio finale era privo di supporto motivazionale, riportando “la qualificazione scientifica della candidata non è in linea con quanto richiesto dall’art. 3, comma 2, lettera b) del DM 120/2016” La genericità di tale affermazione contenuta nel giudizio collettivo non può essere letta quale sintesi dei giudizi individuali, che sono volti comunque ad una migliore e più ampia lettura del giudizio finale, esplicitandone le motivazioni. Tuttavia, nel caso di specie, i giudizi individuali non erano richiamati in alcun modo e restavano sullo sfondo di un giudizio finale particolarmente tranchant. La motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a ricostruire l’iter logico della volontà dell’Amministrazione. Il giudizio in questione era privo delle ragioni che avevano portato la Commissione ad una data conclusione. I giudizi individuali evidenziavano, com’è nel diritto dei singoli Commissari, aspetti diversi negativi e positivi, ma che non confluivano nel giudizio finale.
Il giudizio collettivo impugnato è stato così annullato per violazione dell’art.3 della legge 241 del 1990 e, più nello specifico, dell’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016.
Pertanto, per il difetto di motivazione degli atti impugnati, il ricorso veniva accolto con annullamento del provvedimento di diniego dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, con l’ordine di esaminare la posizione del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione entro 90 giorni.

 

È di questi giorni l’ordinanza con cui la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso patrocinato dallo Studio Legale Michele Bonetti relativo ad una controversia di natura tributaria vertente sull’applicabilità degli studi di settore alla specifica attività di impresa.
Casus belli l’avviso di accertamento notificato dal fisco con cui veniva rilevato uno scostamento tra quanto dichiarato dalla società e i maggiori ricavi maturati rispetto a quelli stimati dagli studi di settore.
La società ricorrente aveva richiesto che il giudice si pronunciasse sulla ragionevolezza dell’accertamento dei maggiori profitti rilevati, tenuto conto delle concrete modalità di esercizio dell’attività di impresa svolta, rectius della corrispondenza dei parametri e delle risultanze dell’applicativo GERICO alla concreta situazione societaria nel periodo di verifica. 
Richiamando la disciplina dettata dall’art.62 bis del d.l. 331 del 1993, la Corte ha precisato che la presunzione posta alla base dell’accertamento standardizzato risiede nel disallineamento dal parametro espresso il quale esige, tuttavia, l’integrazione del contraddittorio con il contribuente attraverso l’esame attento delle sue controdeduzioni, anche di quelle eventualmente addotte nella fase del gravame, non trovando applicazione al caso de quo la preclusione di nova in appello di cui all’art. 345, comma 3 c.p.c., ammettendosi la produzione di documenti sopravvenuti, in ossequio al principio di specialità a cui il giudizio tributario è informato.

“Si tratta di una pronuncia di grande importanza. La questione all’esame della Corte si è connotata fin dalle sue prime battute per il suo grado di complessità, in una materia come quella che ci occupa in cui l’erario affida la propria attività di ricostruzione dei redditi d’impresa e di riscossione dei tributi anche agli strumenti propri dell’accertamento induttivo. Superare le presunzioni legali poste alla base di tali parametri è stato possibile deducendo quelle che sono le specificità della realtà aziendale, di cui l’amministrazione prima e l’organo giudicante poi dovranno tener conto nell’attività di accertamento della fattispecie tributaria”commenta così l’Avv. Michele Bonetti,patrocinatore del ricorso.

 

Seminario 10 novembre 2021: Concorsi pubblici e tutela cautelare
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In fase di acquisizione 2 crediti al CNF.
Oggi, 10 novembre, in modalità on line ed in presenza, sarò relatore accanto ad importanti esponenti della magistratura di primo e di secondo grado, nonché di docenti universitari per parlare di concorsi pubblici, tutela giurisdizionale, tutele monocratica e collegiale. Per iscrivervi cliccate qui http://convegni-diritto.ilsole24ore.com/convegno-roma-10-11-21/ poi riceverete il link per partecipare, mentre per venire dal vivo basta una e mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo." ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy55794 + '\' style="color: rgb(0, 0, 0);">'+addy_text55794+'<\/a>'; //-->
Bocciatura illegittima: accolto il ricorso dell’Avvocato Bonetti. Ammesso il risarcimento del danno in sede di giurisdizione ordinaria.
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Nell’anno 2011, alla famiglia di una nostra cliente veniva comunicato il provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva a causa di un errato computo sulle assenze.

Infatti, a seguito di apposita richiesta di chiarimenti da parte della famiglia, il Dirigente Scolastico si rendeva conto dell’errore e decideva, di conseguenza, di agire autonomamente, senza coinvolgere il Consiglio di Classe, assegnando due crediti formativi all’alunna.

Il D.S. adottava tale provvedimento pur non essendone legittimato, in quanto tale decisione spetta(va) al Consiglio di Classe.

Avverso tale abuso perpetrato dal Dirigente, la famiglia della alunna decideva di incardinare ricorso per il risarcimento del danno presso il Tribunale di Roma, adducendo, tra gli altri, anche la responsabilità a titolo di culpa in vigilando.

Il Giudice di prime cure, analizzando la questione, erroneamente rilevava il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo. Avverso tale sentenza, lo Studio Legale presentava appello prospettando una tesi poi accolta dalla Corte di Appello di Roma.

Difatti, il Collegio, assecondando le censure mosse dal Legale, riteneva che il caso di specie dovesse essere rubricato all’istituto del “risarcimento del danno ingiusto derivante dalla responsabilità diretta di una persona fisica”, anche se pubblico funzionario della pubblica amministrazione, in quanto “non rileva il ruolo e l’incarico svolto né viene impugnato un provvedimento caratterizzato dall’esercizio di un potere pubblico autoritativo, condizione per affidare la controversia al giudice amministrativo”.

Il Giudice chiosava sottolineando l’illegittimo comportamento del Dirigente Scolastico che dapprima notificava un provvedimento di mancata ammissione basato su un palese errore di calcolo, salvo poi decidere di adottare un provvedimento di rettifica contra legem senza coinvolgere necessariamente il Consiglio di Classe, (e) con ciò ponendo in essere una sequenza di azioni che … sono frutto di un errore nella qualità di responsabile legale dell’istituto scolastico”.

La Corte di Appello, nel valutare preliminarmente la responsabilità del Dirigente, riconosceva la giurisdizione del Giudice Ordinario avocando a sé l’onere decisorio sulla questione. Per tale motivo, statuiva per la riammissione della controversia presso il Tribunale di Roma.

Commenta l’Avvocato Bonetti: “trattavasi di una questione altamente complessa che si stagliava del districato mondo della giurisdizione. Per analizzare la questione nel suo complesso, si è reso necessario reperire la Giurisprudenza più risalente che, dal 2006 ad oggi, ha statuito sul punto. Al termine della predetta analisi, siamo riusciti ad elaborare una tesi esaustiva sul punto che è stata completamente accolta dai Giudici della Corte di Appello.

Ora, non resta che riassumere la controversia presso il Tribunale di Roma per far valere i diritti del nostro cliente che già, parzialmente, sono stati riconosciuto dalla sentenza della Corte di Appello”.

La controversia, infatti, dovrà essere riassunta dinanzi al Tribunale capitolino, presso il quale verranno ripresentate tutte le censure a sostegno dell’ingiustizia del danno subito dall’alunna.