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La voce del diritto (77)

ASN, nuova valutazione per il candidato: illegittimo il criterio aggiuntivo sul finanziamento del progetto.
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Con sentenza n. 10087/2026, il TAR Lazio, Sezione Terza, ha accolto il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, annullando parzialmente il giudizio di non idoneità reso nei confronti di un candidato alla Abilitazione Scientifica Nazionale di prima fascia per il settore concorsuale 09/B3. Il candidato aveva contestato il mancato riconoscimento di alcuni titoli valutabili ai fini dell’abilitazione. Il TAR ha ritenuto fondata, in particolare, la censura relativa al titolo concernente la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private. La Commissione aveva escluso la rilevanza di un progetto COST del 7° Programma Quadro dell’Unione Europea, valorizzando la mancata prova dell’ottenimento del finanziamento. Secondo il Collegio, però, tale requisito non era previsto dal criterio fissato dalla stessa Commissione nel verbale iniziale. Il TAR ha quindi chiarito che, anche nelle procedure caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica, la Commissione non può introdurre in sede applicativa parametri ulteriori rispetto a quelli previamente stabiliti. Né l’Amministrazione può integrare successivamente la motivazione del giudizio attraverso le difese depositate in giudizio, trattandosi di una non consentita motivazione postuma. Per tali ragioni, il TAR ha annullato gli atti impugnati nei limiti indicati in sentenza e ha ordinato al Ministero di…
Taglia idonei, il TAR apre la strada: accoglimento cautelare e rimessione alla Corte Costituzionale.
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Arriva la prima significativa apertura del TAR Lazio sul tema del cosiddetto “taglia idonei”. Con ordinanza pubblicata il 25 maggio 2026, la Sezione I Bis ha accolto in via cautelare il ricorso promosso da alcuni candidati del concorso RIPAM Difesa 2024, disponendo la sospensione degli atti impugnati ai fini dell’inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei, disponendo la rimessione della questione alla Corte costituzionale. La pronuncia assume particolare rilievo poiché rappresenta uno dei primi interventi che riconosce espressamente la fondatezza delle censure sulla legittimità costituzionale in relazione all’art. 4, comma 9, del D.L. n. 25/2025, nella parte in cui esclude dall’applicazione della deroga al limite del 20% i concorsi banditi nel 2024 ma con graduatorie approvate nel 2026. Secondo il TAR, la disciplina appare potenzialmente in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., poiché determina una disparità di trattamento tra candidati inseriti in procedure concorsuali sostanzialmente omogenee, facendo dipendere l’applicazione del “taglia idonei” da un elemento meramente temporale e casuale quale la data di approvazione della graduatoria. Il Collegio ha inoltre evidenziato come tale sistema possa produrre differenze di trattamento persino all’interno del medesimo concorso, laddove graduatorie relative a profili differenti vengano approvate in anni diversi, consentendo solo ad…