dichiarando inammissibile la richiesta di revoca ex art. 673 c.p.p. avente ad oggetto la sentenza di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa pronunciata a suo carico, passata in giudicato nel 2007 e dallo stesso interamente espiata.
Il Contrada, ex capo della squadra mobile della Polizia di Palermo e funzionario del SISDE, dopo alterne vicende, era stato infatti condannato alla pena di anni dieci di reclusione.
L’imputato si era dunque rivolto alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, già nel luglio del 2008, affermando che – in base all’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che stabilisce il principio “nulla poena sine lege” – non avrebbe dovuto essere condannato perché “il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso è il risultato di un’evoluzione della giurisprudenza italiana posteriore all’epoca in cui lui avrebbe commesso i fatti per cui era stato condannato”.
L’art. 7. co. 1, della C.E.D.U. sancisce, infatti, che i cittadini dei Paesi membri della Convenzione non possano essere condannati per un fatto non previamente previsto come reato dal diritto vigente, ovvero non possano essere assoggettati a pene più gravi di quelle applicabili al momento della commissione del fatto. Tale disposizione afferma al più alto livello il principio di legalità dei delitti e delle pene, l’irretroattività delle norme penali a sfavore dell’imputato e la non applicazione estensiva o analogica della legge penale a danno dell’imputato. Si tratta di principio ricognitivo di un dato comune ai patrimoni giuridici degli Stati membri, positivizzato al fine di garantire un minimo comune denominatore della legalità penale tra i vari paesi aderenti alla Convenzione.
L’evoluzione del diritto europeo ha però innovato e rafforzato l’interpretazione del principio di legalità, valorizzando non solo il controllo circa la determinatezza della norma, ma anche l’accessibilità e la prevedibilità delle fonti legali e della relativa giurisprudenza. In particolare in ordine al principio di accessibilità, la Corte europea stabilisce che “ il cittadino deve poter disporre di informazioni sufficienti sulle norme giuridiche applicabili a un dato caso”. Il criterio di prevedibilità assolve invece alla funzione di mettere in condizione il cittadino di orientare il proprio comportamento a fronte di norme che prevedano una chiara definizione dell’illecito penale, potendo così prevedere con ragionevole grado di approssimazione le conseguenze che possano derivare dalla realizzazione di una determinata condotta. Sul piano dell’interpretazione della legge, la giurisprudenza CEDU ha poi indicato i parametri idonei ad assicurare la ragionevole prevedibilità della norma penale. Pertanto la Corte di Strasburgo ha operato una distinzione tra una ragionevole interpretazione valutabile alla luce del testo normativo, cosiddetta “ragionevolezza dell’interpretazione tecnica”, da quella valutata tenendo conto dei precedenti risultati interpretativi, cosiddetta “ragionevolezza dell’interpretazione storica”. Sul primo versante si ritiene sia ragionevole l’interpretazione restrittiva della norma, senza negare tuttavia, la ragionevolezza dell’interpretazione estensiva.
La prevedibilità in effetti, non è esclusa dall’interpretazione estensiva della norma, quando si riferisca ad una prassi giurisprudenziale consolidata e stabilizzata, o nel caso in cui la nuova opzione ermeneutica risulti plausibile alla luce del mutato contesto storico-sociale, che richieda la necessità di una nuova lettura della norma. L’interpretazione estensiva inoltre è ritenuta ragionevole quando la sua prevedibilità derivi da una prassi interpretativa estensiva, nonché dal mutamento delle condizioni socio-culturali che determinano un’interpretazione evolutiva “storicamente prevedibile”. Ne deriva che gli elementi costitutivi del reato possano essere in via interpretativa “precisati e adattati a circostanze nuove che possano ragionevolmente rientrare nella originaria concezione di reato” .
Attuando tali coordinate applicative la Corte EDU, nel Caso Contrada c. Italia, affermava con pronuncia del 14 aprile 2015 l’intervenuta violazione dell’art. 7 CEDU ad opera della sentenza di condanna nei confronti di Bruno Contrada.
Alla base della violazione ravvisata dai Giudici della Corte Europea vi era infatti a favore dell’imputato il difetto di prevedibilità, al momento della realizzazione delle condotte contestategli, della loro rilevanza penale a titolo di concorso esterno.
I Giudici di Strasburgo davano atto, innanzitutto, che le condotte ipotizzate a carico dell’imputato erano stato poste in essere tra il 1979 e 1988. Rilevavano, poi, che la configurabilità del concorso esterno era stata riconosciuta per la prima volta dalla Corte di Cassazione nel 1987; tale impostazione era stata, però, sconfessata da pronunce successive dello stesso giudice di legittimità. Soltanto in epoca posteriore a quella in cui risalivano i fatti contestati, era stata emessa la nota sentenza Demitry, giunta a sciogliere i dubbi circa l’ammissibilità e i contorni applicativi del concorso esterno in mafia nel nostro ordinamento.
Nell’ordinanza in questione la Corte palermitana ha, però, dichiarato l’impraticabilità dell’incidente di esecuzione ex art. 673 c.p.p., quale via per ottenere la rimozione della sentenza italiana e dei suoi effetti. Tale procedimento sarebbe attivabile nei soli casi di abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. Inoltre, benché corrisponda a verità che lo strumento della revoca ex art. 673 c.p.p. è utilizzabile anche nei casi in cui l’inapplicabilità della norma nazionale sia sopravvenuta per effetto di una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ne accerti l’incompatibilità con il diritto comunitario, tale argomento non può essere invocato a sostegno di un’ applicazione del medesimo rimedio processuale da parte del ricorrente, visto che nel caso di specie si sarebbe in presenza di “una interpretazione comunitaria di fatto incompatibile con l’ordinamento giuridico italiano”.
La Corte di Appello osserva, poi, che il giudice italiano è soggetto soltanto alla legge e non è certo un “mero esecutore dei dispostivi della Corte EDU”, ritenendo che l’unico strumento esperibile per rivalutare il merito delle accuse elevate rimanga il giudizio di revisione, già infruttuosamente promosso dall’ex capo della Squadra mobile di Palermo. La Corte di Appello di Caltanissetta, con decisione del 17 marzo del 2016, aveva infatti respinto l’istanza di revisione proposta da Contrada , sostenendo che quest’ultimo fosse consapevole che le proprie iniziative, volte ad agevolare i sodalizi mafiosi, venissero configurate come concorso esterno.
Ad avviso dei giudici siciliani, inoltre, la pena inflitta all’imputato non sarebbe fondata su una violazione del principio di irretroattività della legge penale, poiché il concorso esterno in associazione mafiosa non costituisce un “reato di origine giurisprudenziale”, a differenza di quanto affermato dalla Corte di Strasburgo. La Corte puntualizza che tale fattispecie è il risultato della combinazione tra la norma incriminatrice di cui all’art. 416-bis c.p. e la disposizione di cui all’art. 110 c.p., che disciplina il concorso eventuale nel reato. Pertanto, il contrasto che per molto tempo ha diviso la giurisprudenza in ordine alla configurabilità di tale forma delittuosa riguarderebbe unicamente il problema della mera compatibilità dell’art. 110 c.p. con la specifica fattispecie incriminatrice in questione, senza che sia mai stata posta in dubbio la “matrice esclusivamente ed inequivocabilmente normativa dell’incriminazione”.
Appare evidente, a giudizio non solo di chi scrive, che la valorizzazione di tale argomento da parte dei giudici di Palermo finisce per disattendere la sentenza resa dalla Corte EDU nel 2015.
Com’ è stato autorevolmente sostenuto, infatti, la ragione della violazione accertata dai Giudici di Strasburgo non risiede affatto nell’origine giurisprudenziale del reato di concorso esterno. Tale circostanza è stata richiamata solo quale presupposto sul quale è venuta a maturare la contrarietà della sentenza italiana all’art. 7 della Convenzione, essendo stato ritenuto l’ orientamento giurisprudenziale sfavorevole all’imputato non prevedibile. È pertanto la mancata prevedibilità dell’ipotesi delittuosa per l’agente al momento della commissione del fatto ad aver incontrato la censura dei giudici europei nel 2015, a prescindere dalla matrice normativa o pretoria del concorso esterno.
Bruno Contrada ha tuttora interesse a rimuovere la sentenza emessa a suo carico in sede nazionale per vedere rimossi gli effetti accessori pregiudizievoli scaturiti dalla stessa, nonostante la cessata esecuzione della pena: tra questi, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, l’iscrizione nel casellario giudiziale, la possibilità che in un successivo procedimento penale venga contestata la recidiva e l’impossibilità di usufruire in futuro del beneficio di cui all’art. 163 c.p.
Al di là delle ricostruzioni offerte in merito alla tormentata vicenda , anche in questa occasione si rinnova la riluttanza dei giudici italiani a conformarsi alla sentenza pronunciata in sede europea il 14 aprile 2015, la quale fissa l’ obbligo per i giudici interni di revocare gli effetti della condanna subita dal Contrada, emessa per un titolo di reato esplicitamente qualificato come imprevedibile per l’interessato e, di conseguenza, ritenuta illegittima dalla Corte di Strasburgo.
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