Lo Studio Legale Bonetti & Delia ha ottenuto un importante risultato cautelare innanzi al TAR Lazio nell'ambito di una controversia riguardante l'accertamento dei requisiti psico-fisici per l'accesso ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri. Con l'Ordinanza n. 3455 del 19 giugno 2026, la Sezione I Bis ha infatti accolto la domanda cautelare proposta nell'interesse di un candidato escluso dal concorso per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri, disponendone l'ammissione con riserva al prosieguo della procedura selettiva.
La vicenda trae origine dalla partecipazione del ricorrente al concorso pubblico indetto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nel giugno 2025. Il candidato aveva superato con successo tutte le prove sino a quel momento sostenute, conseguendo un punteggio pari a 79/100 nella prova scritta e ottenendo l'idoneità alle prove di efficienza fisica.
L'esclusione interveniva nella successiva fase degli accertamenti psico-fisici, allorquando la competente Commissione medica riteneva ostativa alla prosecuzione dell'iter concorsuale la presenza di "esiti di pregressa correzione chirurgica”. Il giudizio di non idoneità veniva motivato attraverso il richiamo all'art. 582 del D.P.R. n. 90/2010 che veniva applicato in maniera rigida e letterale.
La Commissione non ha tenuto in alcuna considerazione che la patologia non costituiva alcuna limitazione psicofisico per il candidato e tantomeno per il suo impiego. Lo stesso candidato aveva spontaneamente comunicato all'Amministrazione il proprio pregresso clinico, allegando la documentazione medica disponibile in uno spirito di piena trasparenza e collaborazione senza esito alcuno.
Il ricorso proposto dallo Studio Legale Bonetti & Delia ha evidenziato come il giudizio di inidoneità fosse stato formulato sulla base di una mera valutazione anamnestica, senza alcun accertamento concreto circa l'effettiva esistenza di una patologia attuale o di limitazioni funzionali incompatibili con il servizio militare. La Commissione medica applicava la normativa esistente in maniera letterale e rigida senza alcuna considerazione al caso concreto e alla attualità delle condizioni psicofisiche del candidato.
Il TAR adito disponeva verificazione innanzi commissione medica costituita ad hoc che sottoponeva il ricorrente a una nuova valutazione, accertando l'assenza di qualsiasi patologia in atto che ne limitasse l’impiego.
La Commissione di verificazione rilevava come il candidato non poteva essere considerato affetto da una patologia congenita attuale, ma esclusivamente portatore di un dato anamnestico relativo a una disfunzione corretta in maniera ottimale e priva di qualsiasi reliquato clinicamente apprezzabile. Gli accertamenti specialistici hanno inoltre confermato la totale compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con lo svolgimento del servizio militare.
Alla luce di tali risultanze, il TAR Lazio ha accolto l'istanza cautelare e disposto l'ammissione con riserva del candidato al completamento dell'iter concorsuale.
La pronuncia assume particolare rilievo poiché valorizza il principio di attualità dell'infermità quale criterio fondamentale per la valutazione dell'idoneità al servizio militare. Secondo tale impostazione, le cause di esclusione previste dalla normativa non possono essere applicate automaticamente sulla base della mera esistenza storica di una patologia, ma richiedono la verifica dell'effettiva sussistenza di una condizione morbosa attuale e della sua concreta incidenza sull'efficienza psico-fisica del candidato.
La decisione conferma altresì che le valutazioni delle Commissioni medico-concorsuali, pur espressione di discrezionalità tecnica, restano soggette al controllo del giudice amministrativo quando risultino fondate su istruttorie incomplete, su travisamenti del quadro clinico o su applicazioni meramente formalistiche delle disposizioni normative.
Il caso in esame evidenzia, inoltre, la necessità che l'Amministrazione proceda sempre a una valutazione individualizzata e concreta delle condizioni di salute dei candidati, evitando automatismi che possano tradursi in esclusioni ingiustificate. In particolare, la vicenda dimostra come la mera esistenza di un precedente anamnestico, soprattutto quando riferito a una patologia priva di esiti residui, non possa essere considerata di per sé sufficiente a giustificare un giudizio di non idoneità.
L'ordinanza del TAR Lazio rappresenta dunque un ulteriore e significativo tassello nell'evoluzione della giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi militari, riaffermando il principio secondo cui ciò che rileva ai fini dell'idoneità non è la storia clinica del candidato in quanto tale, bensì la sua effettiva condizione di salute al momento della valutazione.
Scorrimenti e preferenze di sede: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso patrocinato dagli Avvocati Bonetti e Delia
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ASN, nuova valutazione per il candidato: illegittimo il criterio aggiuntivo sul finanziamento del progetto.
Con sentenza n. 10087/2026, il TAR Lazio, Sezione Terza, ha accolto il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, annullando parzialmente il giudizio di non idoneità reso nei confronti di un candidato alla Abilitazione Scientifica Nazionale di prima fascia per il settore concorsuale 09/B3.
Il candidato aveva contestato il mancato riconoscimento di alcuni titoli valutabili ai fini dell’abilitazione. Il TAR ha ritenuto fondata, in particolare, la censura relativa al titolo concernente la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private.
La Commissione aveva escluso la rilevanza di un progetto COST del 7° Programma Quadro dell’Unione Europea, valorizzando la mancata prova dell’ottenimento del finanziamento. Secondo il Collegio, però, tale requisito non era previsto dal criterio fissato dalla stessa Commissione nel verbale iniziale. Il TAR ha quindi chiarito che, anche nelle procedure caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica, la Commissione non può introdurre in sede applicativa parametri ulteriori rispetto a quelli previamente stabiliti. Né l’Amministrazione può integrare successivamente la motivazione del giudizio attraverso le difese depositate in giudizio, trattandosi di una non consentita motivazione postuma.
Per tali ragioni, il TAR ha annullato gli atti impugnati nei limiti indicati in sentenza e ha ordinato al Ministero di procedere a una nuova valutazione del candidato, limitatamente al titolo oggetto di accoglimento, mediante una Commissione in diversa composizione, entro sessanta giorni.
La decisione ribadisce un principio centrale nel contenzioso ASN: la discrezionalità tecnica delle Commissioni è ampia, ma deve essere esercitata nel rispetto dei criteri predeterminati, della coerenza istruttoria e della trasparenza valutativa.
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