Lavoro

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Anche se la chirurgia e le pillole dimagranti sono le opzioni scelte come fare per perdere peso velocemente da molte persone per perdere così tanto peso velocemente, fare dei cambiamenti
Questa sezione è destinata alla branca del diritto del lavoro e persegue lo scopo di mettere in luce le diverse problematiche riscontrabili in questo settore con particolare riferimento alle evoluzioni legislative in materia.

Istruzione

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Quest’area è dedicata ad aspetti oggetto di frequente contenzioso in ambito amministrativo inerenti, in particolare, il diritto allo studio e l’accesso alle forme di abilitazione accademiche strettamente connesse al ramo dell’istruzione.

Altri diritti

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Questa categoria mira a costituire un osservatorio sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior rilievo ed interesse, la cui violazione è suscettibile di avere una più o meno pressante incidenza sulla vita dei cittadini.

Editoriale

  • a cura dell'Avvocato Michele Bonetti
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021 Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale. Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo. Come sempre Relatori di altissimo profilo quali: – il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti; – l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma; – il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo – l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato – l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni. Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M
TFA: IL CDS SANCISCE IL PRINCIPIO DEL CONSOLIDAMENTO. SONO VALIDI I TITOLI UNIVERSITARI CONSEGUITI
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I titoli conseguiti con riserva processuale all’esito di percorsi universitari sono pienamente validi ed è “irreversibile l’effetto così creatosi, a prescindere dall’esito nel merito del processo”.

È quanto affermato dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 8601/2019, ha definitivamente accolto l’appello proposto dai ricorrenti che avevano ottenuto l’ammissione al Tirocinio Formativo Attivo per il conseguimento della specializzazione sul sostegno in forza di un provvedimento cautelare.

Secondo l’Avv. Michele Bonetti - founder dello studio legale Bonetti Delia - “con la pronuncia in commento il Consiglio di Stato apre nuovi scenari in merito alla piena validità dei percorsi accademici ed universitari, giunti al termine o svolti in maniera parziale, riconoscendo l’irreversibilità degli effetti prodotti in costanza di un provvedimento cautelare”.

Il massimo organo della Giustizia Amministrativa, in tal modo, estende ai titoli universitari il principio sancito dall’art. 4 comma 2 della L. 168/2005 in materia di abilitazioni professionali precisando che l’effetto prodotto dalla norma discende direttamente dall’acquisizione del titolo, a prescindere dal fatto che questo sia rilasciato o meno con riserva di definizione del procedimento nel merito.

Si amplia, dunque, la giurisprudenza formatasi sulla valenza degli esami di maturità e di abilitazione professionale a tutti gli esami propriamente detti, anche di natura universitaria, tutelando non solo l’affidamento del privato che si è sottoposto con profitto alle prove d’esame ma anche, più in generale, gli effetti dell’azione amministrativa.

Ma vi è di più.

Nella sentenza in parola il Consiglio di Stato argomenta ulteriormente sui percorsi universitari in corso e non ancora completati, precisando che “la norma è espressione di un principio generale valido per i corsi di studio ampiamente intesi, ritenendola applicabile anche a chi abbia iniziato e proseguito con profitto un corso universitario superando parte degli esami previsti”.

DIFETTO DI MOTIVAZIONE E GIUDIZI DI INIDONEITA’ ALL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
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In data 03 gennaio 2020 il T.A.R. del Lazio pubblica un’importante sentenza di merito, ancora una volta, relativa al concorso nazionale per l’abilitazione a professori universitari.

La sentenza, tra i primissimi provvedimenti del nuovo anno, pone l’accento sulla necessarietà di un’adeguata motivazione del provvedimento adottato dalle Commissioni, dunque su uno dei requisiti dell’atto amministrativo, nei giudizi per conseguire l’abilitazione nazionale.

Secondo il Tribunale di Roma la valutazione adottata dal MIUR sarebbe stata viziata da una “palese parzialità”, avendo la Commissione giudicato solo su alcuni aspetti del curriculum scientifico della candidata in questione e senza una congrua motivazione imposta dalla legge.

La candidata, in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, aveva ottenuto un giudizio negativo frutto di un’apodittica comparazione tra il proprio curriculum scientifico- professionale e quello di un’altra candidata. Per i due candidati, di cui venivano posti a confronto i curricula, i medesimi lavori frutto della ricerca scientifica, anche svolta in collaborazione, venivano valutati in maniera opposta, concedendo l’abilitazione solo ad una delle due. La commissione di concorso non aveva opportunamente valutato parte delle pubblicazioni in cui era ricavabile il contributo personale della ricercatrice, fermandosi al solo confronto negativo su alcuni lavori.

La parzialità della motivazione resa comporta l’illegittimità del giudizio e l’annullabilità del provvedimento amministrativo, integrando la violazione di legge e, nello specifico, dell’art. 3 della legge n. 241/90.

Nel caso delle procedure abilitative in questione, ha sottolineato il Giudice Amministrativo, “occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo”.

È evidente che quanto opportunamente evidenziato dall’Organo di Giustizia Amministrativa sia frutto di una molteplicità e varietà di problematiche riscontrabili in una procedura tanto complessa, come quella che ha riguardato la pronuncia qui in esame. Da tali problematiche non è insolito ricavare vizi della procedura che possano comportare l’annullamento con l’effetto di una nuova e corretta valutazione.

ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO: ANCHE IL TAR PIEMONTE SI ESPRIME IN FAVORE DI UNA RICORRENTE.
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Importante pronuncia del TAR Piemonte sull’accesso al corso di laurea in Odontoiatria, chiamato a decidere sul ricorso di una studentessa che lamentava l’illegittimità del comportamento dell’Università di Torino nella gestione del bando per il trasferimento ad anni successivi al primo.

Nel ricorso patrocinato dal nostro studio legale si deduceva come la domanda della studentessa, pur essendo iscritta presso un altro Ateneo italiano al II anno, fosse stata illegittimamente valutata dall’Ateneo piemontese come idonea ad ottenere il passaggio al IV anno, anziché al terzo. La decisione dell’Ateneo di Torino si era rivelata determinante per la ricorrente, non essendoci al IV anno un numero di posti disponibili sufficienti a consentirne l’immatricolazione.

Il TAR Piemonte, mediante l’ordinanza in allegato, ha ritenuto “irragionevole l’esclusione della ricorrente dall’iscrizione al terzo anno di corso” ed ha sottolineato il rischio di “compromettere irrimediabilmente i suoi progetti formativi e le sue future scelte professionali e di vita”.

Per tali motivi, ha disposto la “sua immediata ammissione con riserva e in sovrannumero rispetto agli iscritti al terzo anno di corso”. In particolare, ha concluso il TAR, l’accoglimento in sovrannumero “non è idoneo a pregiudicare né il diritto alla formazione degli altri studenti iscritti, né la complessiva organizzazione del corso di laurea a numero chiuso”, anche in considerazione della sussistenza di posti rimasti vacanti.

Il provvedimento del Giudice Amministrativo consentirà alla ricorrente di proseguire la propria carriera accademica nella sede ambita ed ha riaffermato il rispetto dei principi meritocratici che dovrebbero guidare ogni procedura amministrativa e che, nel caso di specie, non sono stati correttamente tutelati dall’Università di Torino.

ILLEGITTIMO IL DEPENNAMENTO DALLE GAE DEI DIPLOMATI MAGISTRALE CON GIUDIZI PENDENTI, LA SENTENZA DEL TAR LECCE
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Gli insegnanti con diploma di maturità magistrale inseriti in GAE non possono essere depennati se non a seguito di sentenza definitiva di merito in quanto, “ai fini della mantenimento in graduatoria con riserva, è sufficiente la pendenza di un giudizio, in primo o in secondo grado”.

È quanto afferma il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, che, con sentenza breve, ha riammesso definitivamente una ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento a seguito dell’illegittimo depennamento intervenuto da parte dell’USR.

Nello specifico la ricorrente, era inserita in GAE tramite provvedimento cautelare del TAR Lazio e, per il solo fatto di non essere in possesso di un provvedimento definitivo, era stata esclusa dall’ambita graduatoria e reinserita in II fascia.

Il G.A., a seguito dell'impugnazione intervenuta per il tramite degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, nell’annullare il provvedimento dell’Amministrazione, ha rilevato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con decreto n. 374 del 24 aprile 2019, ha fornito indicazioni a livello nazionale circa l’inserimento in graduatoria dei docenti, precisando che “devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1: (…) b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l’esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 8” (art. 6, comma 1, lett. b, cit. decreto) e prevedendo, al predetto art. 1, comma 8, che in “forza di quanto disposto dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017 n. 11 e del 27 febbraio 2019 n. 5, i docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli, non potranno presentare istanza di aggiornamento”.

Ad avviso dell’On.le Giudicante il predetto decreto M.I.U.R. deve essere interpretato nel senso che possono essere esclusi dall’aggiornamento delle graduatorie solo quei docenti che abbiano ricevuto “sentenze di merito sfavorevoli”, cioè soggetti con situazioni coperte da giudicato, come emerge dalla combinata lettura degli artt. 1, comma 8, e 6, comma 1, lett. b), del cit. decreto.

In tale ottica il D.M. fornisce, per converso, la chiara istruzione di mantenere in graduatoria, con riserva, quei docenti la cui situazione non sia ancora definita dall’autorità del giudicato (v. art. 6, comma 1, lett. b, cit. decreto) e, in definitiva, ai fini del mantenimento in graduatoria con riserva, è sufficiente la pendenza di un giudizio, in primo o in secondo grado.

Vittoria al Consiglio di Stato sulle concessioni di servizi in ambito scolastico.
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La procedura pubblica relativa ai servizi bar/ristoro all’interno degli istituti scolastici deve qualificarsi come concessione di servizi. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato (confermando la sentenza emessa dal TAR del Lazio) con l’ordinanza del 6.12.2019.

Il contenzioso ci ha visto protagonisti in difesa di una società attiva nell’ambito food, ristorazione e catering; qualificando la gara quale concessione di servizi, abbiamo richiesto l’applicazione degli obblighi ex art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016 relativamente ai costi per la manodopera ed agli oneri di sicurezza.

La gestione del punto ristoro all’interno degli Istituti, difatti, non può che discendere da un contratto strettamente correlato alle esigenze di continuità della presenza in sede del personale nonché degli utenti del vero e proprio servizio pubblico. Trattasi dunque di un servizio strumentale ed ulteriore rispetto a quello istituzionale ma che nondimeno va a implementarne l’efficienza.

Non può quindi dimenticarsi che l’utilizzo del bene pubblico, identificato nei locali adibiti all’esercizio del servizio bar, è meramente strumentale ed accessorio rispetto all’attività di ristoro effettuata a disposizione della struttura scolastica, e pertanto non in grado di alterare la natura giuridica della concessione presupposta.

In base a tale qualificazione è quindi inevitabile l’applicazione dei limiti e degli obblighi sanciti all’interno del cd. codice dei contratti pubblici, in particolare in riferimento all’inserimento degli oneri di sicurezza e dei costi di manodopera all’interno delle offerte economiche.

È proprio l’art. 164 d.lgs. 50/2016 a disporre che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative (tra l’altro) ai criteri di aggiudicazione di cui al citato art. 95 cod. contr. pubbl.

A ciò si aggiunge che, in ottemperanza alla più ampia giurisprudenza in proposito (ex plurimis Ad. Pl., 24 gennaio 2019, n. 3), l’amministrazione non potrebbe neppure procedere all’integrazione della documentazione relativa ai costi suddetti poiché l’articolo 83, comma 9, d.Lgs. 50/2016 espressamente esclude l’utilizzo di tale rimedio per le violazioni relative al contenuto dell’offerta economica.

Il Consiglio di Stato ha condiviso la nostra tesi, rigettando il gravame e marcando così la linea di confine tra concessione di servizi pubblici e concessione di usufrutto di bene demaniale anche in ambito scolastico. L’alto Consesso ha quindi ribadito l’obbligatorietà dell’indicazione dei costi di sicurezza e manodopera la cui omissione comporta l’esclusione dalla procedura pubblica senza possibilità di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio.