Lavoro

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Anche se la chirurgia e le pillole dimagranti sono le opzioni scelte come fare per perdere peso velocemente da molte persone per perdere così tanto peso velocemente, fare dei cambiamenti
Questa sezione è destinata alla branca del diritto del lavoro e persegue lo scopo di mettere in luce le diverse problematiche riscontrabili in questo settore con particolare riferimento alle evoluzioni legislative in materia.

Istruzione

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Quest’area è dedicata ad aspetti oggetto di frequente contenzioso in ambito amministrativo inerenti, in particolare, il diritto allo studio e l’accesso alle forme di abilitazione accademiche strettamente connesse al ramo dell’istruzione.

Altri diritti

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Questa categoria mira a costituire un osservatorio sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior rilievo ed interesse, la cui violazione è suscettibile di avere una più o meno pressante incidenza sulla vita dei cittadini.

Editoriale

  • a cura dell'Avvocato Michele Bonetti
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021 Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale. Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo. Come sempre Relatori di altissimo profilo quali: – il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti; – l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma; – il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo – l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato – l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni. Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M
IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL RICORSO IN APPELLO E CONDANNA IL MINISTERO A SVELARE I DOCUMENTI SUL CONCORSO TEST DI MEDICINA
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Il T.A.R. Lazio si è pronunciato in merito ai quiz somministrati ai 60.000 aspiranti ai corsi di Medicina e Odontoiatria del settembre 2021 statuendone la correttezza. Pertanto gli appellanti agivano in giudizio contro il MUR per l’accesso ai documenti relativi ai procedimenti di determinazione dell’offerta normativa al predetto corso di laurea.

Il giudice di prime cure si pronunciava negativamente in merito alla richiesta di ostensione avanzata dagli allora ricorrenti fondando la propria statuizione sulla mancata dimostrazione del «nesso di “strumentalità” necessario affinché si configuri l’interesse conoscitivo che sta alla base degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990»; più nello specifico, ad avviso del giudice amministrativo non era evincibile «la necessaria corrispondenza» tra l’«ampia documentazione richiesta» e l’«esigenza difensiva» ad essa relativa, prospettata dai ricorrenti in modo generico». In riferimento al citato “nesso di strumentalità” v’è da considerare che debba accettarsi una nozione ampia di strumentalità, volta alla finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e non meramente emulativo o potenziale, connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso, non imponendosi che l'accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ammettendo che la richiamata "strumentalità" va intesa in senso ampio in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

Ebbene, i Giudici di Palazzo Spada, nella sentenza di accoglimento, riconoscono la circostanza secondo la quale i ricorrenti avevano esposto chiaramente il loro interesse alla loro istanza di accesso. Invero i giudici di secondo grado rinvengono nelle aspiranti matricole la presenza del requisito essenziale sotteso all’attivazione della procedura di cui all’art. 22 e ss. della L. 241/1990 cioè un interesse immediato diretto e specifico rispetto all’ostensione della documentazione richiesta, andando pertanto a smantellare quanto a fondamento della tesi del TAR che invece, faceva leva su una prospettazione generica dell’interesse conoscitivo a base delle istanze di accesso agli atti.

 

Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello proposto dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, founders dello Studio Legale Bonetti & Delia, ha invece riformato la sentenza del T.A.R. Lazio condannando il Ministero all’ostensione della documentazione richiesta sottolineando che “non può essere negata la necessità di acquisire i documenti relativi al procedimento di predisposizione della prova di ingresso da loro sostenuta senza esito, in relazione alla evidente strumentalità di tale documentazione rispetto i motivi di impugnazione già svolti da ciascuno nei rispettivi contenziosi promosse contro la medesima prova. Per altro verso non può essere addossata agli stessi ricorrenti, in funzione impeditiva dell’accesso, l’alea dei contenziosi da essi promossi e consistente nell’idoneità della documentazione amministrativa richiesta a consentire loro di dimostrare l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi di impugnazione dedotti, ai fini dell’utile collocazione in graduatoria”.

ASN: Tar Lazio, criterio del primo ultimo nome non sempre sufficiente a motivare apporto individuale del candidato
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Cade uno dei criteri più noti alla comunità scientifica per la verifica dell’apporto individuale nelle pubblicazioni con più autori.

Come è noto, e come anche nella procedura di abilitazione scientifica nazionale per Professore di prima fascia sottoposta al T.A.R. Lazio era avvenuto, “ai fini della valutazione verrà tenuto conto del criterio della proprietà intellettuale dei lavori presentati (authorship) basata sulla posizione del nome del candidato fra gli autori della pubblicazione; in particolare primo, ultimo (o co-primo dichiarato nel lavoro) o autore corrispondente”.

In ricorso, tuttavia, si era sostenuto che non sempre tale criterio rappresenta una corretta bussola di sistema giacché, anche attraverso altri indici, l’autore può dimostrare il suo contributo rilevante smentendo quello ordinariamente utilizzato.

Il T.A.R. ha aderito a tale tesi. “Orbene, pur ammettendosi che il “posizionamento” del contributo possa assumere, nei giudizi della Commissione, valenza sintomatica dell’apporto dell’autore nei lavori in collaborazione, ai sensi dell’articolo 4 lettera b) del regolamento, deve tuttavia escludersi che la Commissione possa addivenire ad un giudizio complessivo sfavorevole sulle pubblicazioni sulla base di quest’unico parametro, specie se il contributo dell’autore è comunque individuabile attraverso diversi criteri”.

Se, come siamo riusciti a dimostrare in giudizio, “il contributo individuale del ricorrente è oggettivamente accertabile anche in quelle pubblicazioni nelle quali lo stesso non risulta collocato secondo l’ordine previsto nel criterio elaborato” dalla Commissione, ben può il Giudice Amministrativo annullare tale valutazione.

Rileva al riguardo che se «il primo nome, l’ultimo nome e il c.d. “corrisponding” costituiscono di norma i soggetti che contribuiscono in modo preponderante alla stesura di un lavoro scientifico è però anche vero che, in certi casi, l’anzidetta suddivisione non rispecchia effettivamente l’apporto di ogni autore»; in queste ipotesi particolari la “stessa pubblicazione scientifica – che com’è noto è sempre sottoposta a referaggio da parte di soggetti terzi – si preoccupa di precisare il ruolo che ogni autore ha avuto nel lavoro in collaborazione”. Ne consegue che, per lo meno in tali casi, per valutare il rilievo del contributo di ogni autore, non avrebbe significato la “collocazione” dello stesso all’interno dei lavori in collaborazione.

T.A.R. Lazio, Sez. IV, 27 aprile 2022.

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri. Il TAR del Lazio riammette il candidato vincitore.
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L’Amministrazione aveva disposto l’esclusione del ricorrente (che aveva superato tutte le fasi concorsuali) dal concorso per non aver rispettato “la tempistica stabilita dal Centro di Reclutamento” per l’inoltro della documentazione medica integrativa.

Nonostante il candidato si fosse attivato in tempo utile per l’inoltro della documentazione medica richiesta dal Centro di Reclutamento, questa veniva consegnata il giorno successivo a quello indicato sulla lettera di richiesta.

L’Amministrazione procedeva con l’esclusione del candidato senza alcuna preventiva comunicazione limitandosi a rilevare l’arrivo fuori termine e ciò nonostante il giorno in cui si riuniva la Commissione per la verifica della detta documentazione questa fosse in suo possesso.

Il TAR accoglieva il ricorso rilevando in primis che al ricorrente non veniva contestata la mancanza dei requisiti medici e che non possono pesare sullo stesso difficoltà dell’Amministrazione.

Il candidato difatti, una volta ricevuta la richiesta del Centro di Reclutamento si attivava immediatamente per ottenere il certificato ed inoltrava ben due raccomandate (consegnate con ritardo) ed una pec non pervenuta per motivi tecnici dell’Amministrazione.

Nella sentenza del TAR si legge testualmente: “È, pertanto, illegittimo ed illogico che il ricorrente debba subire le conseguenze negative di un’attività rimessa al gestore del servizio postale: un principio ribadito dalla Corte Costituzionale, ad avviso della quale “sebbene sia sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria, in rapporto alla complessità tecnica della gestione del servizio ed all’esigenza del contenimento dei costi, tuttavia la carenza di siffatta disciplina della responsabilità del gestore del servizio è in grado di tradursi in un privilegio, privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’articolo 3 della Costituzione (sentenza n. 254 del 2002)” (cfr. sentenza 11 febbraio 2011, n. 46)”.

Rilevava la difesa come ad essere violati siano stati i principi di buona amministrazione e buona andamento e nonché i principi costituzionali di cui  agli art.li 1, 2 e 97 della Costituzione che si concretizzano non solo nel principio c.d. del principio di favor partecipationis, ma anche in quello della tassatività delle cause di esclusione e di ragionevolezza.

Ingresso al corso di Studi in Medicina e Chirurgia. Il TAR ordina all’Amministrazione di inserire il ricorrente in graduatoria.
Pubblicato in Istruzione

Attraverso una domanda di urgenza, il nostro Studio Legale è riuscito a ottenere una pronuncia favorevole da parte dei Giudice della Terza Sezione del TAR del Lazio, volta al reinserimento nella graduatoria nazionale di Medicina e Chirurgia di uno studente figurante come “rinunciatario”, in quanto sostanzialmente decaduto dalla graduatoria.

La questione è nata quando il giovane ricorrente non riusciva ad effettuare tutte le procedure burocratiche necessarie ai fini dell’immatricolazione nell’arco temporale di 4 giorni a causa di una condizione medica che proprio in quella settimana lo costringeva ad essere sottoposto a delicate cure familiari.

Per tale ragione, una volta accortosi che il sistema informatico aveva rubricato la sua posizione quale rinunciatario, attraverso un meccanismo automatico che, quindi, gli impediva di immatricolarsi, si rivolgeva al nostro Studio Legale per la cura dei propri interessi.

Il Collegio, nel valutare la questione ha ritenuto determinante la condizione dello studente che, a causa della propria condizione medica, era impossibilitato a svolgere le operazioni burocratiche necessarie ai fini dell’immatricolazione. A tal proposito il Giudice ha rilevato che la predetta condizione medica costituisse un impedimento oggettivo tale da poter giustificare il ritardo nella procedura di immatricolazione.

In sostanza, grazie a tale impedimento oggettivo comprovato dalla documentazione depositata in atti, è stato possibile evitare gli effetti dirimenti della rinuncia, intervenuta per un automatico meccanismo del sistema informatico.

Commenta l’Avvocato Michele Bonetti, founder dello Studio Legale Bonetti & Delia: “trattasi di una pronuncia molto importante perché il Giudice ha ritenuto dirimente la presenza di un concreto impedimento oggettivo che non ha consentito al ricorrente di espletare nel lasso temporale concessogli, le operazioni necessarie per il perfezionamento dell’immatricolazione presso l’Ateneo indicato. Tale pronuncia testimonia una apertura giurisprudenziale su un terreno particolarmente complesso. Altro aspetto interessante evidenziato dal Collegio è la differenza tra gli incombenti richiesti per la mera conferma di interesse e l’immatricolazione. Nonostante la diversità con la conferma di interesse, e la relativa decadenza in caso di omissione, non può non ribadirsi l’apertura del TAR su questi aspetti formali da cui scaturiscono dei veri e propri mutamenti e cambiamenti di vita dei giovani e delle loro famiglie, incidenti, anche, sui diritti costituzionali”.

Anche alla luce della più recente giurisprudenza – sempre negativa sul punto in primo grado – il reinserimento in graduatoria del ricorrente è motivo di grande orgoglio e soddisfazione, e testimonia l’impegno profuso dal nostro Studio nell’analisi della controversia.

In allegato si rimette l’ordinanza favorevole.

Domande di riconoscimento del titolo estero: azione avverso il silenzio.
Pubblicato in Lavoro
12 Gennaio 2022

Domande di riconoscimento del titolo estero: azione avverso il silenzio.

Molti docenti hanno inoltrato al Ministero competente l’apposita domanda di riconoscimento del titolo, sia relativo alla materia, sia alla specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/U.

Tuttavia, a fronte dell’inoltro dell’istanza di riconoscimento, non è seguita alcuna risposta da parte del Ministero che di fatto continua a serbare un illegittimo silenzio. È noto difatti che il silenzio della pubblica amministrazione è un comportamento inerte che si manifesta a fronte di uno specifico obbligo di provvedere, di emanare un atto e di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso.

Nel caso di specie si è dinanzi a un silenzio c.d. inadempimento, in quanto collegato ad un specifico obbligo a carico della P.A. di provvedere in ordine all’adozione dell’atto finale.

A parere dello studio è possibile, per coloro che non abbiano ricevuto una risposta espressa all’istanza, presentare, fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, apposita azione giudiziale ex art. 117 cpa al fine di ottenere un provvedimento giudiziale che imponga al Ministero di pronunciarsi sulle istanze inevase.

In merito alla tipologia di ricorso da intraprendere lo studio consiglia l’azione di natura individuale in luogo dell’azione di tipo collettivo in quanto si intende evitare possibili pronunce di inammissibilità scaturenti da conflitti di posizione con gli ulteriori ricorrenti, anche potenziali e sopravvenuti, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in tema di inammissibilità dei ricorsi in presenza di posizioni non omogenee (nel caso di specie anche la mera presentazione delle istanze da parte Vostra in differenti date o il tipo di abilitazione conseguita potrebbe dar vita, a parere di chi scrive, ad una pronuncia di inammissibilità) dettata in alcuni casi da eventuali dinieghi o accoglimenti dell’istanza intervenuti nelle more e in modo differente per i ricorrenti.

Trattasi di un'azione volta all'ottenimento di una risposta, sub specie di provvedimento, espressa da parte del Ministero competente che dunque potrà avere contenuto positivo (dunque di riconoscimento) ovvero negativo (diniego al riconoscimento). 

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