ASN: Il TAR accoglie sulla I° fascia, ordina la rivalutazione e condanna alle spese del giudizio l’Amministrazione.
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La questione concerne l’impugnazione dei provvedimenti inerenti una procedura di abilitazione scientifica nazionale definita negativamente per il candidato a seguito di una votazione dei Commissari conclusasi 3 a 2.

Il giudizio collegiale è stato ritenuto dal TAR non sufficiente in quanto frutto di una chiara ripetizione del contenuto dei giudizi individuali di due soli commissari con violazione dell’art. 3 del D.M. 120/2016 e dell’art.8 del D.P.R. 95/2016.

La valutazione dei commissari favorevoli veniva obliterata nella motivazione del giudizio collegiale e a parere della nostra difesa ciò non si conciliava con la natura personale delle singole valutazioni; infatti la discussione collegiale non può mai prescindere dall’apporto individuale di ogni singolo commissario. Veniva così censurato in modo particolareil giudizio individuale dei uno dei tre commissari che aveva fornito il giudizio negativo, mettendo in luce come non venissero considerate diverse pubblicazioni da un lato, e dall’altro come il giudizio fosse particolarmente sintetico.

Gli “appunti” del terzo commissario apparivano particolarmente stereotipati, così come il giudizio generico sulla ripetitività delle riflessioni, delle imprecisioni ecc. In tal modo non è stato possibile ripercorrere gli argomenti logici che avevano portato il commissario “decisivo” a ritenere la non idoneità.

Il ricorrente produceva in giudizio delle perizie che il TAR ha tenuto in debita considerazione anche in virtù mancata contestazione avversaria.

In una articolata, ma ben scritta, sentenza a livello teorico, il collegio del TAR del Lazio ha esaminato tutti i motivi della difesa, non tanto per la singola rilevanza, ma in quanto vi era una complessiva consistenza tra i vari motivi volti a dimostrare la carenza di istruttoria e di motivazione; il tutto motivando anche sulle perizie in atti che valutavano eccellenti i prodotti del ricorrente, pronunciandosi altresì sulla mancata contestazione avversaria.

Interessante e degno di attenzione è il giudizio espresso in sentenza sull’abnorme divergenza di giudizio tra i vari commissari; il TAR sul punto rileva come non si possa far prevalere il giudizio del commissario “decisivo”, in quanto troppo generico.

In questo modo la valutazione negativa “decisiva” è stata poco approfondita; la stessa non era integrabile con i giudizi più critici e con la valutazione complessiva svolta in sede di giudizio collegiale.

Per tali motivi il TAR ha accolto il ricorso del nostro ricorrente, annullando gli atti impugnati ed ordinando all’Amministrazione di rivalutare il candidato con una nuova commissione composta da differenti commissari e condannando alle spese del giudizio la P.A.

Concorso a 200 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. IlTAR del Lazio accoglie le doglianze, un "cuore" nel compito in determinati casi può non essere un segno di riconoscimento.
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Il TAR Lazio accoglie il ricorso avanzato dal nostro Studio Legale disponendo la correzione della prova scritta di una candidata che era stata esclusa dalla procedura concorsuale a causa dell’apposizione, nella mala copia di uno degli elaborati, di due “cuoricini” valutati dalla Commissione come segni di riconoscimento.

L’On.le Collegio, richiamando la granitica giurisprudenza in materia, afferma che: “(…) al fine di configurare la presenza di un segno grafico in un elaborato come segno di riconoscimento, la particolarità deve assumere “un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta” (cfr. Tar Lazio, III, 3 marzo 2020, n. 2770)”.

La candidata difatti, nel caso di specie, si serviva dell’utilizzo di due “cuoricini” nella redazione della mala copia dell’elaborato al fine di rendere immediatamente riconoscibile, al momento della trascrizione in “bella copia”, la ricostruzione dei passaggi effettuati, nonché l’ordine degli stessi ed evitare inoltre un notevole dispendio di tempo.

Lo Studio Legale ha, sin dall’inizio della vicenda, rappresentato come i simboli utilizzati ed apposti nel compito dalla candidata fossero dei meri rimandi tra le varie correzioni e rielaborazioni del testo iniziale che veniva successivamente trascritto in “bella” secondo l’esatto ordine dato nella “mala copia”.

A tal proposito, il TAR Lazio riporta: “dal raffronto tra la “brutta copia” e la “bella copia” dell’elaborato della ricorrente pare potersi desumere che l’utilizzo dei “cuoricini” da parte della stessa (…) sia stato funzionale alla redazione del testo da parte della ricorrente; l’utilizzo di tale simbolo (…) non pare prima facie potersi qualificare come oggettivamente e incontestabilmente anomalo”.

L’On.le Collegio supporta ed accoglie le doglianze prospettate dalla difesa ritenendo di dover accogliere la domanda cautelare disponendo la correzione, della prova oggetto di contestazione, da parte di una commissione diversa da quella che ha espresso l’esclusione impugnata.

 

Studentessa bocciata in I^ media: il TAR annulla il provvedimento di non ammissione alla classe successiva.
Pubblicato in Istruzione

Il TAR Lazio accoglie il ricorso avanzato dal nostro Studio Legale disponendo l’annullamento del provvedimento che deliberava la non ammissione alla classe successiva di un’alunna di I^ media la cui bocciatura era stata esclusivamente motivata sul non raggiungimento della sufficienza in tutte le materie. In particolare la studentessa aveva una insufficienza grave e 5 insufficienze lievi.

Il Consiglio di classe limitava la propria valutazione ai voti numerici ed ometteva di considerare che durante l’anno scolastico l’alunna aveva migliorato i suoi voti in molte materie, oltre che il suo comportamento nei confronti dei compagni e degli insegnanti.

Il TAR del Lazio, richiamando la giurisprudenza di secondo grado, ha ritenuto che “la non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve essere considerata un’eccezione, dato che anche quando si registri un’insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non ammissione non è automatica ma “può” essere deliberata con adeguata motivazione”.

Con parole forti ma giuste l’On.le Collegio di primo grado ha poi proseguito affermando che “in via di sintesi, avendo il legislatore sostanzialmente elevato a regola la promozione per “le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado”, la non ammissione alla classe successiva, anche a fronte di un quadro sull’andamento scolastico critico (…) deve essere assistito da una più pregnante motivazione, che non si limiti semplicemente a trarre le conclusioni e a dare contezza della “parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”, dato che (…) quest’ultima ne costituisce un presupposto, ma non può essere la ragione determinante a fondamento della delibera di non ammissione alla classe successiva”.

Nel caso di specie, si è omesso dunque di formulare, in maniera espressa ed intellegibile, il giudizio prognostico sulla sussistenza o meno di concrete possibilità per il minore di recuperare il deficit di apprendimento riscontrato, colmandolo eventualmente nel corso del successivo anno scolastico.

Il giudizio, quindi, va svolto avendo riguardo al grado di insufficienza del deficit stesso, ritraibile dai voti assegnati al minore nelle singole discipline, alla sua complessiva entità e incidenza, al miglioramento che l’alunna ha fatto registrare tra il primo e il secondo quadrimestre (l’alunna appariva infatti aver migliorato i voti in 7 materie, recuperando 2 insufficienze gravi e 3 insufficienze lievi), oltre ad un adeguato apprezzamento della situazione di partenza da cui muoveva ad inizio anno (definita globalmente lacunosa).

Nell’ambito di tale giudizio prognostico, che si fonda anche sull’apprezzamento dei progressi registrati nell’anno, rilevano altresì le possibilità di recupero concretamente offerte all’alunno, sia tramite l’attivazione di percorsi specifici, sia tramite la possibilità di verifiche periodiche.

La difesa ha messo in luce come in una materia emergesse un’insufficienza sulla base di sole tre prove svolte, peraltro, tra fine febbraio e fine marzo senza che intervenissero successivamente ulteriori verifiche.

Nel riportare il difetto motivazionale e la violazione delle stesse circolari ministeriali, il Collegio ha correttamente rilevato come il giudizio di non amissione alla classe successiva non debba essere considerato quale provvedimento afflittivo o sanzionatorio, rappresentando piuttosto un atto con finalità educative e formative, che si sostanzia nell’accertamento della necessità di rafforzare le proprie competenze ed abilità per affrontare “senza sofferenza e maggiori possibilità di piena maturazione culturale l’ulteriore corso degli studi” (cfr. Cons. Stato, n. 9413 del 2010). Tale giudizio, che costituisce espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica che spetta al solo Consiglio di classe, diviene tuttavia censurabile in sede di legittimità dal Giudice Amministrativo nei limiti del difetto di motivazione, della carenza di istruttoria e dell’illogicità manifesta.

Il TAR del Lazio conclude accogliendo sul difetto di motivazione ed annullando il provvedimento di non ammissione per non aver offerto sufficiente evidenza delle ragioni poste a sostegno della indispensabilità della reiterazione dell’esperienza formativa nella classe prima, allo scopo di promuovere e consolidare gli apprendimenti ancora insufficienti. Mancava infatti quella valutazione complessiva dell’andamento scolastico dell’allieva che, anche tenuto conto della condotta mostrata, dei progressi registrati e delle azioni di recupero poste in essere, sulla base di una corretta interpretazione delle norme, deve caratterizzare la scuola dell’obbligo e concretizzarsi in un esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero dell’alunna in u più ampio periodo.

Non si può non concludere senza apprezzare, anche nel caso di specie, l’efficienza e l’efficacia della giustizia amministrativa ed in modo particolare della Sezione III bis. Difatti, il Collegio laziale in sede feriale, con Presidente Dott. Emiliano Raganella ed estensore Dott. Ciro Daniele Piro, ha introitato la causa per la decisione redigendo e pubblicando immediatamente sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. stilando un preciso ed articolato provvedimento giudiziario oculato.

 

 

Errore di fatto revocatorio: il Consiglio di Stato accoglie la nostra tesi e salva l’ammissione al concorso 2016 degli Insegnanti Tecnico Pratici
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Il Consiglio di Stato, con un’articolata sentenza, ripercorrendo gli angusti spazi delle ipotesi di accesso alla revocazione, ha accolto il ricorso degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, name founder dello studio Bonetti & Delia, evitando il licenziamento di una ventina di Insegnanti Tecnico Pratici, ammessi a partecipare al concorso 2016 per effetto di provvedimenti cautelari.

Il “concorsone 2016”, come ricorderete, è stato il primo esclusivamente riservato agli insegnati abilitati in ottemperanza alla riforma della c.d. “Buona Scuola” appena entrata in vigore nel 2015.

Tale scelta del Legislatore aveva escluso ogni possibilità di partecipazione non solo a tutti i soggetti che avevano scelto di non abilitarsi ma, soprattutto, a coloro i quali, dopo aver ottenuto il titolo di accesso all’insegnamento, non avevano avuto alcuna possibilità di partecipare a percorsi di abilitazione in quanto lo Stato italiano non ne aveva creati.

In giudizio, nell’ambito delle migliaia di ammissioni che per quel concorso siamo riusciti ad ottenere, avevamo dimostrato l’illogicità e l’irragionevolezza di tale previsione normativa ove non interpretata nel senso di non consentire l’ammissione a chi, quell’abilitazione, non l’aveva potuta conseguire in ragione dell’inesistenza di canali abilitanti frattanto banditi.

“Il presupposto logico e giuridico-formale ineludibile perché risulti corretto l’assunto testé enunciato (e cioè la legittimità di un concorso ordinario riservato agli abilitati) è costituito dalla circostanza di fatto che, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia stato attivato e portato a compimento quantomeno un percorso abilitativo c.d. “ordinario” – ossia aperto all’accesso di chiunque sia munito del prescritto titolo di studio (e a prescindere dal fatto che costui abbia, o meno, svolto attività di insegnamento a titolo precario) – giacché, altrimenti, la selezione (almeno in riferimento alle classi di concorso per cui difetti tale implicito, ma indispensabile, presupposto fattuale) finirebbe con l’atteggiarsi concretamente come concorso riservato (in spregio non solo, e non tanto, del cit. art. 97, III comma, Cost.; ma anche, e soprattutto, della dichiarata ed effettivamente riscontrabile voluntas legis).

Per le classi di concorso per cui non sia stato effettivamente possibile conseguire l’abilitazione senza aver svolto un periodo di precariato (ossia quelle per le quali tale conseguimento sia stato concretamente possibile solo in esito a percorsi abilitanti c.d. “speciali”, cioè riservati a chi abbia svolto un determinato periodo di servizio come insegnante precario: quali, e.g., i c.d. P.A.S., cui è controverso tra le parti se la ricorrente avesse avuto, o meno, titolo per accedere) il concorso solo formalmente si qualificherebbe come pubblico, ma in realtà si atteggerebbe come riservato ai docenti precari che, soli, abbiano potuto conseguire l’abilitazione per la specifica classe di concorso.

Alla stregua di quanto sin qui detto, che – senza alcun bisogno di sollevare q.l.c. della normativa primaria di riferimento, giacché essa ben si presta ad essere interpretata nei sensi di cui appresso: non solo in senso costituzionalmente più orientato, ma altresì in senso più conforme alla dichiarata (ed effettivamente riscontrata) voluntas legis, che effettivamente è quella del superamento del precariato come canale unico o preferenziale di accesso all’insegnamento (risultato inattingibile ove non si consentisse mai la partecipazione al concorso anche a prescindere dall’aver svolto servizio precario) – è ben possibile coniugare il possesso dell’abilitazione, quale requisito ordinariamente necessario per partecipare al concorso di cui all’art. 400 cit., con l’esigenza esegetica (di cui si è già detto) di non “riservare” per alcuna classe di concorso la partecipazione ai soli precari (o ex precari), mediante una corretta applicazione anche al concorso di cui qui trattasi del successivo art. 402 del cit. D.Lgs. n. 297/1994. Detta norma primaria, direttamente correlata a quella che disciplina lo svolgimento del concorso di cui trattasi (ossia l’art. 400 del medesimo D.Lgs.), dispone che “fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l’insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore” (tra i quali ultimi rientra il caso degli I.T.P., di cui qui trattasi)”.

Nel caso dei ricorrenti, invece, il Consiglio di Stato, nella sentenza che si chiedeva di revocare, aveva “delibato la propria posizione come se si trattasse di soggetti appartenenti al genus dei docenti non abilitati anziché alla species, pur all’interno dello stesso genus, degli ITP, ai quali prima del concorso ordinario in discorso, sarebbe stato reso impossibile abilitarsi “.

Il Consiglio di Stato, dopo una complessa premessa sulle peculiarità del giudizio di revocazione, ha ritenuto esistente l’errore di fatto revocatorio.

Il Consiglio di Stato, con un’articolata sentenza, ripercorrendo gli angusti spazi delle ipotesi di accesso alla revocazione, ha accolto il ricorso degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, name founder dello studio Bonetti & Delia, evitando il licenziamento di una ventina di Insegnanti Tecnico Pratici, ammessi a partecipare al concorso 2016 per effetto di provvedimenti cautelari.

Il “concorsone 2016”, come ricorderete, è stato il primo esclusivamente riservato agli insegnati abilitati in ottemperanza alla riforma della c.d. “Buona Scuola” appena entrata in vigore nel 2015.

Tale scelta del Legislatore aveva escluso ogni possibilità di partecipazione non solo a tutti i soggetti che avevano scelto di non abilitarsi ma, soprattutto, a coloro i quali, dopo aver ottenuto il titolo di accesso all’insegnamento, non avevano avuto alcuna possibilità di partecipare a percorsi di abilitazione in quanto lo Stato italiano non ne aveva creati.

In giudizio, nell’ambito delle migliaia di ammissioni che per quel concorso siamo riusciti ad ottenere, avevamo dimostrato l’illogicità e l’irragionevolezza di tale previsione normativa ove non interpretata nel senso di non consentire l’ammissione a chi, quell’abilitazione, non l’aveva potuta conseguire in ragione dell’inesistenza di canali abilitanti frattanto banditi.

“Il presupposto logico e giuridico-formale ineludibile perché risulti corretto l’assunto testé enunciato (e cioè la legittimità di un concorso ordinario riservato agli abilitati) è costituito dalla circostanza di fatto che, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia stato attivato e portato a compimento quantomeno un percorso abilitativo c.d. “ordinario” – ossia aperto all’accesso di chiunque sia munito del prescritto titolo di studio (e a prescindere dal fatto che costui abbia, o meno, svolto attività di insegnamento a titolo precario) – giacché, altrimenti, la selezione (almeno in riferimento alle classi di concorso per cui difetti tale implicito, ma indispensabile, presupposto fattuale) finirebbe con l’atteggiarsi concretamente come concorso riservato (in spregio non solo, e non tanto, del cit. art. 97, III comma, Cost.; ma anche, e soprattutto, della dichiarata ed effettivamente riscontrabile voluntas legis).

Per le classi di concorso per cui non sia stato effettivamente possibile conseguire l’abilitazione senza aver svolto un periodo di precariato (ossia quelle per le quali tale conseguimento sia stato concretamente possibile solo in esito a percorsi abilitanti c.d. “speciali”, cioè riservati a chi abbia svolto un determinato periodo di servizio come insegnante precario: quali, e.g., i c.d. P.A.S., cui è controverso tra le parti se la ricorrente avesse avuto, o meno, titolo per accedere) il concorso solo formalmente si qualificherebbe come pubblico, ma in realtà si atteggerebbe come riservato ai docenti precari che, soli, abbiano potuto conseguire l’abilitazione per la specifica classe di concorso.

Alla stregua di quanto sin qui detto, che – senza alcun bisogno di sollevare q.l.c. della normativa primaria di riferimento, giacché essa ben si presta ad essere interpretata nei sensi di cui appresso: non solo in senso costituzionalmente più orientato, ma altresì in senso più conforme alla dichiarata (ed effettivamente riscontrata) voluntas legis, che effettivamente è quella del superamento del precariato come canale unico o preferenziale di accesso all’insegnamento (risultato inattingibile ove non si consentisse mai la partecipazione al concorso anche a prescindere dall’aver svolto servizio precario) – è ben possibile coniugare il possesso dell’abilitazione, quale requisito ordinariamente necessario per partecipare al concorso di cui all’art. 400 cit., con l’esigenza esegetica (di cui si è già detto) di non “riservare” per alcuna classe di concorso la partecipazione ai soli precari (o ex precari), mediante una corretta applicazione anche al concorso di cui qui trattasi del successivo art. 402 del cit. D.Lgs. n. 297/1994. Detta norma primaria, direttamente correlata a quella che disciplina lo svolgimento del concorso di cui trattasi (ossia l’art. 400 del medesimo D.Lgs.), dispone che “fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l’insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore” (tra i quali ultimi rientra il caso degli I.T.P., di cui qui trattasi)”.

Nel caso dei ricorrenti, invece, il Consiglio di Stato, nella sentenza che si chiedeva di revocare, aveva “delibato la propria posizione come se si trattasse di soggetti appartenenti al genus dei docenti non abilitati anziché alla species, pur all’interno dello stesso genus, degli ITP, ai quali prima del concorso ordinario in discorso, sarebbe stato reso impossibile abilitarsi “.

Il Consiglio di Stato, dopo una complessa premessa sulle peculiarità del giudizio di revocazione, ha ritenuto esistente l’errore di fatto revocatorio.

Errore di fatto revocatorio: il Consiglio di Stato accoglie la nostra tesi e salva l’ammissione al concorso 2016 degli Insegnanti Tecnico Pratici
Pubblicato in La voce del diritto

Il Consiglio di Stato, con un’articolata sentenza, ripercorrendo gli angusti spazi delle ipotesi di accesso alla revocazione, ha accolto il ricorso degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, name founder dello studio Bonetti & Delia, evitando il licenziamento di una ventina di Insegnanti Tecnico Pratici, ammessi a partecipare al concorso 2016 per effetto di provvedimenti cautelari.

Il “concorsone 2016”, come ricorderete, è stato il primo esclusivamente riservato agli insegnati abilitati in ottemperanza alla riforma della c.d. “Buona Scuola” appena entrata in vigore nel 2015.

Tale scelta del Legislatore aveva escluso ogni possibilità di partecipazione non solo a tutti i soggetti che avevano scelto di non abilitarsi ma, soprattutto, a coloro i quali, dopo aver ottenuto il titolo di accesso all’insegnamento, non avevano avuto alcuna possibilità di partecipare a percorsi di abilitazione in quanto lo Stato italiano non ne aveva creati.

In giudizio, nell’ambito delle migliaia di ammissioni che per quel concorso siamo riusciti ad ottenere, avevamo dimostrato l’illogicità e l’irragionevolezza di tale previsione normativa ove non interpretata nel senso di non consentire l’ammissione a chi, quell’abilitazione, non l’aveva potuta conseguire in ragione dell’inesistenza di canali abilitanti frattanto banditi.

“Il presupposto logico e giuridico-formale ineludibile perché risulti corretto l’assunto testé enunciato (e cioè la legittimità di un concorso ordinario riservato agli abilitati) è costituito dalla circostanza di fatto che, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia stato attivato e portato a compimento quantomeno un percorso abilitativo c.d. “ordinario” – ossia aperto all’accesso di chiunque sia munito del prescritto titolo di studio (e a prescindere dal fatto che costui abbia, o meno, svolto attività di insegnamento a titolo precario) – giacché, altrimenti, la selezione (almeno in riferimento alle classi di concorso per cui difetti tale implicito, ma indispensabile, presupposto fattuale) finirebbe con l’atteggiarsi concretamente come concorso riservato (in spregio non solo, e non tanto, del cit. art. 97, III comma, Cost.; ma anche, e soprattutto, della dichiarata ed effettivamente riscontrabile voluntas legis).

Per le classi di concorso per cui non sia stato effettivamente possibile conseguire l’abilitazione senza aver svolto un periodo di precariato (ossia quelle per le quali tale conseguimento sia stato concretamente possibile solo in esito a percorsi abilitanti c.d. “speciali”, cioè riservati a chi abbia svolto un determinato periodo di servizio come insegnante precario: quali, e.g., i c.d. P.A.S., cui è controverso tra le parti se la ricorrente avesse avuto, o meno, titolo per accedere) il concorso solo formalmente si qualificherebbe come pubblico, ma in realtà si atteggerebbe come riservato ai docenti precari che, soli, abbiano potuto conseguire l’abilitazione per la specifica classe di concorso.

Alla stregua di quanto sin qui detto, che – senza alcun bisogno di sollevare q.l.c. della normativa primaria di riferimento, giacché essa ben si presta ad essere interpretata nei sensi di cui appresso: non solo in senso costituzionalmente più orientato, ma altresì in senso più conforme alla dichiarata (ed effettivamente riscontrata) voluntas legis, che effettivamente è quella del superamento del precariato come canale unico o preferenziale di accesso all’insegnamento (risultato inattingibile ove non si consentisse mai la partecipazione al concorso anche a prescindere dall’aver svolto servizio precario) – è ben possibile coniugare il possesso dell’abilitazione, quale requisito ordinariamente necessario per partecipare al concorso di cui all’art. 400 cit., con l’esigenza esegetica (di cui si è già detto) di non “riservare” per alcuna classe di concorso la partecipazione ai soli precari (o ex precari), mediante una corretta applicazione anche al concorso di cui qui trattasi del successivo art. 402 del cit. D.Lgs. n. 297/1994. Detta norma primaria, direttamente correlata a quella che disciplina lo svolgimento del concorso di cui trattasi (ossia l’art. 400 del medesimo D.Lgs.), dispone che “fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l’insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore” (tra i quali ultimi rientra il caso degli I.T.P., di cui qui trattasi)”.

Nel caso dei ricorrenti, invece, il Consiglio di Stato, nella sentenza che si chiedeva di revocare, aveva “delibato la propria posizione come se si trattasse di soggetti appartenenti al genus dei docenti non abilitati anziché alla species, pur all’interno dello stesso genus, degli ITP, ai quali prima del concorso ordinario in discorso, sarebbe stato reso impossibile abilitarsi “.

Il Consiglio di Stato, dopo una complessa premessa sulle peculiarità del giudizio di revocazione, ha ritenuto esistente l’errore di fatto revocatorio.

#Mancata conferma di interesse #Decadenza dalla graduatoria - Il TAR dichiara la cessazione della materia del contendere dopo l’accoglimento cautelare, volto al reinserimento nella graduatoria nazionale di Medicina e Chirurgia 2022/2023.
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Dopo aver ottenuto un primo accoglimento cautelare con decreto monocratico confermato poi in sede collegiale, il nostro Studio Legale ha ottenuto una pronuncia definitiva di cessata materia del contendere da parte dei Giudici del TAR del Lazio, volta al reinserimento nella graduatoria nazionale di Medicina e Chirurgia di una studentessa figurante come “rinunciataria”, in quanto sostanzialmente decaduta dalla graduatoria.

La studentessa dopo aver superato brillantemente il test si accingeva ad immatricolarsi nell’Ateneo presso cui era prenotata. Tuttavia, essendo già iscritta ad altro corso di studi per conservare la carriera le veniva richiesto di effettuare le procedure di trasferimento anziché una nuova immatricolazione. Nelle more dell’iter burocratico di trasferimento, la studentessa decadeva dalla graduatoria per la mancata conferma di interesse e le veniva successivamente impedito di iscriversi.  
Attraverso il nostro studio legale la ricorrente ha impugnato tale diniego al TAR, che con decreto monocratico ha accolto le doglianze della studentessa. Sulla mancata conferma di interesse infatti il decreto ha specificato ulteriormente che “Considerato tuttavia che tal clausola di chiusura, dev’esser applicata secondo ragionevolezza, in base, cioè, alle peculiari vicende personali che giustifichino, con adeguata motivazione, talune e rigorosamente verificate posizioni peculiari; Considerato al riguardo che, tra tali posizioni, va annoverata quella, inerente alla ricorrente, in cui l’immatricolazione all’Ateneo optato e disponibile sia non già automatica (per cui detta decadenza opererebbe correttamente a fronte dell’inerzia del candidato inerte), bensì condizionata da ulteriori, necessari adempimenti richiesti da detto Ateneo ed occorrenti per perfezionare optimo jure la stessa immatricolazione; per questi motivi Accoglie l’istanza cautelare attorea “.

A seguito dell’accoglimento cautelare, l’amministrazione ha ottemperato al reinserimento in graduatoria della ricorrente la quale ha tempestivamente provveduto ad immatricolarsi a pieno titolo al corso di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia presso l’Ateneo ambito.
Riconoscendone i presupposti in fatto ed in diritto il decreto è stato poi confermato in sede collegiale.

Oggi con sentenza definitiva, la III sezione del TAR Lazio, prendendo atto dell’ottemperanza dell’amministrazione resistente e della successiva immatricolazione della studentessa, ha dichiarato la cessata materia del contendere.

 

Contenzioso “Sapienza” trasferimenti ad anni successivi al primo: il Consiglio di Stato accoglie gli appelli e rinvia al TAR per la fissazione del merito.
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Ormai è noto che il bando inerente ai “Trasferimenti ad anni successivi al primo” per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2022/2023 indetto da “Sapienza” Università di Roma è pervaso da una serie di illegittimità al pari delle plurime graduatorie pubblicate.

A tal riguardo, numerosi sono stati i ricorsi instaurati innanzi al TAR e, successivamente, innanzi al Consiglio di Stato al fine di tutelare i diritti e gli interessi dei candidati che partecipavano alla procedura concorsuale. Dall’inizio abbiamo ritenuto che il bando ledesse il diritto allo studio dei partecipanti a causa dei criteri di valutazione discriminatori previsti dalla lex specialis in violazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 1 del 2015.

Il Consiglio di Stato con ordinanza cautelare ha accolto le nostre doglianze sulla questione disponendo il rinvio della causa al TAR per la definizione della controversia nel merito.

Il Giudice di secondo grado rimette quindi alla valutazione del TAR la compatibilità dei criteri di valutazione previsti dalla lex specialis ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 1/2015 ipotizzando che tra i partecipanti alla procedura concorsuale vi sia stata una illegittima postergazione causata dall’erroneità dei criteri di valutazione adottati; questi ultimi difatti dovrebbero basarsi su dei criteri oggettivi positivamente apprezzabili quali, ad esempio, il numero degli esami sostenuti ed il numero di crediti formativi conseguiti come, del resto, lo Studio Legale sostiene fin dall’inizio della vicenda.

“I criteri di valutazione previsti dalla lex specialis sono posti in evidente contrasto con i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 1/2015 nonché in violazione della normativa comunitaria. La postergazione a cui si assiste oramai da mesi viola il diritto allo studio degli studenti lasciando che, questi ultimi, vengano selezionati e preferiti in base all’Ateneo di provenienza distinguendo a seconda che lo stesso sia pubblico o privato e che si trovi in Italia od all’estero. Questo modus operandi penalizza gli studenti più meritevoli che si vedono preferire candidati in posizione deteriore per il solo fatto di provenire da un Ateno pubblico; paradossale che si preferisca il criterio della provenienza a discapito di quello del merito.

Altrettanto grave è la totale ed assoluta mancanza dei verbali di valutazione delle domande pervenute all’Amministrazione che non consente in alcun modo ai partecipanti di avere cognizione dei motivi sottesi alla loro esclusione; basti peraltro pensare a quanto affermato dallo stesso Ateneo che scientemente decideva di non redigere una scheda di valutazione per ogni candidato. Detto comportamento si verificava anche per la successiva graduatoria. 

Spero che il TAR possa fare chiarezza e mettere un punto alla vicenda che da mesi tiene sospesi centinaia di studenti” commenta l’Avv. Michele Bonetti, fondatore dell’omonimo Studio Legale Bonetti & Delia.

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GPS e titoli esteri: aggiornamenti sul contenzioso ed ultime novità.
Pubblicato in Istruzione

Con Decreto Legge del 22 aprile 2023 n. 44 il Governo ha deciso di promuovere, anche per il 2023/2024, le nomine in ruolo da I fascia delle GPS sul “sostegno”, sui posti che residuano a seguito delle convocazioni da GAE e GM.

Il D.L. contiene importanti novità anche con riguardo agli insegnanti abilitati e specializzati all’estero, inseriti in GPS con riserva in quanto in attesa del riconoscimento del titolo conseguito.

In merito a quest’ultimo aspetto, prima di analizzare la modifica apportata dal Decreto Legge, appare necessario un breve cenno alla situazione precedente all’emanazione dello stesso.

In primis, si ricorda l’art. 7, comma 4, dell’O.M. 112/2022 di aggiornamento delle GPS, prevedeva che: “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”.

Con la citata previsione il Ministero impediva ai docenti in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero, di effettuare un inserimento utile alla stipula di contratti. Si determinava in tal modo una totale esclusione degli stessi dalle procedure di assunzione da I fascia GPS.

Tale preclusione ha dato luogo ad un cospicuo contenzioso volto all’annullamento di tale clausola che, nella sostanza, rendeva meramente cartolare l’inserimento in graduatoria dei docenti e svuotava di ogni validità di titolo posseduto.

Parallelamente proseguivano le azioni riguardanti il riconoscimento dei titoli esteri, che hanno visto il proliferare di nuove pronunce tanto da parte della Giurisprudenza Amministrativa quanto da parte della Magistratura Ordinaria.

Con le pronunce del 28 e 29 dicembre 2022 emanate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si sanciva l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere al riconoscimento dei titoli di abilitazione e/o specializzazione conseguiti all’estero senza apporre limite alcuno alla libertà di circolazione e di stabilimento all’interno dell’U.E.

Nonostante i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria che demolivano punto per punto le tesi ministeriali indicando come procedere nel riconoscimento dei titoli esteri, il MIM, in data 17 marzo 2023, pubblicava il decreto n. 51/2023 con il quale si disponeva la “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’art. 10 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 6 maggio 2022, n. 112”.

Come previsto dalla citata Ordinanza Ministeriale, nelle more della ricostruzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate GI, potevano richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto, i soggetti che avevano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2023.

Tra gli insegnanti che potevano presentare tale domanda erano compresi anche coloro che avevano conseguito il titolo di abilitazione o specializzazione sul sostegno all’estero qualora il titolo fosse stato riconosciuto in Italia.

Diversamente, nel caso in cui il titolo non fosse stato ancora riconosciuto, l’insegnante poteva essere inserito solo con riserva con la conseguenza, in aderenza all’O.M. 112/2022, di non poter stipulare incarichi né a tempo determinato né a tempo indeterminato. Detti insegnanti, dunque, venivano trattati alla stregua dei non abilitati sebbene siano in possesso del titolo richiesto.

Come anticipato, le determinazioni ministeriali si ponevano in contrasto con quanto stabilito dall’A.P. del Consiglio di Stato e il Decreto n. 51/2023, richiamava integralmente quanto disposto dell’O.M. 112/2022 che ha dato luogo ad un notevole contenzioso volto a tutelare la posizione di coloro che hanno conseguito titoli di abilitazione e specializzazione sul sostegno all’estero già da tempo ma che, a causa dei ritardi del Ministero, rimanevano esclusi dalle convocazioni.

In tale contesto, il 14 aprile 2023 il Consiglio di Stato accoglieva con sentenza i ricorsi patrocinati dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia dichiarando, per la prima volta, la giurisdizione del giudice Amministrativo in relazione al contenzioso per la rimozione della “riserva” nella I fascia GPS per gli insegnanti con titoli esteri ancora in attesa di riconoscimento.

I ricorrenti avevano agito in giudizio proprio poiché lesi dalla clausola contenuta nell’art. 7, comma 4, lettera e), della O.M. n. 112/2022 che non consentiva loro la stipula di contratti da I fascia GPS.

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Come anticipato, con Decreto Legge del 22 aprile 2023 n. 44 il Governo ha deciso di promuovere anche per il 2023/2024 le assunzioni da GPS prima fascia sostegno per i posti che residuano dopo le assunzioni effettuate da tutte le altre graduatorie (ovverosia GAE e GM) e contiene peraltro, una misura che riguarda specificamente gli abilitati e gli specializzati sul sostegno all’estero inseriti in GPS con riserva ed in attesa del riconoscimento del titolo conseguito.

In merito a quest’ultimo aspetto si sottolinea come l’art. 5, comma 13, stabilisce che “per l’a.a. 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze […] con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso”.

Nasce, dunque, un elenco aggiuntivo apposito e gli insegnanti ivi inseriti potranno sottoscrivere solo contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, rimanendo esclusi dalla possibilità di stipulare i contratti a tempo indeterminato diversamente da quanto avviene, invece, per gli insegnanti inseriti pleno iure.

Se il titolo conseguito all’estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto a tempo determinato stipulato, il rapporto di lavoro prosegue; diversamente, se interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

Come anticipato, agli insegnanti inseriti in questo elenco, possono stipulare solo contratti a termine. Difatti il comma 16 del predetto art. 5 si legge: “Ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5”, ovverosia l’assunzione da I fascia GPS finalizzata alla conversione del contratto a tempo determinato in tempo indeterminato dopo il superamento dell’anno di prova.

Inoltre, laddove residuino, al termine delle nomine effettuate dalla GPS sostegno della provincia di riferimento, posti da assegnare, sarà attivata una procedura analoga alla “call-veloce” aperta ai docenti inseriti a pieno titolo in prima fascia e elenchi aggiuntivi di altre provincie. Anche da questa procedura gli insegnanti in attesa di riconoscimento del titolo rimangono esclusi.

Il predetto Decreto è illegittimo, in quanto la disposizione sull’inserimento “in coda” degli insegnanti inseriti in graduatoria con riserva è discriminatoria e contraddittoria poiché garantisce loro un diritto all’assunzione diminuito, oltreché posta in violazione dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria.

Dunque, l’O.M. n. 112/2022 nonché il Decreto n. 51/2023 e, da ultimo, il Decreto n. 44/2023 rimangono lesivi per tutti gli insegnanti abilitati e specializzati all’estero in attesa del riconoscimento del titolo e, pertanto, i detti decreti dovranno essere impugnati dinanzi al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto n.51/2023 del 17 marzo 2023.

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In data 2 maggio 2023 è stato pubblicato il bando del Comando dell’Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 3.763 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale.

Tra i requisiti d’accesso previsti c’è anche quello di non aver superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno di età.

Possono infatti partecipare ai sensi dell’art. 2, punto 2 del bando in parola i cittadini italiani che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4:

1.siano volontari in ferma prefissata in servizio da almeno sei mesi con età non superiore a ventotto anni;

2.siano volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4), che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio, con età non superiore a ventotto anni;

3.i cittadini italiani che in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo comma 4, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno di età (…)

Riteniamo che l’abbassamento del limite di età da 28, a 26 sino a 24 anni riportato dall’art. 2, costituisca una palese disparità di trattamento che andrebbe a premiare i più giovani a scapito dei candidati più meritevoli che, tuttavia, abbiano un età superiore al quella prevista dal bando anche in virtù della circostanza che limite d’età non è affatto giustificato neanche dal possesso di determinate capacità fisiche.

Il nostro studio legale si è già occupato in passato, impugnando vittoriosamente illegittime esclusioni, di candidati durante le prove psico-attitudinali.

Inoltre, sempre con il sostegno di diversi sindacati delle Forze dell’Ordine, lo studio ha patrocinato ricorsi relativi ad altri concorsi per l’ammissione alle Forze di Polizia (559 Allievi Agenti), proprio su questa tematica dell’età e giungendo vittoriosamente anche fino alla Corte Costituzionale https://www.avvocatomichelebonetti.it/notizie/corte-costituzionale-i-nostri-ammessi-alla-polizia-di-stato-con-riserva-proseguiranno-ad-essere-agenti-della-polizia

Per tale motivo, viste le numerose richieste che stanno pervenendo in questi giorni, lo studio ha predisposto il seguente FORM https://forms.gle/KQm7XturT4uUAqLz7 di preadesione, al fine di fornirci i vostri dati.

Coloro che compileranno il form, che non è vincolante per l’adesione al ricorso, saranno ovviamente informati circa i prossimi passaggi che interesseranno il contenzioso, quali l’organizzazione di eventuali riunioni, i costi dell’azione collettiva ed individuale nonché la predisposizione di moduli per l’adesione.

Ad ogni modo lo studio terrà una riunione online in favore di tutti gli interessati in data venerdì 12 maggio 2023, ore 17:30.

Per partecipare sarà sufficiente collegarsi al seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a72f610fc55ac42c59d6053ff9c1d53de%40thread.tacv2/1683186290714?context=%7b%22Tid%22%3a%225ac4bf41-23e5-495e-ad54-13ef0fdfeaf7%22%2c%22Oid%22%3a%22f6fa2031-cb99-416e-aa94-aa729162f886%22%7d