Lavoro

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Anche se la chirurgia e le pillole dimagranti sono le opzioni scelte come fare per perdere peso velocemente da molte persone per perdere così tanto peso velocemente, fare dei cambiamenti
Questa sezione è destinata alla branca del diritto del lavoro e persegue lo scopo di mettere in luce le diverse problematiche riscontrabili in questo settore con particolare riferimento alle evoluzioni legislative in materia.

Istruzione

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Quest’area è dedicata ad aspetti oggetto di frequente contenzioso in ambito amministrativo inerenti, in particolare, il diritto allo studio e l’accesso alle forme di abilitazione accademiche strettamente connesse al ramo dell’istruzione.

Altri diritti

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Questa categoria mira a costituire un osservatorio sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior rilievo ed interesse, la cui violazione è suscettibile di avere una più o meno pressante incidenza sulla vita dei cittadini.

Editoriale

  • a cura dell'Avvocato Michele Bonetti
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021 Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale. Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo. Come sempre Relatori di altissimo profilo quali: – il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti; – l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma; – il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo – l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato – l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni. Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M
Processo amministrativo: il ricorrente escluso e riammesso con riserva in graduatoria non ha l’onere di impugnarla
Pubblicato in La voce del diritto

Una querelle processuale tra il T.A.R. Lazio e la nostra tesi che va avanti da qualche tempo. Talvolta si sopisce, talvolta riemerge nel tentativo, francamente poco aderente ai principi di giustizia sostanziale e del giusto processo, di definire contenziosi peculiari e complessi in rito anzichè nel merito.

Secondo il T.A.R. Lazio il ricorrente che subisce l’esclusione da un concorso ad una prova intermedia ha, correttamente, l’onere di impugnare tale esclusione. Fin qui, nulla questio. Appare pacifico tale onere così come, ove frattanto sopraggiunga la graduatoria finale, è ragionevole pretendere l’impugnazione di tale atto quale provvedimento ulteriormente finale e da impugnare.

Secondo il T.A.R., tuttavia, l’onere di impugnare la graduatoria persiste persino se il ricorrente, grazie all’azione giudiziale, aveva ottenuto la riammissione al concorso e la graduatoria da atto della sua presenza seppur con riserva all’esito dell’azione giudiziale non ancora definita.

Il T.A.R., in particolare, aveva sottolineato che la possibilità di impugnare gli atti preparatori non può tradursi in un esonero dall’onere di impugnare anche l’atto finale del procedimento, “in quanto la circostanza che detto atto possa essere affetto in via derivata dai vizi dell’atto preparatorio non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del procedimento impugnatorio, per cui, in mancanza, l’atto finale si consolida e non è più impugnabile» (citando precedenti anche del Consiglio di Stato non propriamente aderenti al caso che ci occupa – Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4814; in termini analoghi, TAR Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 17219/2023).

In appello gli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia in fase cautelare, sono riusciti a ribaltare la sentenza del T.A.R.. Il Consiglio di Stato, valorizzando la tesi portata in appello e da sempre sostenuta dal nostro studio (anche al fine di evitare oneri di spesa importanti ai nostri assistiti) ha chiarito che “la dichiarazione in rito resa a definizione del giudizio di primo grado postula un interesse ad impugnare la graduatoria concorsuale in cui il ricorrente è inserito con riserva (per effetto della sospensiva ottenuta in primo grado contro la mancata ammissione alla prova orale) che ad una cognizione sommaria propria della presente fase non appare tuttavia ravvisabile, nella misura in cui le censure dedotte si concentrano sulla prova scritta ritualmente impugnata

Università private condannate a restituire 12 mila euro agli studenti che non iniziano la carriera
Pubblicato in La voce del diritto
Il Tribunale Ordinario di Roma ha condannato l’Università privata Unicamillus alla restituzione delle tasse universitarie versate da una studentessa che aveva rinunciato all’immatricolazione prima dell’inizio delle lezioni. 
In particolare, la studentessa aveva partecipato ai test di ingresso sia presso L’Unicamillus, superandolo, sia presso le Università pubbliche. 
Le prove di ammissione delle Università private si svolgono prima dell’esito di quelle pubbliche (la cui graduatoria viene ordinariamente pubblicata nel mese di settembre) e tutti gli studenti sono soliti cimentarsi prima nelle prove delle Università private e poi a quella unica e nazionale della pubblica.
Tuttavia, prima della pubblicazione della graduatoria nazionale per accesso alle università pubbliche, la stessa, pena decadenza, è stata costretta a formalizzare la propria immatricolazione presso l’università privata, sottoscrivendo un “contratto con lo studente” e pagando dodicimila euro corrispondenti alle tasse per il primo semestre di studi. 
Alla data di pubblicazione della graduatoria nazionale per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, la studentessa prendeva contezza di essere entrata al corso di laurea ambito in un Ateneo pubblico e chiedeva la restituzione delle somme versate all’Università privata. 
L’Ateneo, nonostante la studentessa non avesse mai fruito delle lezioni, rifiutava la restituzione di quanto versato, invocando il “contratto con lo studente” sottoscritto dalla stessa in sede di immatricolazione. 
Tale meccanismo è utilizzato anche da altri Atenei privati che, come nel caso aggi affrontato, sono  soliti frapporre ostacoli all’esercizio del recesso. 
La nostra assistita, non residuando altra opportunità, proponeva ricorso al Tribunale di Roma chiedendo l’accertamento della vessatorietà delle clausole che, celate, nel “contratto con lo studente” impedivano il recesso dall’immatricolazione e, per l’effetto, la condanna alla restituzione di quanto dovuto.   
Il Tribunale di Roma, accogliendo totalmente il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia ha dichiarato che al rapporto tra studente e Università si applica il Codice del Consumo e “la clausola contrattuale” che impone la non restituzione delle somme è “vessatoria” e deve essere dichiarata nulla in quanto non può essere sottoscritta cumulativamente alle altre.
Il Consiglio di Stato dispone l’ammissione alla prova orale per la procedura concorsuale abilitante per l’assunzione di docenti per la classe di concorso EEEM.
Pubblicato in La voce del diritto

Con ordinanza n. 3336 pubblicata in data 04.09.2024, per il giudizio avente n. 6418/2024 R.G., il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, accoglie l’appello e, in riforma dell’ordinanza impugnata n. 3275 resa dal T.A.R. Lazio Sez. III bis nel procedimento n. 6006/2024 r.g., consente all’appellante di sottoporsi alla prova orale della procedura concorsuale abilitante, bandita con D.D. n. 1330 del 4 agosto 2023 “per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria” primo concorso in assoluto per l’assunzione di docenti per la classe di concorso EEEM che consente a coloro che risulteranno vincitori di essere convocati per le immissioni in ruolo già a partire dall’anno scolastico 2024/2025.

Parte appellante, che aveva sostenuto la prova scritta computer based conseguendo un punteggio di 66 punti, poi rettificato in 68/70 a seguito di un intervento in via di autotutela del MIM sul quesito relativo all’ormone GH, e che mancava dell’attribuzione del punteggio di una sola domanda per rientrare nei posti disponibili per la regione Lazio, riscontrava numerose illegittimità e faceva richiesta di disporre CTU sui quesiti contestati, compreso quello sul fair play.

A seguito dell’udienza in camera di consiglio del 16 luglio 2024, il TAR del Lazio si era pronunciato con il provvedimento gravato respingendo la domanda cautelare di parte appellante, prendendo in considerazione i dati emersi a seguito di verificazione disposta nell’ambito di un ulteriore procedimento sul quesito del fair play, senza tuttavia considerare le deduzioni da parte appellante avanzate.

Ad oggi, i Giudici di Palazzo Spada, reputando “apprezzabile favorevolmente l’interesse all’assegnazione di un incarico per l’imminente anno scolastico”, dispongono l’ammissione di parte appellante alla prova orale della procedura concorsuale, accogliendo il ricorso in appello da noi patrocinato anche nel fumus.

Il TAR Lazio annulla il provvedimento del diniego di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna.
Pubblicato in La voce del diritto

Il ricorrente, docente abilitato all’insegnamento sulla classe di concorso AAAA (infanzia) e EEEE (primaria), conseguiva il titolo di abilitazione all’insegnamento sulla classe di concorso ADAA ed ADEE in Spagna e ne chiedeva il riconoscimento al Ministero Italiano.

L’Amministrazione inizialmente inoltrava al ricorrente una richiesta di integrazione documentale non completa e poi rigettava la domanda avanzata dall’insegnante senza che lo stesso fosse messo nelle condizioni di proporre osservazioni o allegare documentazione come espressamente previsto dalla L. n. 241/1990 e senza nemmeno subordinare il riconoscimento a misure compensative.

Con Ordinanza n. 3920/2024 reg. prov. caut. Il TAR Lazio accoglieva la domanda del ricorrente ravvedendo la sussistenza non solo del periculum in mora– “atteso che il ricorrente, a causa del diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero non può essere inserito con riserva nelle GPS e stipulare i relativi contratti di supplenza” – ma altresì del c.d. fumus boni iuris precisando e chiarendo: “l’amministrazione non ha correttamente applicato i principi affermati in materia dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in ordine alla necessità di una comparazione analitica tra il percorso svolto all’estero e quello previsto in Italia; in ragione di quanto dedotto in ricorso ed in assenza di contestazione da parte dell’amministrazione, la richiesta di integrazione documentale trasmessa dall’adozione del provvedimento era inidonea a consentire all’interessato di individuare i documenti mancanti”.

Di particolare rilevanza è che il TAR Lazio accoglie la domanda cautelare nonostante l’Amministrazione rilevava l’emanazione recente dell’art. 7 D.L. 71/2024,  che prevede la possibilità per tutti coloro che sono in attesa del riconoscimento del titolo estero e per tutti coloro che hanno avuto un rigetto della richiesta di riconoscimento e lo abbiano impugnato, come il ricorrente, di poter partecipare ad appositi percorsi di formazione; il Collegio accoglie così la domanda cautelare precisando come ad oggi siamo ancora in attesa “dell’attivazione dei predetti percorsi”; difatti al ricorrente ad oggi era preclusa addirittura la possibilità di ottenere incarichi precari dalle GPS.

 

 

Il Consiglio di Stato dispone il riesame dell’istanza di visto per motivi di studio.
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Il TAR Lazio rigettava la domanda della studentessa a cui l’Amministrazione aveva rifiutato il visto per motivi di studio in quanto considerava non applicabile al caso in concreto e alla materia del contendere il rimedio cautelare: “considerato che la eventuale sospensione dell’impugnato provvedimento di diniego non risulterebbe comunque suscettibile  di determinare l’ingresso della parte ricorrente sul territorio nazionale, venendo in rilievo, nel caso di specie una utilità collegata all’esercizio di un potere amministrativo di carattere discrezionale”.

Il Consiglio di Stato (con provvedimento n. 3242/2024) analizzando il caso concreto della ricorrente che si era attivata per l’ottenimento del visto per motivi di studio, ma non era riuscita ad ottenerlo per fatti a lei non addebitabili, ne accoglieva le richieste ed in maniera diametralmente opposta al Giudice di primo grado disponeva: “dalla documentazione versata in atti risulta confermato che plurimi appuntamenti erano stati fissati e poi cancellati su iniziativa dell’Amministrazione, sicché la circostanza ostativa al rilascio del titolo (lo slittamento dell’appuntamento a data successiva al 30 novembre) non è in alcun modo riconducibile alla parte istante e determina un esito ingiusto e illegittimo del procedimento”; pertanto il Consiglio di stato reputava che “sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza si fini di un riesame da parte dell’Amministrazione (configurandosi questa misura come ammissibile sul piano processuale e satisfattiva dell’interesse azionato), con contestuale sospensione della esecutorietà dell’ordinanza appellata, in considerazione del pregiudizio grave ed irreparabile che, in difetto, potrebbe sortirne in danno della parte”.

Pertanto, i Giudici di Palazzo Spada hanno accolto l’appello cautelare ai fini di un riesame ad opera della P.A., con conseguente concessione della tutela interinale nei confronti del provvedimento di diniego impugnato.