LA LIEVE ENTITÀ DEI FATTI NELLE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI, ALLA LUCE DEL NUOVO ART. 2621-BIS C.C.
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Recita l’art. 2621-bis c.c.: “Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.