Bocciatura illegittima: accolto il ricorso dell’Avvocato Bonetti. Ammesso il risarcimento del danno in sede di giurisdizione ordinaria.
Nell’anno 2011, alla famiglia di una nostra cliente veniva comunicato il provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva a causa di un errato computo sulle assenze.
Infatti, a seguito di apposita richiesta di chiarimenti da parte della famiglia, il Dirigente Scolastico si rendeva conto dell’errore e decideva, di conseguenza, di agire autonomamente, senza coinvolgere il Consiglio di Classe, assegnando due crediti formativi all’alunna.
Il D.S. adottava tale provvedimento pur non essendone legittimato, in quanto tale decisione spetta(va) al Consiglio di Classe.
Avverso tale abuso perpetrato dal Dirigente, la famiglia della alunna decideva di incardinare ricorso per il risarcimento del danno presso il Tribunale di Roma, adducendo, tra gli altri, anche la responsabilità a titolo di culpa in vigilando.
Il Giudice di prime cure, analizzando la questione, erroneamente rilevava il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo. Avverso tale sentenza, lo Studio Legale presentava appello prospettando una tesi poi accolta dalla Corte di Appello di Roma.
Difatti, il Collegio, assecondando le censure mosse dal Legale, riteneva che il caso di specie dovesse essere rubricato all’istituto del “risarcimento del danno ingiusto derivante dalla responsabilità diretta di una persona fisica”, anche se pubblico funzionario della pubblica amministrazione, in quanto “non rileva il ruolo e l’incarico svolto né viene impugnato un provvedimento caratterizzato dall’esercizio di un potere pubblico autoritativo, condizione per affidare la controversia al giudice amministrativo”.
Il Giudice chiosava sottolineando l’illegittimo comportamento del Dirigente Scolastico che dapprima notificava un provvedimento di mancata ammissione basato su un palese errore di calcolo, salvo poi decidere di adottare un provvedimento di rettifica contra legem “senza coinvolgere necessariamente il Consiglio di Classe, (e) con ciò ponendo in essere una sequenza di azioni che … sono frutto di un errore nella qualità di responsabile legale dell’istituto scolastico”.
La Corte di Appello, nel valutare preliminarmente la responsabilità del Dirigente, riconosceva la giurisdizione del Giudice Ordinario avocando a sé l’onere decisorio sulla questione. Per tale motivo, statuiva per la riammissione della controversia presso il Tribunale di Roma.
Commenta l’Avvocato Bonetti: “trattavasi di una questione altamente complessa che si stagliava del districato mondo della giurisdizione. Per analizzare la questione nel suo complesso, si è reso necessario reperire la Giurisprudenza più risalente che, dal 2006 ad oggi, ha statuito sul punto. Al termine della predetta analisi, siamo riusciti ad elaborare una tesi esaustiva sul punto che è stata completamente accolta dai Giudici della Corte di Appello.
Ora, non resta che riassumere la controversia presso il Tribunale di Roma per far valere i diritti del nostro cliente che già, parzialmente, sono stati riconosciuto dalla sentenza della Corte di Appello”.
La controversia, infatti, dovrà essere riassunta dinanzi al Tribunale capitolino, presso il quale verranno ripresentate tutte le censure a sostegno dell’ingiustizia del danno subito dall’alunna.
ACCOLTO IL RICORSO GERARCHICO SULLA QUESTIONE DELLA DECADENZA DAGLI STUDI UNIVERSITARI
Decadenza universitaria: L’ ateneo in via di autotutela, riammette al corso di laurea lo studente inizialmente dichiarato decaduto.
Con provvedimento in via di autotutela, il Rettore dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha accolto il nostro ricorso gerarchico, con contestuale richiesta di autotutela, accogliendo le tesi in materia di decadenza confermate dalla giurisprudenza amministrativa relativa a contenziosi da noi patrocinati clicca qui
Nella vicenda in esame l’Ateneo, esaminata l’istanza, ha infatti emesso provvedimento amministrativo di rettifica, consentendo ad uno studente ingiustamente dichiarato decaduto per inattività, di proseguire il percorso di studi.
Evidente come la decisione dell’Ateneo abbia consentito di evitare un inutile contenzioso, dall’esito certamente positivo per lo studente, evitando peraltro i tempi lunghi di un procedimento giudiziario.
La Pubblica Amministrazione dunque è ritornata su una decisione già presa per rimuovere gli effetti del provvedimento originario, con efficacia retroattiva, risolvendo conflitti, attuali o potenziali, senza l'intervento di un giudice.
Nello specifico, l’Ateneo in maniera del tutto illegittima aveva ritenuto che lo studente fosse incorso nella decadenza dalla qualità di studente ai sensi dell’art. 32 del regolamento didattico “che prevede che lo studente, decade qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi”.
Tuttavia, contrariamente da quanto asserito nel proprio regolamento di Ateneo, l’art. 149 del T.U. 1933/1592, prevede la decadenza dalla qualità di studente nel caso di soggetti che non abbiano sostenuto esami per otto anni consecutivi, e non cinque come previsto erroneamente dall’Ateneo in questione.
L’Ateneo ha, pertanto, riattivato la carriera universitaria in Medicina e Chirurgia del ricorrente.
Trattasi dell’ennesima pronuncia favorevole che, tuttavia, è avvenuta in via di autotutela e con tempi sicuramente più brevi, rispetto a quelli dettati dinanzi al Giudice Amministrativo.
PEI e inclusione del minore portatore di handicap: il Consiglio di Stato riconosce l'attivazione del servizio di assistenza specialistica come espressione del diritto fondamentale all'istruzione
Esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle GPS dei docenti abilitati all’estero in attesa di ricevere il provvedimento di riconoscimento del titolo.
L’O.M. 60/2020, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto”, ha disciplinato, all’art. 10, i c.d. elenchi aggiuntivi.
In particolare la predetta disposizione ha previsto la possibilità, nelle more della ricostituzione delle GPS, per i soggetti in possesso di un titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguito entro il 31 luglio 2021 di richiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di tali graduatorie.
I docenti che hanno conseguito il titolo all’estero, al fine della spendibilità del proprio titolo hanno, come noto, l’onere di avanzare istanza di riconoscimento al Ministero competente.
Diversi docenti in possesso di titolo estero conseguito prima del 31 luglio e che hanno inoltrato apposita istanza di riconoscimento dello stesso al Ministero, hanno partecipato alla procedura di inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS, hanno tuttavia ricevuto la notizia della loro imminente esclusione dalle stesse. Conseguentemente si ritiene che anche i docenti abilitati all’estero che si attiveranno ai fini della presentazione della domanda (il cui termine di presentazione scade il 21 agosto) non si vedranno riconosciuta la possibilità di essere inseriti in I fascia.
Tali soggetti hanno partecipato alla procedura in questione in virtù dell’art. 7, punto 4, lett. e) dell’O.M. 60/2020, disposizione richiamata dagli atti amministrativi relativi allo svolgimento della procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS nonché dallo stesso decreto di istituzione degli elenchi aggiuntivi.
Il modus operandi dell’Amministrazione è a nostro avviso illegittimo, in primis perché male interpreta la normativa ed altresì perché appare discriminatoria nei confronti di quanti non hanno avuto modo di partecipare alla procedura di inserimento nella prima fascia delle GPS indetta l’anno scorso.
Per coloro che versano in tale situazione lo studio si attiverà per una consulenza ad hoc e per valutare la possibilità di avanzare un ricorso al fine di richiedere l’inserimento nella I fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS e/o annullare le note di depennamento.
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