Tribunale di Roma: assistenza CAA secondo PEI, i limiti di bilancio non giustificano la riduzione delle ore.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 febbraio 2026, ha accolto un ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, con cui ha dichiarato discriminatoria la condotta di Roma Capitale, che assegnava un monte ore di assistenza CAA diverso da quello delineato dal PEI. In virtù di tale ordinanza, viene ordinato all’Amministrazione di garantire l’assistenza alla CAA in conformità col monte ore previsto dal PEI. Il GLO aveva previsto nel Piano Educativo Individualizzato un fabbisogno di almeno 10 ore settimanali di assistenza CAA. L’ente locale, nonostante questo, aveva assegnato un budget corrispondente a 89 ore annue (circa 2,5 ore settimanali), poi incrementate a 4 ore, richiamando i vincoli di spesa e criteri uniformi di riparto delle risorse. I ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di una condotta discriminatoria ex L. 67/2006, evidenziando l’inderogabilità del fabbisogno individuato nel PEI. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul tema, ha ribadito che in primis, il PEI vincola l’amministrazione quanto al fabbisogno assistenziale individuato. Inoltre, ha avuto modo di sottolineare come il nucleo essenziale del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica non sia “comprimibile” per esigenze di bilancio, così come più volte statuito dalla Suprema Corte. Infine è stato statuito con forza che l’assistenza CAA non è surrogabile dall’insegnante di sostegno o dall’OEPAC, in funzione del carattere specialistico che riveste tale servizio. La pronuncia di accoglimento, con cui l’Amministrazione dovrà garantire il monte ore di CAA in conformità col PEI, si inserisce nel consolidato orientamento che attribuisce prevalenza alla garanzia effettiva dei diritti fondamentali dell’alunno con disabilità rispetto ai vincoli finanziari dell’ente locale.
Concorso per 146 Magistrati Tributari – Il Consiglio di ... Concorso per 146 Magistrati Tributari – Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla modalità di redazione "a libretto". Annullata l’esclusione dei ricorrenti.
Esame avvocato: voto numerico “sufficiente” e nodo processuale sull’assorbimento dei motivi. L’ultima parola spetta alla Plenaria.
Con sentenza non definitiva n. 9734/2025, pubblicata il 10 dicembre 2025, il Consiglio di Stato – Sez. III ha riunito quattro appelli del Ministero della Giustizia contro altrettante decisioni del TAR Lombardia relative alla sessione 2023 dell’esame di abilitazione forense. Il Collegio conferma l’orientamento consolidato secondo cui, nelle valutazioni concorsuali (e quindi anche nella correzione degli scritti dell’esame avvocato), il punteggio numerico sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione e “contiene ex se” la motivazione, salvo l’ipotesi limite di contraddizione manifesta tra criteri predeterminati, elementi obiettivi e voto attribuito. Ne consegue la riforma dell’impostazione del TAR che aveva ritenuto oggi “insufficiente” il solo voto numerico per mutamenti di contesto (riduzione candidati, semplificazione prove): per il Consiglio di Stato le ragioni a base della regola sono di principio, non meramente organizzative. Accertata la tenuta del voto numerico, emerge il profilo processuale decisivo: il TAR aveva accolto i ricorsi solo sul tema della motivazione “numerica”, assorbendo (senza esaminarle) le censure “sostanziali” sulla valutazione (illogicità manifesta, travisamento, disparità di trattamento, violazioni procedurali). Il Consiglio di Stato dubita che tale modus procedendi sia conforme ai criteri (e ai limiti) dell’assorbimento delineati dalla Plenaria n. 5/2015, evidenziando che l’omesso esame dei motivi sostanziali può incidere sull’effettività della tutela (potenzialmente più “satisfattiva” rispetto al mero vizio motivazionale). La Sezione rimette all’Adunanza Plenaria tre questioni di sistema: i) se l’assorbimento “non consentito” possa integrare nullità della sentenza per omesso esame;ii) se, in caso affermativo, ciò comporti annullamento con rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a.;iii) se tale nullità debba essere dedotta con specifico motivo di appello (conversione delle nullità) o sia rilevabile d’ufficio.Lo Studio Legale Bonetti continuerà a monitorare l’evoluzione della vicenda, in particolare gli esiti della rimessione all’Adunanza Plenaria, e fornirà aggiornamenti non appena disponibili. Per qualsiasi informazione o per valutare l’impatto della pronuncia su singole posizioni, è possibile contattare lo Studio all’indirizzo e mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Concorso per 146 Magistrati Tributari – Il TAR Lazio accoglie i nostri ricorsi. Annullata l’esclusione basata su segni di riconoscimento
Esclusi in 150 dal concorso Allievi Agenti Polizia di Stato 2025: partecipa al ricorso avverso l’esclusione.
Sta facendo molto discutere la recente decisione dell’Amministrazione di escludere 150 candidati dal Concorso pubblico per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con d.C.P. 22 aprile 2025. Al centro della vicenda vi è il requisito del diploma, che – secondo il bando – poteva essere conseguito anche dopo la presentazione della domanda, purché entro la data della prova scritta.
Il bando stabiliva in modo chiaro che chi non aveva ancora ottenuto il diploma avrebbe comunque potuto partecipare, a condizione di conseguirlo entro il giorno della prova scritta. Una previsione pensata proprio per permettere agli studenti dell’ultimo anno di non essere penalizzati. Le prove scritte si sono svolte in quattro giornate – dal 23 al 26 giugno 2025. L’Amministrazione ha deciso di considerare come data ultima valida per il conseguimento del diploma l’ultimo giorno della sessione, cioè il 26 giugno. È su questa interpretazione che si fonda il decreto di esclusione.
Con il provvedimento del 21 novembre sono stati esclusi 150 candidati che, pur avendo superato l’anno scolastico, non avevano ancora ricevuto formalmente il diploma entro il 26 giugno. Una scelta che ha colpito soprattutto gli studenti degli istituti più grandi, dove gli scrutini si sono conclusi più tardi a causa dell’alto numero di classi.
Riteniamo che questa interpretazione possa essere ingiusta e potenzialmente illegittima, perché rischia di penalizzare studenti che non hanno alcuna responsabilità nelle tempistiche di scrutinio. La circostanza per cui 150 candidati vengano esclusi viola apertamente il principio del merito, finendo inoltre per penalizzare i ricorrenti più giovani. Per questo motivo il nostro Studio sta predisponendo un ricorso per contestare le esclusioni e tutelare i candidati coinvolti.
Chi è stato escluso e desidera valutare la possibilità di partecipare al ricorso può contattarci all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ricevere assistenza, informazioni e per conoscere le modalità di adesione.
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