CORSI DI LAUREA A NUMERO CHIUSO: TAR LAZIO E TAR CATANIA A FAVORE DEL “LEGITTIMO AFFIDAMENTO".
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A distanza di pochi giorni con due diverse pronunce, rispettivamente del TAR Sicilia sezione staccata di Catania, e della Sezione III bis, del TAR Lazio, il Giudice Amministrativo si è espresso in merito all’iter processuale avviato da alcuni studenti, i quali impugnavano gli atti con cui venivano esclusi dalla selezione per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, nonché Professioni Sanitarie di Tecniche di Radiologia Medica per Indagini.

Ambedue le decisioni, a fronte dell’eterogeneità delle vicende da cui originano, risultano in linea con l’orientamento più volte ribadito dal Consiglio di Stato, in ultimo con la sentenza n. 5263 del 25 luglio 2019, rendendo applicabile, alla materia oggetto del contendere, il principio richiamato dall’art. 4, comma 2 bis, del D.L n. 115/2005, secondo cui “conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.

Pur sottolineando le differenze con il caso di specie, ove i ricorrenti ottenevano l’ammissione ad un corso di laurea e non un’abilitazione professionale, entrambi i TAR ha ritenuto sussistente in capo agli stessi ricorrenti “una situazione di affidamento” meritevole di un “trattamento non dissimile a quello previsto dal sopra richiamato art. 4-bis”. Dunque, il Giudice Amministrativo ha posto a fondamento della propria decisione il percorso di studio effettuato dai ricorrenti, i quali avevano, nelle more della decisione di merito, superato un numero consistente di esami universitari ed ottenuto il passaggio ad anni successivi al primo.

Proprio in riferimento all’entità ed al numero degli esami si sostanziavano le differenze tra i due giudizi.

Nell’un caso, nelle more del giudizio, due ricorrenti su tre conseguivano validamente la laurea, la terza – pur nell’incertezza di un giudizio ancora pendente – portava avanti alacremente il proprio percorso di studi, conseguendo le materie sino al penultimo anno.

Nel caso sottoposto all’attenzione del TAR Catania, invece, il Collegio, richiamandosi ad alcune recenti pronunce rese sempre dal Consiglio di Stato (se. VI, nn. 2155/2019 e 2298/2014), ha ribadito la necessità che i giudici facciano ricorso alla “regola più giusta” da applicare al caso concreto, onde addivenire ad un contemperamento tra la normativa astrattamente applicabile e l’esigenza che da siffatta applicazione non scaturiscano “conseguenze incongruenti o asistematiche”. Tale precisazione in punto di giustizia sostanziale ha condotto alla pronuncia di improcedibilità con applicazione al caso di specie del precetto sopra richiamato di cui al co. 2 bis, dell’art. 4 (D.L. n.115/2005), pur non trattandosi di “conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo” così come previsto esplicitamente dalla norma.

Il Collegio del TAR Sicilia, infine, per avvalorare ulteriormente la propria tesi, ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 108 del 9 aprile 2009, ribadendo fermamente la necessità di “evitare che gli esami si svolgano inutilmente” e di tutelare “l’affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame”.

Dunque, superando i contrastanti orientamenti giurisprudenziali, i T.A.R. in questione hanno definitivamente stabilizzato la carriera accademica dei ricorrenti, evidenziando come il percorso di studi medio tempore compiuto abbia un peso specifico non sottovalutabile, nella misura in cui rappresenta la prova tangibile di poter utilmente prender parte ai Corsi di Studi per i quali avevano sostenuto il test di selezione, oggetto di impugnativa.

Assicurazione professionale collettiva imposta ai TSRM. Il T.A.R. Piemonte dichiara illegittima la scelta del Collegio Territoriale di Torino – Aosta – Alessandria di incorporare il costo del premio assicurativo all’interno della tassa di iscrizione.
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Con la sentenza n. 16/2019 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha dichiarato l’illegittimità, con conseguente annullamento, della deliberazione assunta in data 21 ottobre 2017 dall’Ordine Nazionale Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, nella parte in cui ha deciso di imporre a tutti i propri iscritti un sovrapprezzo alla tassa annuale di iscrizione, per “offrire obbligatoriamente” la polizza assicurativa prevista dalla legge Gelli.

Ripercorriamo i passaggi salienti della pronuncia in parola, la quale, prima ancora di esaminare nel merito le doglianze rivolte da un gruppo di TSRM iscritti al Collegio Territoriale di Torino – Aosta – Alessandria, ha ripercorso i fatti che fungono da sfondo alla vicenda oggetto di decisione.

Il Collegio Nazionale con la suddetta deliberazione del 21 Ottobre 2017, decideva di imporre a tutti i propri iscritti un sovrapprezzo alla tassa annuale di iscrizione all’albo per coprire il costo del premio dell’assicurazione professionale collettiva, stipulata dalla Federazione nazionale a favore dei propri iscritti e a quest’ultimi imposta.

Tale deliberazione aveva inevitabilmente suscitato i malumori delle Organizzazioni sindacali di Categoria e di buona parte degli stessi iscritti all’Ordine professionale.

Numerose, per quanto vane, le denunce di illegittimità pervenute al Collegio nazionale e le diffide rivolte anche ai Collegi territoriali al fine di provocare una rimeditazione della decisione assunta con la delibera del 21.10.2017.

A fronte di ciò, un gruppo di TSRM iscritti al Collegio Territoriale di Torino-Aosta-Alessandria, ha adito il T.A.R. Piemonte per chiedere l’annullamento della deliberazione de qua, nella parte in cui inglobava, in maniera inscindibile, il premio della polizza collettiva obbligatoria nella tassa annuale di iscrizione all’albo professionale.

Il giudizio si concludeva con la summenzionata sentenza n. 16/2019, emessa a seguito della camera di consiglio tenutasi in data 20 novembre 2018, con la quale il T.A.R. ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha incluso nella tassa annuale di iscrizione all’albo anche la quota pro capite del premio assicurativo della polizza collettiva stipulata dalla Federazione nazionale, imponendone il pagamento anche agli iscritti che non abbiano manifestato, in forma espressa o per fatti concludenti, la propria volontà di giovarsi di tale polizza.

A tale approdo il T.A.R. Piemonte addiveniva con una motivazione che appare immune da vizi logici e giuridici.

Il collegio giudicante, nell’esaminare il merito della vicenda (dopo aver rigettato tutte le eccezioni preliminari sollevate dai collegi resistenti), chiariva che “La questione essenziale oggetto del presente giudizio è, pertanto, quella di stabilire se il costo relativo al premio di una polizza assicurativa collettiva stipulata dalla Federazione o dall’Ordine possa farsi rientrare tra quelle necessarie al funzionamento di tali enti; il che a sua volta impone di indagare se la stipula di polizze professionali collettive obbligatorie, rientri tra le prerogative istituzionali di tali enti”.

Ebbene, in maniera nitida, il T.A.R. Piemonte ha dichiarato che in mancanza di una espressa previsione di legge che lo preveda e lo consenta, stipulare polizze professionali collettive obbligatorie non rientra tra le prerogative dell’Ordine/Federazione, con la conseguenza che il premio dell’assicurazione collettiva stipulata dalla Federazione nazionale non può rientrare nel concetto di spese necessarie al funzionamento dell’ente.

Interessante al riguardo la ricostruzione dell’iter giuridico seguito dal Giudice amministrativo, il quale, pur riconoscendo all’Ordine resistente il perseguimento di fini pubblici che esulano dalla tutela dei propri iscritti; pur riconoscendo allo stesso poteri di vigilanza sul corretto esercizio della professione sanitaria e di conseguenza il potere di verificare i doveri di ottemperanza dei singoli iscritti alla disciplina vigente in materia, ivi compresa quindi la facoltà di irrogare sanzioni disciplinari, in maniera incontrovertibile affermava che: “Ciò che non può ritenersi consentito, in mancanza di una espressa previsione normativa, è che gli ordini professionali e/o le relative Federazioni possano stipulare polizze professionali collettive imponendone obbligatoriamente l’adesione ai propri iscritti, anche solo indirettamente: ad esempio, come nel caso di specie, inserendone la quota di costo pro capite all’interno della tassa annuale di iscrizione all’albo, dovuta obbligatoriamente dagli iscritti a pena di sanzione disciplinare”.

Chiaro dunque il precetto affermato dal T.A.R. Piemonte - che come si evince dal tenore letterale dell’estratto trascritto, afferma l’estendibilità del principio di diritto poc’anzi richiamato a tutti gli ordini professionali -  il quale, in maniera perentoria e senza lasciar adito ad interpretazioni estensive, ha fermamente sottolineato come la legge non preveda alcun potere degli ordini professionali e delle relative Federazioni nazionali, di stipulare polizze professionali collettive “obbligatorie” nei confronti degli iscritti.

D’altronde, come già chiarito in premessa, prima ancora che intervenisse la sentenza in commento, non erano mancate denunce e diffide con cui veniva già rappresentato al Collegio nazionale dei TSRM quanto poi sancito dal Tribunale amministrativo del Piemonte, ossia che, la legge si limita ad attribuire agli Ordini professionali il potere di negoziare con le compagnie assicurative “le condizioni generali” delle polizze assicurative, da offrire “in convenzione ai propri iscritti” (art. 3, comma 5 lett. e) D.L. 13 agosto 2011 n. 138), non, quindi, il potere di stipulare direttamente le polizze assicurative in favore di tutti i propri iscritti, con previsione di adesione obbligatoria ed oneri economici a carico dei beneficiari.

Dunque, la pronuncia in parola ha chiarito come in capo agli Ordini professionali sussista, ex lege, esclusivamente il potere di concordare con le compagnie assicurative polizze-tipo da offrire in convenzione ai propri iscritti, ferma restando la libertà di questi ultimi di aderire a tali convenzioni, oppure di regolarsi altrimenti stipulando direttamente polizze individuali con altre compagnie assicurative di propria scelta e fiducia.

Ad ulteriore supporto degli assunti riportati poc’anzi, il T.A.R. Piemonte, esaminando la specifica vicenda oggetto di causa, ha altresì rappresentato un’ulteriore criticità, nella deliberazione assunta dal Collegio Nazionale dei TSRM, per ciò che concerne profili strettamente civilistici.

“Giova osservare al riguardo – si legge nella sentenza in commento– che ai sensi dell’art. 1372 cod. civ., “Il contratto ha forza di legge tra le parti “ e “ non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”; tra i casi previsti dalla legge in cui il contratto può produrre effetti rispetto ai terzi vi è quello del “contratto a favore di terzi” previsto e disciplinato dagli art. 1411 e ss. del codice civile; in forza di tale disciplina civilistica, la stipulazione in favore di un terzo è valida qualora lo stipulante vi abbia interesse; salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto per effetto della stipulazione in proprio favore e se dichiara di volerne profittare rende la stipulazione irrevocabile; nel caso, invece, di rifiuto del terzo di volerne profittare o in caso di revoca della stipulazione, la presentazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto”.

Da quanto sopra riportato appare incontrovertibile che secondo il principio civilistico dell’autonomia negoziale, così come modellato dalla giurisprudenza, la tipologia del contratto “a favore del terzo” può produrre esclusivamente effetti favorevoli nella sfera giuridica del terzo mentre non può mai determinare l’imposizione a suo carico di oneri ed obblighi, salvo che non risulti una diversa volontà, espressa o tacita, del beneficiario.

Nel caso in esame, invece, Il T.A.R. Piemonte ha ritenuto necessario chiarire che la polizza veniva stipulata dalla Federazione nazionale dei TSRM in qualità di “contraente”, mentre la copertura assicurativa veniva pattuita a beneficio di terzi assicurati e precisamente, a favore di tutti gli iscritti agli Albi di quei Collegi che avevano provveduto, entro la scadenza del 31.12.2017, alla delibera dell’avvio del predetto programma assicurativo; di conseguenza, il premio assicurativo annuale posto a carico della Federazione nazionale sarebbe stato calcolato sul numero dei TSRM iscritti agli Albi di quei Collegi che avevano aderito al programma assicurativo.

“Senonchè - continua il T.A.R. Piemonte nella pronuncia in esame- con il provvedimento impugnato adottato dall’Ordine interprovinciale, il costo della predetta polizza collettiva, ossia l’onere economico del pagamento del premio assicurativo, è stato riversato sui singoli professionisti iscritti all’albo; e tale effetto è stato realizzato, indirettamente, includendo il costo pro capite della polizza all’interno della tassa annuale di iscrizione all’albo, dovuta dai singoli iscritti a pena di sanzioni disciplinari”.

La scelta del Collegio nazionale dei TSRM, dunque, sottolinea il T.A.R. Piemonte, risulta però incompatibile con la struttura della disposizione codicistica che disciplina il contratto a favore del terzo, riportata poc’anzi, né, nel caso di specie, è ipotizzabile che i singoli professionisti possano sottrarsi al pagamento del premio della polizza collettiva, inscindibilmente inglobato nella tassa annuale di iscrizione all’albo, perché ciò costituirebbe un illecito disciplinare né, tantomeno, è possibile che i professionisti possano declinare l’iscrizione all’albo professionale, posto che quest’ultima è condizione legale per l’esercizio dell’attività professionale stessa.

In relazione alla vicenda de qua, la sentenza in commento ha dunque chiarito che, in primis, non esistono nel nostro ordinamento disposizioni normative che attribuiscano a qualsivoglia Ordine professionale il potere di imporre una polizza assicurativa collettiva obbligatoria ai propri iscritti ed altresì che, non appare conforme al sistema normativo, ed è quindi illegittimo, addossare al singolo iscritto l’onere economico di una polizza assicurativa stipulata dall’Ordine o dalla Federazione, alla quale egli non abbia aderito espressamente o tacitamente.

Nel frattempo, in attesa di risvolti sulla vicenda in esame quali la proposizione di appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 16/2019, si attende di conoscere l’esito di analogo giudizio ad oggi pendente pendente presso il T.A.R. Lazio.

TAR PALERMO: NON CADONO TUTTE LE GRADUATORIE PER IL BONUS
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In data 5 dicembre 2013 il Tar per la Sicilia, Palermo, I Sezione, con ordinanza n. 791/2013 ha ritenuto, in merito ad un ricorso per l’accesso ai corsi di laurea in professioni sanitarie, di dichiarare la fondatezza dello stesso.