Pubblicato in Altri diritti

Società in nome collettivo: sospesa la prescrizione per l’azione di responsabilità finchè l’amministratore è in carica

by Avv. Luigi De Valeri on10 Marzo 2016

La Corte costituzionale ha di recente dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941 n. 7 del codice civile “sospensione per rapporti tra le parti”

in materia di estinzione dei diritti per la prescrizione tra le persone giuridiche e i loro amministratori finchè sono in carica.

L’iter processuale era stato originato da un ordinanza del 7 novembre 2014 con cui un Collegio arbitrale di Padova sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2941, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non sospende la prescrizione tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori per le azioni di responsabilità intentate nei loro confronti, finché sono in carica.

Il Collegio veneto in sede di arbitrato rituale era stato chiamato a decidere sulla domanda risarcitoria proposta da una snc nei confronti dell’amministratore per i danni derivanti da mala gestio.

La società contestava all’amministratore reiterate condotte illecite nel corso di oltre un decennio adducendo un consistente danno economico.

Nella procedura arbitrale la difesa dell’amministratore aveva eccepito preliminarmente l’estinzione delle pretese della società per decorso del termine quinquennale di prescrizione, interrotto a marzo 2010 dalla notifica della domanda arbitrale.

L’amministratore convenuto in giudizio contestava l’applicabilità alla società in nome collettivo i princípi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 322 del 1998 che aveva sancito la sospensione del termine di prescrizione di cui all’art. 2941, numero 7), cod. civ. soltanto per la società in accomandita semplice, contraddistinta da uno speciale assetto dei rapporti tra amministratori e soci, affine a quello delle società di capitali, e da limitati poteri di controllo dei soci accomandanti.

Con ordinanza n. 123 del 2014, la Corte costituzionale dichiarava la manifesta inammissibilità della questione, poiché il Collegio arbitrale aveva omesso l’esame della validità della clausola compromissoria alla stregua dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

Tale carenza argomentativa in ordine alla potestas iudicandi implicava la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Il Collegio arbitrale riproponeva la questione di costituzionalità dichiarata inammissibile, rilevando che la giurisprudenza di merito aveva escluso la nullità sopravvenuta delle clausole compromissorie che non siano state adeguate ai dettami dell’art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003.

In punto di rilevanza, gli arbitri osservavano che, senza un intervento additivo che ripristini la legalità costituzionale ed estenda anche alle società in nome collettivo la sospensione della prescrizione, le pretese risarcitorie della società sarebbero in larga parte prescritte.

Il Collegio arbitrale escludeva che l’art. 2941, numero 7), cod. civ. si possa applicare già de iure condito alle società di persone e, in particolare, alla società in nome collettivo, sprovvista di personalità giuridica.

La norma, che delinea una causa di sospensione della prescrizione, si configura come eccezionale, di stretta interpretazione, e, pertanto, non si potrebbero applicare estensivamente alla società in nome collettivo i princípi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 322 del 1998, con esclusivo riguardo alle società in accomandita semplice.

La Corte nel ritenere fondata la questione ha rilevato che per le azioni di responsabilità, intraprese dalle società in nome collettivo contro gli amministratori, non opera la sospensione della prescrizione, sancita per le persone giuridiche e per le società in accomandita semplice.

Il contrasto con il principio di eguaglianza appare stridente nella comparazione tra la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice, assoggettata alle disposizioni della società in nome collettivo compatibili con il tipo sociale (art. 2315 cod. civ.).

Pur accomunate da una disciplina omogenea nei suoi tratti salienti, tali società differiscono nel regime di sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità.

Si tratta di una disparità di trattamento priva di una giustificazione plausibile, al pari delle differenze che ancora intercorrono in tale materia tra società in nome collettivo e persone giuridiche.

I giudici hanno sottolineato che con la permanenza in carica degli amministratori è più difficile per la società acquisire compiuta conoscenza degli illeciti che essi hanno commesso e determinarsi a promuovere le azioni di responsabilità.

La contrapposizione di interessi tra società e amministratori, che ostacola un’azione efficace e tempestiva della società, non ha alcuna attinenza con la personalità giuridica.

A fronte delle difficoltà operative, insite nell’accertamento degli illeciti degli amministratori ancora in carica, la personalità giuridica non configura un elemento qualificante e idoneo a tracciare un discrimine ragionevole tra le diverse società.

Secondo la Corte una società di persone, composta da soci che non partecipino tutti all’amministrazione non è meno bisognosa di tutela di una società di capitali, in cui l’organizzazione corporativa e il sistema di contrappesi e di controlli apprestano una protezione più incisiva contro gli abusi degli amministratori.

Con la sentenza n. 262 depositata il 12 dicembre 2015 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

Ultima modifica il 10 Marzo 2016