Lavoro

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Anche se la chirurgia e le pillole dimagranti sono le opzioni scelte come fare per perdere peso velocemente da molte persone per perdere così tanto peso velocemente, fare dei cambiamenti
Questa sezione è destinata alla branca del diritto del lavoro e persegue lo scopo di mettere in luce le diverse problematiche riscontrabili in questo settore con particolare riferimento alle evoluzioni legislative in materia.

Istruzione

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Quest’area è dedicata ad aspetti oggetto di frequente contenzioso in ambito amministrativo inerenti, in particolare, il diritto allo studio e l’accesso alle forme di abilitazione accademiche strettamente connesse al ramo dell’istruzione.

Altri diritti

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Questa categoria mira a costituire un osservatorio sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior rilievo ed interesse, la cui violazione è suscettibile di avere una più o meno pressante incidenza sulla vita dei cittadini.

Editoriale

  • a cura dell'Avvocato Michele Bonetti
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021 Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale. Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo. Come sempre Relatori di altissimo profilo quali: – il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti; – l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma; – il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo – l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato – l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni. Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M

Il principio del c.d. consolidamento viene applicato anche dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato, che giudica sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e che, sino ad ora, non aveva sempre applicato il suddetto principio ormai da anni affermato dinanzi alle sezioni giurisdizionali.

La determinazione in tal senso emerge dai recentissimi pareri definitivi pubblicati dalla I sezione consultiva del Consiglio di Stato in relazione ai ricorsi per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, nell’ambito dei quali il Collegio ha affermato la non necessarietà di una decisione di merito della controversia considerando che gli studenti hanno ormai raggiunto l’obiettivo (c.d. bene della vita) a cui aspiravano tramite la proposizione del ricorso.

Nei provvedimenti si legge che il superamento degli esami universitari dimostra il consolidamento del diritto alla frequenza universitaria e “comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate”.

Il Consiglio di Stato aggiunge poi che “deve in effetti ritenersi cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., avuto riguardo alla situazione venutasi a creare dopo la sospensiva ottenuta dal ricorrente, con la sua progressione nel corso di studi universitario al quale era stato originariamente ammesso con riserva, in esecuzione di un provvedimento di carattere interinale”.

La I sezione consultiva del Consiglio di Stato ha dato finalmente continuità alla giurisprudenza maggioritaria della sezione giurisdizionale, superando le precedenti incertezze” commenta l’Avv Michele Bonetti dello Studio Legale Bonetti&Delia che ha patrocinato i ricorsi. “Il Collegio ha preso atto della circostanza che i ricorrenti hanno dimostrato nei fatti di poter frequentare i corsi di laurea a numero programmato, da cui erano stati esclusi per non aver superato un test a crocette, con il superamento degli esami del primo anno e con l’iscrizione al secondo anno di corso”.

Tale decisione è conforme anche ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015 la quale ha confermato che lo svolgimento del percorso di studi utile all’ammissione al secondo anno ben può superare l’eventuale carenza di un punteggio utile al test di selezione. La suddetta pronuncia dell’A.P., dunque, non quantifica il numero di esami necessari per l’applicazione del principio del c.d. consolidamento, e tratteggia i contorni per l’applicazione di tale istituto quando lo studente abbia dimostrato il passaggio al secondo anno, anno in cui non è previsto il test. La Plenaria esamina i trasferimenti dall’estero al secondo anno, consentendo il trasferimento senza il test, per l’appunto previsto al primo anno, e la stessa Amministrazione ha recepito tali indicazioni nei bandi dei trasferimenti addirittura consentendoli da facoltà affini e sulla base dei soli crediti formativi universitari e dal secondo anno accademico in poi.

Il Consiglio di Stato ritiene così che, anche con il solo superamento degli esami del primo anno, si dimostri non solo il passaggio all’anno successivo, ma anche l’attitudine allo studio delle discipline oggetto del primo anno di corso.

Il principio dell’assorbimento, dunque, nasce per prendere atto degli effetti del percorso di studi. Superando lo stato di matricola si supera l’effetto stesso delle prove di accesso e, dunque, la posizione deve essere dichirata improcedibile per cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse, stante la circostanza che il bene della vita a cui i ricorrenti aspiravano (ovverosia l’immatricolazione al corso di laurea) è ormai soddisfatto.

Voto di maturità rivisto dall’Amministrazione per due studenti: Liceo romano rivaluta in melius il punteggio attribuito all’esame di maturità a due studenti in seguito all’inoltro di un ricorso in via di autotutela.
Pubblicato in Istruzione

Sono centinaia di migliaia gli studenti che annualmente sostengono l’esame di Stato e sovente capita che fra questi, ve ne siano alcuni che lamentano l’erroneità della votazione finale conseguita.

L’Avv. Michele Bonetti, esperto anche del settore scolastico, ha ottenuto la rettifica del punteggio finale conseguito all’esame di Stato da due studentesse di un Liceo classico romano a seguito dell’inoltro ai competenti uffici di un apposito ricorso gerarchico ed in via di autotutela e con il quale si richiedeva che il punteggio fosse ricalcolato sulla base delle censure avanzate.

Nel caso de quo i due studenti lamentavano la mancata e dunque erronea attribuzione dei c.d. “punti bonus” che solitamente sono assegnati dalla commissione esaminatrice alla luce di alcuni parametri e linee guida precedentemente determinati in sede di consiglio di classe; sebbene in detto ambito l’Amministrazione goda di una cospicua discrezionalità occorre sottolineare come, una volta stabiliti i criteri di attribuzione del citato punteggio, questi non possano essere arbitrariamente ed immotivatamente disattesi.

Gli studenti dunque avanzavano inizialmente, per il tramite del nostro studio legale, una istanza di accesso agli atti all’Istituto Scolastico, in modo da poter avere contezza di come la Commissione esaminatrice avesse valutato le prove scritte ed il colloquio orale; dal riscontro pervenuto in merito, si aveva contezza della erronea valutazione perpetrata dai docenti ai danni delle studentesse.

Difatti, ad ambedue gli studenti, non erano stati attributi i richiamati punti bonus sebbene le stesse ne avessero diritto alla luce del raggiungimento degli obiettivi previsti per l’attribuzione degli stessi.

Le instanti procedevano quindi all’inoltro del citato ricorso deducendo l’illegittimità dell’agere dell’Amministrazione.

L’Istituto Scolastico a seguito della ricezione del ricorso gerarchico decideva di procedere alla rettifica del punteggio finale conseguito dalle studentesse, attribuendo alle stesse i c.d. punti bonus che avrebbero dovuto conseguire sin dall’inizio.

La vicenda in parola dimostra come l’azione amministrativa debba, in ogni caso, necessariamente conformarsi ai canoni legislativi nonché ai criteri che, la stessa, autonomamente si impone.

Entrambi gli studenti hanno avuto ed ottenuto in questo modo un punteggio ulteriore all’esame di maturità che porteranno con sé nella loro vita.

Peraltro, la pronuncia amministrativa è particolarmente innovativa in quanto considera che per le motivazioni dedotte nell’istanza i due interessati abbiano rappresentato un interesse concreto ed attuale con tanto di ammissibilità dell’autotutela stessa.

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE: IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL NOSTRO APPELLO, ACCOLTO IL RICORSO DI PRIMO GRADO SUI MOTIVI AGGIUNTI, VENGONO ANNULLATI I DUE GIUDIZI DELLA COMMISSIONE
Pubblicato in La voce del diritto

È di novembre 2023 una lodevole sentenza del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso in appello, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, dello studio Michele Bonetti e Santi Delia, ove si disquisiva del provvedimento di non idoneità per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia.

Si tratta di un’importante decisione, in quanto il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza di aprile 2022, aveva giudicato il ricorrente, non idoneo ad entrambe le sessioni per cui aveva presentato domanda. 

Le censure avanzate dallo scrivente e dirette a confutare il giudizio di non idoneità alla funzione di professore associato, sono state ritenute fondate. Il Consiglio di Stato concorda sulla laconicità del primo giudizio, fondato esclusivamente sull’allocazione bassa nell’ambito del panorama scientifico mondiale per il settore delle riviste scientifiche su cui sono edite le pubblicazioni presentate. La commissione si riferiva così ad un parametro privo di base normativa, tale da evidenziarne l’illegittimità del giudizio. Anche il secondo giudizio intervenuto nelle more, a seguito di un’ulteriore domanda del ricorrente era stato censurato in primo grado con motivi aggiunti. Per quanto articolato anche tale ulteriore secondo giudizio è stato censurato dal Consiglio di Stato.

Il giudice di seconde cure ritiene che i dati obiettivi esposti dall’appellante contrastino con la valutazione di scarsa qualità espressa dalla commissione nei confronti delle sue pubblicazioni. In ciò si estrinseca l’insufficienza motivazionale e il contrasto tra la valutazione della commissione e la collazione editoriale della rivista che determina profili di eccesso di potere, rilevati sul piano della legittimità amministrativa ex. art 4. D. M.  2016 n. 120. Il Consiglio di Stato censura per l’appunto aprioristiche esclusioni dei lavori del candidato, motivate sul numero di autori e sulla mera collazione del ricorrente in posizione intermedia. Il Consiglio di Stato conclude accogliendo pertanto il ricorso e i motivi aggiunti, riformando la sentenza impugnata e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di nominare un nuovo commissario per rivalutare le pubblicazioni scientifiche.

 

Giustificata l’integrale compensazione delle spese di lite, anche in caso di giudizio favorevole per l’Amminsitrazione, se questa non ha collaborato con il cittadino
Pubblicato in Istruzione

Le spese di lite devono essere integralmente compensate quando si dimostra che l’Amministrazione (vittoriosa) non abbia collaborato con il cittadino (soccombente) prima di incardinare il giudizio.

È quanto emerge dalla sentenza del TAR Lombardia n. 2499 pubblicata in data 26 ottobre 2023.

La vicenda riguardava una docente che chiedeva la rettifica delle proprie dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso. Il bando prevedeva espressamente che tali dichiarazioni potessero essere integrate o rettificate tuttavia, nonostante i plurimi reclami e istanze stragiudiziali presentati dalla docente, l’Amministrazione aveva sempre tenuto un comportamento completamente omissivo al punto da costringere la docente ad incardinare il ricorso.

Il TAR, in prima battuta, aveva respinto il ricorso in fase cautelare condannando la ricorrente a pagare all’Amministrazione la condanna alla spese dell’incidente cautelare, quantificate in € 2.000,00 oltre iva, c.p.a. e spese generali (ovverosia quasi 3000 euro di spese).  Anche il Consiglio di Stato, adito limitatamente al capo delle spese, non aveva ritenuto di riformare l’ordinanza.

In sede di merito, invece, il TAR ha così statuito: “la circostanza che la ricorrente abbia presentato, prima della pubblicazione della graduatoria, un reclamo all’amministrazione, in ordine al contestato difetto di inserimento di titoli nel sistema telematico di gestione della procedura, di cui l’amministrazione non risulta avere tenuto conto, conducono a ritenere sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, comprese, quindi, quelle della fase cautelare”.

La ricorrente, dunque, non dovrà farsi carico delle spese processuali.

Riconoscimento titoli spagnoli. Nel procedimento di riconoscimento del titolo estero degli insegnanti deve essere considerata la posizione professionale ricoperta (in Italia) dal docente. La sentenza del TAR Lazio.
Pubblicato in Istruzione

Ancora una sentenza di accoglimento pubblicata dal TAR del Lazio in relazione al riconoscimento dei titoli di abilitazione e specializzazione conseguiti in Spagna.

Il TAR, difatti, continua ad annullare gli atti di diniego al riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti dagli insegnanti all’estero e ciò in ragione dei principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ma non solo.

Nel caso di specie la docente aveva conseguito il titolo di abilitazione in Spagna ma il Ministero aveva respinto la domanda in quanto la docente non aveva dimostrato il riconoscimento all’estero del titolo di laurea conseguito in Italia.

A seguito di provvedimento cautelare la docente veniva inserita nelle graduatorie per l’insegnamento e otteneva il ruolo in virtù del titolo conseguito all’estero. Oggi, nell’esito del procedimento di merito, il TAR specifica non solo che la documentazione prodotta dalla docente era completa, ma che l’Amministrazione dovrà riconoscere il titolo conformandosi ai principi eurocomunitari di ragionevolezza e proporzionalità nonché a quelli enunziati dalle sentenze dall’Adunanza Plenaria. Nella sentenza si legge altresì che dovrà “tenersi nella dovuta considerazione, nell’attività di cui sopra che l’amministrazione ha l’obbligo di porre in essere, la documentata assunzione in ruolo della ricorrente anche confermata a seguito di superamento dell’anno di prova”.

Il TAR ha accolto la teoria che da anni lo Studio Legale sostiene nei propri ricorsi, ovverosia che nel riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero devono essere considerate tutte le compentenze del docente nel loro insieme e non il solo titolo in discussione” commenta l’Avvocato Michele Bonetti, founder dello Studio Legale Bonetti & Delia. “La sentenza del TAR torna a sottolineare la necessità di una verifica in concreto delle competenze professionali nella loro interezza. Non dovrà essere preso in considerazione il mero titolo, ma anche tutta l’esperienza professionale e culturale dell’insegnante svolta e conseguita in Italia".