Lavoro

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Anche se la chirurgia e le pillole dimagranti sono le opzioni scelte come fare per perdere peso velocemente da molte persone per perdere così tanto peso velocemente, fare dei cambiamenti
Questa sezione è destinata alla branca del diritto del lavoro e persegue lo scopo di mettere in luce le diverse problematiche riscontrabili in questo settore con particolare riferimento alle evoluzioni legislative in materia.

Istruzione

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Quest’area è dedicata ad aspetti oggetto di frequente contenzioso in ambito amministrativo inerenti, in particolare, il diritto allo studio e l’accesso alle forme di abilitazione accademiche strettamente connesse al ramo dell’istruzione.

Altri diritti

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Questa categoria mira a costituire un osservatorio sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior rilievo ed interesse, la cui violazione è suscettibile di avere una più o meno pressante incidenza sulla vita dei cittadini.

Editoriale

  • a cura dell'Avvocato Michele Bonetti
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021 Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale. Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo. Come sempre Relatori di altissimo profilo quali: – il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti; – l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma; – il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo – l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato – l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni. Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M
Tribunale di Roma: assistenza CAA secondo PEI, i limiti di bilancio non giustificano la riduzione delle ore.
Pubblicato in Istruzione

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 febbraio 2026, ha accolto un ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, con cui ha dichiarato discriminatoria la condotta di Roma Capitale, che assegnava un monte ore di assistenza CAA diverso da quello delineato dal PEI. In virtù di tale ordinanza, viene ordinato all’Amministrazione di garantire l’assistenza alla CAA in conformità col monte ore previsto dal PEI. Il GLO aveva previsto nel Piano Educativo Individualizzato un fabbisogno di almeno 10 ore settimanali di assistenza CAA. L’ente locale, nonostante questo, aveva assegnato un budget corrispondente a 89 ore annue (circa 2,5 ore settimanali), poi incrementate a 4 ore, richiamando i vincoli di spesa e criteri uniformi di riparto delle risorse. I ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di una condotta discriminatoria ex L. 67/2006, evidenziando l’inderogabilità del fabbisogno individuato nel PEI. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul tema, ha ribadito che in primis, il PEI vincola l’amministrazione quanto al fabbisogno assistenziale individuato. Inoltre, ha avuto modo di sottolineare come il nucleo essenziale del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica non sia “comprimibile” per esigenze di bilancio, così come più volte statuito dalla Suprema Corte. Infine è stato statuito con forza che l’assistenza CAA non è surrogabile dall’insegnante di sostegno o dall’OEPAC, in funzione del carattere specialistico che riveste tale servizio. La pronuncia di accoglimento, con cui l’Amministrazione dovrà garantire il monte ore di CAA in conformità col PEI, si inserisce nel consolidato orientamento che attribuisce prevalenza alla garanzia effettiva dei diritti fondamentali dell’alunno con disabilità rispetto ai vincoli finanziari dell’ente locale.

Concorso per 146 Magistrati Tributari – Il Consiglio di ... Concorso per 146 Magistrati Tributari – Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla modalità di redazione "a libretto". Annullata l’esclusione dei ricorrenti.
Pubblicato in La voce del diritto
Il Consiglio di Stato in relazione al concorso pubblico per 146 magistrati tributari ha ribadito che la stesura dell’elaborato secondo il c.d. “metodo a libretto” non integra un segno di riconoscimento idoneo a ledere il principio dell’anonimato.
Pronunciatosi sul merito della questione, il Supremo Consesso amministrativo ha difatti escluso che la modalità di redazione consistente nello scrivere sulle sole prime due facciate dei fogli protocollo possa, di per sé, assumere rilievo quale elemento identificativo del candidato, atteso che la violazione dell’anonimato, come correttamente riconosciuto dai giudici, “richiede la presenza di segni di riconoscimento inequivocabilmente diretti ad indentificare l’autore della prova”. 
È stato evidenziato come tale tecnica redazionale non presenti caratteri di oggettiva anomalia né sia connotata da una intenzionalità funzionale alla riconoscibilità dell’elaborato, trattandosi di una modalità di scrittura logicamente giustificabile e astrattamente utilizzabile da una pluralità di candidati.
È stata altresì confermata l’illegittimità di esclusioni fondate su criteri non previsti dalla lex specialis del concorso e non previamente conoscibili, in violazione dei principi di legalità, affidamento e parità di trattamento, che devono presidiare lo svolgimento delle procedure selettive pubbliche.
Questa pronuncia assume un rilievo di particolare importanza sistematica, poiché afferma l’orientamento secondo cui il principio dell’anonimato non può essere sacrificato sulla base di valutazioni astratte o meramente congetturali, ma richiede la presenza di elementi univoci, oggettivi e intenzionali di riconoscimento. 
Quanto alle modalità di rivalutazione degli elaborati scritti, il Collegio ha ritenuto non necessaria la nomina di una nuova Commissione esaminatrice da parte dell’Amministrazione resistente. 
Prosegue così l’azione di tutela dei candidati ingiustamente esclusi, a difesa dei principi di imparzialità, buon andamento e legalità nell’accesso alle pubbliche funzioni.
Esame avvocato: voto numerico “sufficiente” e nodo processuale sull’assorbimento dei motivi. L’ultima parola spetta alla Plenaria.
Pubblicato in La voce del diritto

Con sentenza non definitiva n. 9734/2025, pubblicata il 10 dicembre 2025, il Consiglio di Stato – Sez. III ha riunito quattro appelli del Ministero della Giustizia contro altrettante decisioni del TAR Lombardia relative alla sessione 2023 dell’esame di abilitazione forense. Il Collegio conferma l’orientamento consolidato secondo cui, nelle valutazioni concorsuali (e quindi anche nella correzione degli scritti dell’esame avvocato), il punteggio numerico sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione e “contiene ex se” la motivazione, salvo l’ipotesi limite di contraddizione manifesta tra criteri predeterminati, elementi obiettivi e voto attribuito. Ne consegue la riforma dell’impostazione del TAR che aveva ritenuto oggi “insufficiente” il solo voto numerico per mutamenti di contesto (riduzione candidati, semplificazione prove): per il Consiglio di Stato le ragioni a base della regola sono di principio, non meramente organizzative.  Accertata la tenuta del voto numerico, emerge il profilo processuale decisivo: il TAR aveva accolto i ricorsi solo sul tema della motivazione “numerica”, assorbendo (senza esaminarle) le censure “sostanziali” sulla valutazione (illogicità manifesta, travisamento, disparità di trattamento, violazioni procedurali).   Il Consiglio di Stato dubita che tale modus procedendi sia conforme ai criteri (e ai limiti) dell’assorbimento delineati dalla Plenaria n. 5/2015, evidenziando che l’omesso esame dei motivi sostanziali può incidere sull’effettività della tutela (potenzialmente più “satisfattiva” rispetto al mero vizio motivazionale). La Sezione rimette all’Adunanza Plenaria tre questioni di sistema: i) se l’assorbimento “non consentito” possa integrare nullità della sentenza per omesso esame;ii) se, in caso affermativo, ciò comporti annullamento con rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a.;iii) se tale nullità debba essere dedotta con specifico motivo di appello (conversione delle nullità) o sia rilevabile d’ufficio.Lo Studio Legale Bonetti continuerà a monitorare l’evoluzione della vicenda, in particolare gli esiti della rimessione all’Adunanza Plenaria, e fornirà aggiornamenti non appena disponibili. Per qualsiasi informazione o per valutare l’impatto della pronuncia su singole posizioni, è possibile contattare lo Studio all’indirizzo e mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Concorso per 146 Magistrati Tributari – Il TAR Lazio accoglie i nostri ricorsi. Annullata l’esclusione basata su segni di riconoscimento
Pubblicato in La voce del diritto
Con ordinanza cautelare del 9 dicembre 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto i ricorsi patrocinati dall’Avv. Michele Bonetti, annullando l’esclusione disposta nell’ambito del concorso pubblico per 146 magistrati tributari e disponendo il riesame delle prove scritte dei ricorrenti.
La vicenda trae origine dall’annullamento delle prove di alcuni candidati, estromessi dalla procedura concorsuale per aver utilizzato una particolare modalità di redazione degli elaborati, comunemente definita “metodo a libretto”, consistente nello scrivere esclusivamente sulle prime due facciate di ciascun foglio protocollo. Tale modalità era stata ritenuta, in via astratta, un possibile segno di riconoscimento idoneo a ledere il principio dell’anonimato. Tutti i candidati che versino in una situazione similare a quella appena delineata possono valutare di contattare lo Studio legale per agire tempestivamente anche in via non necessariamente giurisdizionale. 
Nel ricorso proposto al TAR Lazio è stata evidenziata l’assenza di qualsiasi segno di riconoscimento, la mancanza di intentionalità, nonché la violazione della lex specialis e del legittimo affidamento dei candidati, posto che né il bando di concorso né le istruzioni operative prevedevano divieti o prescrizioni sulle modalità di utilizzo dei fogli protocollo. L’esclusione si fondava, pertanto, su una regola non preesistente e non conoscibile.
 
 
Il TAR Lazio ha condiviso integralmente tali argomentazioni, riconoscendo la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In particolare, il Collegio ha affermato che la redazione dell’elaborato secondo il “metodo a libretto” non appare idonea a integrare un segno di riconoscimento, rilevando l’assenza sia di una oggettiva e incontestabile anomalia della pratica, sia di una intenzionalità funzionale all’identificazione del candidato.
Il Giudice amministrativo ha inoltre osservato che tale modalità di scrittura costituisce una tecnica redazionale dotata di una propria logica e che il suo utilizzo da parte di più candidati dimostra come essa non possa essere considerata talmente anomala da rendere inequivoca l’intenzione di rendere riconoscibile l’elaborato.
In conseguenza di ciò, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di procedere al riesame delle prove scritte dei ricorrenti, disponendo che la valutazione avvenga da parte di una diversa Commissione, mediante modalità idonee a garantire la massima imparzialità e il pieno rispetto dell’anonimato. Gli elaborati dovranno essere mescolati con un congruo numero di altri compiti e sottoposti alla nuova valutazione in fotocopia, pagina per pagina, così da rendere omogenea la presentazione.
In caso di esito positivo delle prove scritte, i ricorrenti saranno ammessi con riserva alle prove orali, con pieno ripristino della possibilità di proseguire legittimamente il percorso concorsuale.
L’ordinanza riveste particolare rilievo sistematico, riaffermando un principio fondamentale in materia di concorsi pubblici: le esclusioni non possono fondarsi su interpretazioni arbitrarie o su regole introdotte ex post, ma devono essere ancorate a prescrizioni chiare, trasparenti e previamente conoscibili dai candidati.
Continueremo a tutelare, in sede giurisdizionale, i principi di imparzialità, legalità, buon andamento e parità di trattamento nell’accesso alle pubbliche funzioni.
Esclusi in 150 dal concorso Allievi Agenti Polizia di Stato 2025: partecipa al ricorso avverso l’esclusione.
Pubblicato in Lavoro
05 Dicembre 2025

Esclusi in 150 dal concorso Allievi Agenti Polizia di Stato 2025: partecipa al ricorso avverso l’esclusione.

Sta facendo molto discutere la recente decisione dell’Amministrazione di escludere 150 candidati dal Concorso pubblico per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con d.C.P. 22 aprile 2025. Al centro della vicenda vi è il requisito del diploma, che – secondo il bando – poteva essere conseguito anche dopo la presentazione della domanda, purché entro la data della prova scritta.
Il bando stabiliva in modo chiaro che chi non aveva ancora ottenuto il diploma avrebbe comunque potuto partecipare, a condizione di conseguirlo entro il giorno della prova scritta. Una previsione pensata proprio per permettere agli studenti dell’ultimo anno di non essere penalizzati. Le prove scritte si sono svolte in quattro giornate – dal 23 al 26 giugno 2025. L’Amministrazione ha deciso di considerare come data ultima valida per il conseguimento del diploma l’ultimo giorno della sessione, cioè il 26 giugno. È su questa interpretazione che si fonda il decreto di esclusione.
Con il provvedimento del 21 novembre sono stati esclusi 150 candidati che, pur avendo superato l’anno scolastico, non avevano ancora ricevuto formalmente il diploma entro il 26 giugno. Una scelta che ha colpito soprattutto gli studenti degli istituti più grandi, dove gli scrutini si sono conclusi più tardi a causa dell’alto numero di classi.
Riteniamo che questa interpretazione possa essere ingiusta e potenzialmente illegittima, perché rischia di penalizzare studenti che non hanno alcuna responsabilità nelle tempistiche di scrutinio. La circostanza per cui 150 candidati vengano esclusi viola apertamente il principio del merito, finendo inoltre per penalizzare i ricorrenti più giovani. Per questo motivo il nostro Studio sta predisponendo un ricorso per contestare le esclusioni e tutelare i candidati coinvolti.
Chi è stato escluso e desidera valutare la possibilità di partecipare al ricorso può contattarci all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ricevere assistenza, informazioni e per conoscere le modalità di adesione.