Anni Successivi al primo: Il TAR Torino ammette il candidato escluso al III anno di corso.
Il TAR Torino si è pronunciato su un ricorso, patrocinato dallo Studio Legale Bonetti & Delia, proposto da un ricorrente che era stato escluso dalla procedura per il trasferimento ad anni successivi al primo di Medicina e Chirurgia nonostante fosse già laureato in Odontoiatria presso lo stesso Ateneo.
Con un articolato ricorso, era stata evidenziata l’illogicità della procedura che si limitava a valutare ai fini dell'ammissione solo alcuni specifici esami – individuati dal bando - e non tutta la carriera pregressa del candidato nella sua interezza. Tale illogicità risultava inoltra manifesta dalla circostanza che gli esami non valutati ai fini dell’ammissione sarebbero stati comunque convalidati successivamente all’immatricolazione.
Il TAR piemontese, preso atto della irragionevolezza dei criteri di valutazione ha ritenuto meritevole di accoglimento la pretesa del ricorrente, soprattutto tenendo conto del bilanciamento tra i pericula contrapposti. In particolare, il G.A. ha ritenuto dovesse prevalere l’interesse del ricorrente ad essere ammesso a frequentare le lezioni universitarie degli anni di corso fino al terzo piuttosto che l’interesse dell’Università a non far accedere ai corsi di studio studenti in eccedenza rispetto al numero chiuso.
Inoltre, nel caso esaminato era stato evidenziato come in ragione dell’arbitrario restringimento dei criteri di selezione dei candidati fossero rimasti liberi diversi posti e come tale circostanza si ponga in contrasto con le finalità pubbliche della programmazione legata al fabbisogno di professionisti sanitari.
Escluso dal Concorso per le forze armate per alterazione della massa corporea: il TAR dispone la verificazione
Il TAR del Lazio ha disposto la verificazione per un candidato del concorso Allievi agenti della Polizia di stato che era stato escluso per alterazione della massa corporea. In particolare, il candidato in sede di accertamento psicofisico veniva valutato come inidoneo e dunque veniva escluso dal concorso per eccesso ponderale di indice di massa corporea e percentuale di massa grassa superiore ai limiti.
Su indicazione dello Studio legale, a pochi giorni dallo svolgimento di tale prova si sottoponeva allo stesso esame presso struttura sanitaria nazionale, risultando idoneo.
In ragione di ciò, proponeva ricorso chiedendo l’annullamento del giudizio di inidoneità poiché fondato su un errore da parte della commissione, dimostrato per l’appunto dalla discrepanza tra il verbale di inidoneità e il referto ospedaliero.
Il Giudice Amministrativo, preso atto di quanto sopra, ha disposto la verificazione incaricando di tale rivalutazione la Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma che dovrà provvedere all’accertamento dell’altezza, del peso e dei valori di massa grassa del ricorrente, specificando conclusivamente se lo stesso presenti la causa di non idoneità indicata nel provvedimento impugnato.
In sede di verificazione, il ricorrete è stato valutato idoneo e quindi sarà riammesso all’iter concorsuale.
Lo studio legale offre assistenza a tutti coloro che siano stati esclusi dai concorsi per l’accesso alle forze dell’ordine in ragione dell’inidoneità nell’accertamento psicofisici o in altre fasi della procedura.
Carabinieri – note caratteristiche – il TAR del Lazio annulla la valutazione del carabiniere fatta con le c.d. note caratteristiche
Al ricorrente veniva irrogata la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna per il militare per la presunta violazione dell’articolo 1517 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM).
Le note caratteristiche venivano in primis impugnate in via gerarchica con esisto negativo che veniva impugnato, a sua volta, innanzi il TAR Lazio.
Il ricorrente lamentava in primis la violazione dell’articolo 694 TUOM al comma 1 stabilisce chiaramente che “i documenti caratteristici non contengono alcun riferimento ai procedimenti penali e disciplinali” e poi eccepiva: violazione dell’articolo l’art. 688 del d.P.R. 90/2010 per violazione del principio di tempestività ed in quanto i fatti oggetto di procedimento disciplinare si erano verificatisi in altro periodo storico rispetto a quello oggetto di valutazione; contraddittorietà tra le valutazioni inserite nelle c.d. note caratteristiche.
Con decisione pubblicata in data 15 novembre 2024 il TAR del Lazio accoglieva le ragioni del Carabiniere ed annullava anche le c.d. note caratteristiche rilevando il difetto di una adeguata motivazione, alla luce del fatto che tra il giudizio finale e quelli singoli non vi era armonicità.
“Con il giudizio finale sintetico, infatti, al ricorrente è stata attribuita la valutazione di “superiore alla media” di cui all’articolo 1026 del c.o.m., che, come chiarito dalla circolare 23 dicembre 2008, viene “attribuita al militare che emerge sulla media per la bontà delle qualità e per il livello e la continuità del rendimento”.
Invece, nel giudizio complessivo finale è riportata una valutazione di ben diverso e di superiore tenore: “ufficiale superiore di ottime qualità complessive, tra le quali mi piace sottolineare la serietà, l’equilibrio, il buon senso e alle quali egli associa un solido retroterra culturale, una eccezionale preparazione e una elevata competenza professionale sostenuta da non comune temperamento artistico, unito a raffinata creatività, ispirazione ed eccezionale capacità di composizione, che lo portano a riscuotere alta stima e notevole considerazione del panorama musicale, anche oltre l’orizzonte delle istituzioni del Paese, ove è ben conosciuto ed emerge per elevata predisposizione, attitudine ed abilità nel peculiare settore”.
Dello stesso segno sono erano i giudizi del compilatore e del primo revisore.
La valutazione complessiva dell’ufficiale era in palese contrasto con la descrizione dell’attività svolta nel periodo oggetto di valutazione che dalla descrizione riportata era riconducibile ad un giudizio ben superiore a quello assegnato.
Alla luce di tali deduzioni il TAR Lazio deduceva: “In tale contrasto prevale la descrizione sul giudizio finale sintetico, poso che la prima oltre ad essere ben motivata è più coerente e in linea con i giudizi riportati negli anni precedenti.
Tra la valutazione e i giudizi espressi, deve infatti, intercorrere un rapporto di necessaria armonia e conseguenzialità, in altri termini deve sussistere una stringente coerenza tra il valore attribuito alle voci interne del documento di valutazione e il giudizio complessivo finale, che però per quanto osservato manca nel caso di specie.
Il ricorrente viene descritto come un ufficiale con capacità uniche nel genere, ma ciò nonostante si afferma che egli abbia subito un calo di rendimento, per il quale, peraltro, non si adducono concreti elementi a sostegno”.
Così argomentando il TAR Lazio annullava le note caratteristiche dell’ufficiale e condannava l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.
Ammissione a medicina: il test si ripete se ci sono irregolarità durante lo svolgimento della prova.
Il T.A.R. Lazio ha accolto la domanda cautelare promossa nel ricorso patrocinato dal nostro studio legale, per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025.
Nella specie, al ricorrente in sede di prova di ammissione veniva consegnato un plico danneggiato e ne chiedeva la sostituzione.
Il Responsabile d’aula non sostituiva il plico immediatamente, ma consultava il R.U.P. non presente in loco e, solo successivamente, disponeva la sostituzione del plico danneggiato. Il test continuava, ma la mancata tempestività dell’azione del Responsabile d’aula di concerto con il R.U.P., aveva ridotto il tempo a disposizione del ricorrente per l’esecuzione della prova di circa 10 minuti.
Con il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Bonetti e Delia, veniva dunque censurata l’illegittimità delle modalità di svolgimento della prova, lamentando la sottrazione di una parte consistente del tempo totale per lo svolgimento del test. Al ricorrente difatti, che non si è collocato in posizione utile per l’immatricolazione pochissime posizioni, non era stato concesso di recuperare i minuti persi.
Alla luce delle deduzioni avanzate nel ricorso il T.A.R. ha previamente ordinato chiarimenti orali da parte dei membri della Commissione e, a seguito delle dichiarazioni rese in sede di camera di consiglio, il Collegio ha statuito che, non essendo intervenuta istantaneamente la sostituzione del plico, si è consumata una lesione del diritto del ricorrente alla corretta esecuzione del test.
La pronuncia in commento, ha correttamente ritenuto che il periodo di tempo intercorso tra la richiesta di sostituzione del plico e l’inizio della prova, possa essere considerato, alla luce della natura della prova, delle modalità e tempi previsti per il suo svolgimento, come un “impedimento indebito alla corretta esecuzione della prova”, considerando peraltro l’assenza di una qualche forma di compensazione temporale.
“Il ricorrente potrà svolgere nuovamente la prova in condizioni di parità ed uguaglianza con gli altri candidati” conclude l’Avv. Michele Bonetti “la Commissione deve essere pronta a far fronte a problematiche che possono verificarsi durante lo svolgimento della prova e, in un test così importante nella vita dei candidati aspiranti medici, non può essere completamente inficiato l’esito del test a causa di modalità di azione poco tempestive”.
Test di ammissione medicina e Chirurgia a.a. 2024/2025. Il TAR del Lazio dispone la verificazione su un quesito.
Il TAR del Lazio con Ordinanza istruttoria pubblicata il 20 gennaio 2025 ha disposto la Verificazione su uno dei quesiti somministrati ai candidati che si sono sottoposti al test di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2024/2025.
Trattasi del primo provvedimento di apertura per il contenzioso riguardante il presente anno accademico sul quale il TAR sino ad oggi si era pronunciato solo con provvedimenti di segno negativo.
Con il ricorso patrocinato dagli Avv. ti Michele Bonetti e Santi Delia, founders dell’omonimo studio legale, veniva censurata l’illegittima formulazione del quesito n. 50, della sezione di chimica nella sessione di luglio.
In particolare, lo studio legale Bonetti & Delia ha depositato una specifica perizia, che dimostrava come nella banca dati erano presenti due domande (segnatamente la n. 50 e n. 642) che seppure con una diversa formulazione, avevano ad oggetto lo stesso quesito e che, nonostante ciò, riportavano come esatte due risposte tra loro differenti. Inoltre, è stato dimostrato come tale erroneità nella banca dati abbia certamente tratto in errore i candidati che si sono cimentati con la risposta 50 nella prova di ammissione.
Il TAR, " ritenuto che le difese del Ministero si risolvessero nell’apodittica asserzione di corretta formulazione del quesito " ha ritenuto ai fini della decisione di disporre un’apposita verificazione.
A tale incombente dovrà provvedere un Collegio, composto da tre esperti, nominati dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L’organo verificatore dovrà quindi dimostrare:
- se la domanda n. 50 e la domanda n. 642 della sezione di chimica della banca dati pubblica abbiano concretamente lo stesso oggetto, sebbene i quesiti siano formulati differentemente tra loro;
- se le risposte individuate dalla banca dati come corrette siano entrambe corrette ovvero presentino profili di ambiguità/erroneità;
- se la differente formulazione delle domande possa giustificare, sul piano scientifico, l’individuazione delle differenti risposte esatte.
“Trattasi dell’ennesimo errore nel test di ingresso e nelle banche dati ministeriali nelle procedure a numero chiuso dei corsi universitari. Dopo il sistema del Tolc fallisce anche quello attuale a numero chiuso con una banca dati pubblica. Non si può più attendere per un vero accesso libero alle facoltà mediche” a parlare sono i due legali Bonetti e Delia “Un accesso all’università aperto a tutti, senza se e senza ma, ovvero senza semestri e selezioni successive. Bisogna investire di nuovo nell’università e nella sanità garantendo a tutti di poter studiare in atenei pubblici e non in costosi atenei privati o on line”.
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