Lavoro

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Anche se la chirurgia e le pillole dimagranti sono le opzioni scelte come fare per perdere peso velocemente da molte persone per perdere così tanto peso velocemente, fare dei cambiamenti
Questa sezione è destinata alla branca del diritto del lavoro e persegue lo scopo di mettere in luce le diverse problematiche riscontrabili in questo settore con particolare riferimento alle evoluzioni legislative in materia.

Istruzione

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Quest’area è dedicata ad aspetti oggetto di frequente contenzioso in ambito amministrativo inerenti, in particolare, il diritto allo studio e l’accesso alle forme di abilitazione accademiche strettamente connesse al ramo dell’istruzione.

Altri diritti

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Questa categoria mira a costituire un osservatorio sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior rilievo ed interesse, la cui violazione è suscettibile di avere una più o meno pressante incidenza sulla vita dei cittadini.

Editoriale

  • a cura dell'Avvocato Michele Bonetti
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021 Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale. Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo. Come sempre Relatori di altissimo profilo quali: – il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti; – l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma; – il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo – l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato – l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni. Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M
GARANTITO IL DIRITTO ALLO STUDIO AD UN BAMBINO AFFETTO DA AUTISMO GRAZIE ALLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO
Pubblicato in Istruzione

È di poche ore fa la decisione del Consiglio di Stato che, con un decreto monocratico presidenziale a firma del Dott. Sergio Santoro, in accoglimento del ricorso in appello proposto dall’Avv. Alfonso Amoroso, ha disposto che venga “urgentemente assegnato in deroga, per il massimo delle ore consentite per finalità di sostegno […] un assistente educativo e culturale […] così come richiesto nella esibita certificazione, al fine di garantire all’alunno con disabilità il diritto allo studio e alla partecipazione a tutte le attività scolastiche”.
Il ricorso in parola è stato proposto per l’annullamento degli atti che avevano determinato la diminuzione delle ore di sostegno e di assistenza educativa per un bambino affetto da autismo, pregiudicando gravemente la possibilità per l’alunno di integrarsi nelle attività didattiche e formative.
La pronuncia del Consiglio di Stato è di grande rilevanza in quanto afferma l’importanza del “sostegno” per gli studenti affetti da disabilità, che funge da ponte tra il bambino e la collettività degli studenti.
L’insegnante di sostegno, diversamente dalla curriculare, media i rapporti tra tutte le figure che ruotano intorno all’alunno in una logica di rete (insegnanti di classe, ASL, dirigente scolastico, educatori, genitori, enti locali) al fine di accompagnare il progetto di vita dello studente e facilitare i processi di integrazione e realizzazione di obiettivi mirati.
La programmazione didattica predisposta dall’insegnante di sostegno, dunque, seppur strettamente legata a quella delle singole discipline cui provvede l’insegnante curriculare, è completamente diversa ed ispirata a criteri che esulano dalle sole finalità didattiche e centrata più sulle necessità specifiche dello studente.
In relazione al provvedimento in questione non mancano i commenti delle diverse associazioni del settore tra cui la ONLUS “Le Ali dei Pesci” che accoglie con entusiasmo ed ottimismo la decisione del Consiglio di Stato: “La Giustizia Amministrativa, ed in particolare il Consiglio di Stato, ancora una volta ha dimostrato di essere sensibile alle tematiche sociali più delicate. Siamo contenti che il bambino in questione possa ritrovare il giusto supporto, sia qualitativo che quantitativo, alla propria attività scolastica”.

CONCORSO STRAORDINARIO: AMMESSA ALLE PROVE UNA RICORRENTE ESCLUSA IN VIRTU’ DI UNA INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA E SENZA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
Pubblicato in Istruzione

Trattasi di un caso peculiare concernente l’intervento legislativo varato con il D.L. n. 87/18 e, con esso, un concorso straordinario finalizzato al reclutamento di docenti della scuola primaria e dell’infanzia.

Tra i requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale, oltre i titoli di accesso, la lex specialis, all’art.4, 1 quinquies, lettera b), ha richiesto, in aggiunta, lo svolgimento “nel corso degli ultimi 8 anni, di almeno 2 annualità di servizio specifico, non continuativo, su posto comune o sostegno presso le scuole statali presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 2 maggio 1999 n. 124”. L’ultima disposizione recita che “il comma 1 dell’art. 489 del Testo Unico deve intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’a.s. 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

A seguito del ricorso proposto innanzi all’On.le TAR del Lazio - avverso l’esclusione dal concorso per la mancanza di un solo giorno in una delle due annualità richieste dal bando - una ricorrente è stata ammessa con riserva allo stesso.

Nello specifico, la docente prendeva servizio presso un Istituto Scolastico dal 18 gennaio al 13 febbraio del 2017, per poi riprenderlo il giorno 15 febbraio 2017 sino al 9 giugno 2017.

L’interruzione del servizio per un solo giorno, il 14 febbraio 2017, è derivata da esigenze proprie della P.A., nella specie, dal passaggio della docente presso un differente Istituto Scolastico. Tale gap contrattuale è stato la causa del mancato computo di una annualità delle due necessarie per raggiungere il requisito del servizio ai fini della partecipazione alla selezione. La scelta amministrativa ha perciò penalizzato la docente, precludendole la possibilità di concorrere alla selezione, pur avendo, la stessa, svolto nel medesimo anno scolastico più giorni di servizio.

Il G.A., chiamato a pronunciarsi sulla vicenda – con ordinanza del 21 febbraio – ha consentito alla ricorrente la partecipazione alla procedura selettiva di carattere straordinario. Ciò è avvenuto alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sopra citata, nonché in applicazione del principio del favor partecipationis, concetto cardine del nostro ordinamento Costituzionale, in virtù dei quali l’On.le Giudicante ha ritenuto la docente fornita del requisito sostanziale delle due annualità di servizio previste dal bando e quindi di una pregressa e costante esperienza professionale.

Nel dettaglio, la ricorrente ha prospettato una violazione della normativa di settore, fornendone una lettura conforme al dettato costituzionale e ai principi inviolabili sanciti dalla Carta fondamentale.

Nel suo significato più proprio, si è interpretata la norma di cui all’art.11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, già citata, evidenziando come questa individui il requisito in questione in senso non formale, bensì sostanziale, ovvero nel servizio complessivamente continuativo, così come quello svolto dalla docente, ben più lungo tra l’altro di quello prescritto dalla legge.

La possibilità di un’interpretazione sostanzialista è prevista dallo stesso articolo 489 del T.U. delle Disposizioni Legislative in Materia di Istruzione (D.L. 16 aprile 1994 n. 297) il quale, al comma 2, riporta: “i periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”, consentendo in tal modo delle eccezioni; è così che nelle ipotesi più comuni di aspettativa, congedo, ecc., si potrebbe giungere a computare come valida una annualità con molti meno giorni rispetto a quelli effettivamente in possesso di un candidato.

                                                                                                                                                                                                          Avv. Michele Bonetti

INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO: CINQUE SENTENZE DELLO STUDIO BONETTI DELIA TRA I PROVVEDIMENTI PIU’ IMPORTANTI DEL TAR LAZIO.
Pubblicato in Altri diritti

Si è svolta pochi giorni fa l’inaugurazione del nuovo anno Giudiziario del Tribunale Amministrativo per il Lazio e, nella rassegna di giurisprudenza selezionata per la celebrazione, posso rinvenirsi ben 5 sentenze relative a contenziosi patrocinati dallo Studio Legale Michele Bonetti e Santi Delia.

Le tematiche affrontate sono varie. Tra queste vi è l’annullamento dell’atto di aggiudicazione di una gara d’appalto indetta da Poste Italiane S.P.A. (sentenza n. 08511/2018) Quest’ultima aveva appaltato la fornitura di materiale di arredo ad una società che al momento della domanda di partecipazione non era in possesso della certificazione EN ISO 14000:2004.

Si trattava di un appalto di euro 9.758.146,00 che Poste Italiane aveva aggiudicato ritenendo equivalente alla Certificazione la relazione di un professionista privato. Ad avviso del Collegio, la relazione di un perito chimico incaricato dalla stessa aggiudicataria non è riconducibile alla categoria delle prove equivalenti di cui all’art. 87 commi 1 e 2, del d.lgs n. 50 del 2016  per due motivi: da un lato l’art 87 fa espresso riferimento all’attestazione effettuata da parte di “organismi indipendenti”, mentre la relazione prodotta era stata effettuata da un privato; dall’altro detta dichiarazione si limitava  in modo generico a riconoscere che le misure di gestione ambientale poste in essere dall’aggiudicataria erano conformi agli standard ISO 14001 sicché non integrava una prova concreta dell’adozione di misure conformi agli standard. L’aggiudicataria aveva tardivamente acquisito la certificazione ISO 1400, ammettendo implicitamente di non esserne in possesso al momento della partecipazione alla gara. Il Collegio ha accolto il ricorso degli avv.ti Bonetti e Delia, proposto a favore della seconda classificata, annullando l’atto d’aggiudicazione impugnato, con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, la ditta aggiudicatarie e la resistente Poste Italiane S.p.a.

Lo studio Bonetti Delia, inoltre, è sempre stato in prima linea, al fianco di centinaia di giovani aspiranti medici delusi da test di ammissione che non tengono conto delle capacità attitudinali e della vocazione dei ragazzi ad intraprendere la professione medica. 

Sul tema delle ammissioni ai corsi di laurea in Medicina, il T.A.R. ha segnalato la sentenza n. 8263/2018 con la quale è stato definitivamente annullato il Decreto Ministeriale che gestisce il concorso nella parte in cui negava la redistribuzione dei posti extracomunitari rimasti vacantiGrazie a tale decisione oltre 500 studenti nei corsi di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura sono stati ammessi.

Sempre a favore degli studenti che chiedono accesso all’Università, il T.A.R. ha segnalato la sentenza n. 9832/2018, con la quale è stata accolta la domanda di riesame di un ricorrente che chiedeva l’immatricolazione ad anni successivi al primo, senza aver superato il test di ammissioneLo studente, infatti, chiedeva di immatricolarsi ad anno successivo al primo nella facoltà di Medicina e Chirurgia, senza dover svolgere i quiz di ammissione potendo occupare i posti vacanti residui e avendo già sostenuto gli esami di profitto necessari per accedere al secondo anno, dunque in possesso di crediti utili. Ciononostante si vedeva negata non solo l’immatricolazione ma anche la mera valutazione della carriera. Il Tar Lazio, in accoglimento del riccorso avanzato dallo studio legale Bonetti e Dlia, ha affermato che “non c’è ragione di lasciare posti scoperti, non solo per il legittimo soddisfacimento di interessi costituzionalmente tutelati, ma anche nell’interesse pubblico ad un livello qualitativo e quantitativo di personale sanitario, in grado di soddisfare le esigenze della popolazione “[…] “in linea di principio, la limitazione dell’accesso agli studi universitari non è incompatibile con l’art. 2 del Protocollo n. 1, tenendo presenti le risorse disponibili e il fine di ottenere alti livelli di professionalità…..Pertanto, l’applicazione del numero chiuso non può violare la citata norma se è ragionevole e nell’interesse generale della società. La materia ricade nell’ampio margine di apprezzamento dello Stato[…]  

Sul tema delle ammissioni ai corsi di specializzazione post lauream in Medicina, il T.A.R. ha segnalato la sentenza n. 9513/2018. Dopo oltre 10 anni di vigenza del D.M. del 21 aprile 2006, il T.A.R. accogliendo le prospettazioni del noto studio, ha annullato il bando del corso di formazione in medicina generale e disposto l’immediata ammissione al corso di parte ricorrente chiarendo che “[…] va annullato l’art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero della Salute nella parte in cui prevede che a parità di punteggio tra candidati “si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea” e l’art. 10 del Bando di concorso regionale contenente la medesima previsione e va disposto l’inserimento del ricorrente in soprannumero nel Corso di formazione in Medicina Generale per il triennio 2017/2020 presso la Regione Sicilia”.

A seguito di tale annullamento il Ministero ha poi cambiato il bando di accesso imponendone la revisione a tutte le regioni.

ESAME ABILITAZIONE PROFESSIONE FORENSE: IL TAR NAPOLI ACCOGLIE IL RICORSO PER L'ERRATA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
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È di poche ore l’accoglimento in sede cautelare del ricorso presentato innanzi al TAR Napoli da una dottoressa in legge avverso il giudizio di inidoneità alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense per l’anno 2017. Gli elaborati scritti della ricorrente erano stati difatti ritenuti insufficienti dalla Commissione di Roma con conseguente esclusione dalla procedura.

La principale censura avanzata dalla dottoressa riguardava l’errata composizione della Commissione in fase di correzione che, nel caso di specie, difettava della presenza di un componente rappresentativo del mondo della magistratura, al contrario di quanto disposto dall’art. 47 della Legge n.247/2012. La norma infatti sancisce che la commissione di esame e' nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche”.

Trattasi di composizione che consente che la correzione dei compiti possa avvenire con una diversa gradazione e sensibilità, a seconda del diverso ruolo ricoperto dal singolo membro della sottocommissione a cui gli scritti vengono assegnati.

Sul punto, inoltre, è intervenuta anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 18/2018, ha sottolineato il venire meno del principio di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione alla professione d’avvocato, esigendo dunque il pieno rispetto della esatta composizione della commissione, necessariamente composta da tutti i componenti appartenenti alle categorie indicate dal sub. art. 47. Si legge infatti nella pronuncia che risulta viziato l’operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti, ed alla celebrazione dell’esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate sub art. 47 della legge n. 247/2012”.

Nel rispetto di questa disposizione, il Tar Napoli ha quindi disposto la ricorrezione dei pareri svolti dalla candidata che dovrà avvenire, secondo i dettami della sopra citata disposizione, da parte di una diversa sottocommissione presso la Corte di Appello di Milano.

 

NUOVA VITTORIA DELL'ANPRI: ANCHE IL TAR NAPOLI ORDINA LA MODIFICA DELLO STATUTO DELLA STAZIONE ZOOLOGICA “ANTON DOHRN”
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Con il ricorso spiegato davanti l’On.le TAR della Campania, sede di Napoli, l’associazione ANPRI (Associazione nazionale professionale per la ricerca), unitamente ad alcuni ricercatori dipendenti dell’Ente Pubblico di Ricerca Stazione Zoologica “Anton Dohrn”, assistiti dallo studio legale Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, chiedevano l’annullamento parziale dello Statuto della stessa SZN pubblicato in data 20 ottobre 2017.

Tramite il neonato Statuto, approvato per dare esecuzione al decreto legislativo n. 218/2016 di riordino della normativa vigente in tema di Enti pubblici di ricerca, difatti, la SZN negava il diritto dei ricercatori e tecnologi interni ad avere un proprio rappresentante di natura elettiva all’interno del Consiglio di Amministrazione nonché all’interno del Consiglio scientifico, diritto espressamente sancito dall’art. 2 del citato decreto 218.

Stanti le palesi illegittimità scaturenti da siffatto atto, nonché il considerevole impatto delle attività svolte dall’Ente sul territorio nazionale nell’ambito della ricerca, si procedeva ad adire il TAR di Napoli per veder finalmente riconosciuto il giusto diritto dei dipendenti dell’Ente ad incidere, seppur indirettamente, sulle politiche e sulle decisioni organizzative della Stazione Zoologica di Napoli.

Il Tribunale amministrativo ha emesso, in data 20.12.2018, un provvedimento ampiamente motivato nel quale non solo ha evidenziato la titolarità di posizione legittimante da parte dell’ANPRI, “quale associazione avente lo scopo di riunire e rappresentare tutti coloro che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica (…) che la rende portatore di un interesse differenziato e qualificato alla tutela delle posizioni dei soggetti rappresentati”, ma ha altresì posto efficacemente in luce l’orientamento dell’U.E. che, partendo dalla valorizzazione della Carta Europea dei ricercatori deliberata con la raccomandazione della Commissione europea n. 2005/251/CE, deve leggersi nel senso di incentivare “una disciplina favorevole alla maggiore rappresentatività dei ricercatori” al fine di “non mortificare una professionalità che, per affrancarsi in maniera soddisfacente dalle influenze governative dei singoli paesi, trainando così gli Enti verso l’effettivo raggiungimento delle finalità istituzionali e del libero mercato europeo, coinvolga la ricerca in senso stretto”.

Si evince, quindi, una visione del TAR multilivello e coraggiosamente garantista nella misura in cui si attesta con fermezza la prevalenza della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (il cui art. 13 tutela la libertà di ricerca) sulle norme interne di rango primario, e si evidenzia il contrasto tra lo Statuto dell’Ente di ricerca e l’art. 33 della Costituzione, quale disposizione volta a garantire la libertà dell’arte e della scienza e dei loro rispettivi insegnamenti, in quanto strumentali alla crescita culturale e al progresso dell’umanità.

In conclusione pertanto, il giudice amministrativo ha evidenziato come la mancanza di rappresentatività dei ricercatori si ponga in "contrasto con la normativa primaria e comporta di conseguenza l’annullamento dell’art. 8 e dell’art. 12 dello statuto della SZN, nella parte in cui non prevedono la “rappresentanza elettiva” di ricercatori e tecnologi interni all’ente e in particolare la possibilità di “eleggere almeno un membro del consiglio di amministrazione” e dell’art. 9 dello Statuto, laddove esclude la possibilità di eleggere almeno un membro del consiglio scientifico, tra ricercatori e tecnologi interni all’Ente”.

Tale pronuncia, peraltro, fa seguito ad una precedente sentenza dell’On.le TAR del Lazio mediante cui veniva annullato, per le medesime motivazioni, parte dello Statuto dell’ENEA che escludeva i ricercatori e tecnologi interni dagli organi di governo dell’Ente.

Quello odierno si configura come un ulteriore ed importante risultato nella battaglia patrocinata dall’ANPRI, volta alla concreta tutela dei diritti dei ricercatori italiani e al raggiungimento del graduale autogoverno degli enti pubblici di ricerca.