Da sempre proponiamo ricorsi al TAR per l’accesso all’università di laureati e di soggetti altamente specializzati in materie e settori similari a quelli a cui si mira ad accedere (http://www.avvocatomichelebonetti.it/index.php/campagne/numero-chiuso/item/449-crolla-un-altro-muro-i-laureati-in-medicina-e-odontoiatria-non-devono-rifare-il-test) ma quest’anno, con la vicenda del bonus maturità, abbiamo ritenuto opportuno sostenere il presente ragionamento, ovvero una disparità di trattamento tra diplomanti con 100 e lode, a cui venivano assegnati 10 punti di bonus, ed i laureati a cui, magari, non veniva attribuito neanche un punto.
Così in un ricorso collettivo avverso gli atenei di Palermo e di Messina, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e dall’Avv. Santi Delia, abbiamo richiesto l’attribuzione dei 10 punti di bonus anche per i ricorrenti già laureati ed il loro diretto ingresso nella prima sede del corso opzionato.
A nostro avviso, qualora non fosse stato concesso l’immediato ingresso degli aspiranti studenti già laureati, ci sarebbe stata una grave disparità di trattamento con gli altri candidati fruitori di bonus.
E’ chiaro che il caso presentava un’ipotesi di cosiddetto “buco normativo”, ovvero una situazione in cui vi è un’omissione da parte del legislatore, un “vuoto” nel disciplinare peculiari fattispecie.
Nonostante le ampie argomentazioni in punto di diritto su tale aspetto, le direttive e la giurisprudenza comunitaria citata, l’accoglimento del contenzioso si fonda prevalentemente sul notorio principio di non contestazione.
I giudici del TAR, in primis prendono atto della cosiddetta costituzione formale del Ministero e degli atenei (“memoria di stile”) richiedendo che le Amministrazioni deducano puntualmente sulle censure dedotte in ricorso ed in particolare sulla note di udienza; ma “nell’attesa”, per non pregiudicare la posizione dei ricorrenti, il TAR dispone l’immatricolazione in sovrannumero dei ricorrenti.
Il provvedimento, per quanto innovativo, si presenta opinabile e con profili di violazione del principio del contraddittorio e del principio della parità processuale nella parte in cui ritiene che, le Amministrazioni, debbano controdedurre puntualmente sulle censure del ricorso e nelle note d’udienza, disponendo che “la Segreteria trasmetta alle Amministrazioni intimate, in uno alla presente decisione, copia della predetta nota di udienza”.
Tuttavia la peculiarità di tale situazione ha fatto sì che alla successiva Camera di Consiglio del 6 Marzo, in assenza di contraddittorio, si confermasse la già intervenuta ammissione con riserva.
In tal modo i nostri ricorrenti laureati, senza bonus e senza possibilità di risultare vincitori al test, possono finalmente studiare.