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VIOLAZIONE DELL’ANONIMATO: DOPO L’ADUNANZA PLENARIA IL PRINCIPIO PASSA ANCHE AL CONSIGLIO DI STATO

La sezione VI° del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con ordinanza n. 251 del 2014 ha accolto l’istanza cautelare di una nostra ricorrente.
La vicenda concerne la nota questione della violazione dell’anonimato nei concorsi pubblici più volte affrontata nella nostra rivista

e su cui riteniamo di aver posto una pietra miliare con la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 26/2013.
Nei concorsi pubblici spesso i compiti, sebbene debbano essere “segreti”, sono facilmente attribuibili al candidato.
Nel caso di specie, all’ingresso del concorso, i candidati dovevano firmare una griglia dove, oltre alle proprie generalità, dovevano riportare il codice segreto alfanumerico.
Tale violazione dell’anonimato, a nostro avviso gravissima, rendeva astrattamente conoscibile il compito.
Trattasi, dunque, del caso delibato dall’Adunanza Plenaria ove è stato sostanzialmente statuito che non è più necessario dimostrare la concreta ed effettiva lesione ma che per la violazione dell’anonimato è sufficiente constatare la detta violazione del principio della segretezza e l’astratta potenzialità della lesione e non necessariamente i suoi effetti lesivi.
In tal modo, il Consiglio di Stato adito successivamente all’Adunanza Plenaria, ha statuito che “alla luce delle sopravvenienze normative” combinate “ad una valutazione comparativa degli interessi in conflitto”, il ricorso dovesse essere accolto.
Pertanto, dopo anni di battaglie per la legalità nei concorsi pubblici italiani e dopo aver raggiunto l’Adunanza Plenaria, la VI° sezione si adegua accogliendo finalmente i nostri ricorsi.
Per maggiori info sull’Adunanza Plenaria e sui suoi effetti  Vedi qui.

Ultima modifica il 03 Febbraio 2014