La voce del diritto (77)
Redazione
02 Ottobre 2026
Tribunale di Roma: discriminatoria la riduzione dell’assistenza CAA, riconosciuto il danno non patrimoniale.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 settembre 2026, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Bonetti, accertando il carattere discriminatorio della condotta di Roma Capitale nei confronti di un minore con disabilità, al quale era stata garantita un’assistenza alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) significativamente inferiore rispetto al fabbisogno individuato nel PEI. Il Tribunale ha inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa. La decisione definisce nel merito una vicenda già oggetto di ordinanza cautelare, per cui in relazione all’anno scolastico 2025/2026, il GLO aveva individuato nel PEI la necessità di garantire al minore un certo numero di ore settimanali di assistenza CAA. Roma Capitale aveva invece inizialmente assegnato un budget corrispondente a circa un quarto del monte ore necessario. Il servizio veniva poi attivato dopo mesi dall’inizio delle attività didattica e comunque per un monte ore del tutto insufficiente. Particolare rilievo assume la valutazione svolta dal giudice sulla funzione della CAA nel caso concreto. Il PEI evidenziava, infatti, come proprio la comunicazione costituisse una delle principali aree di criticità del minore. Il Tribunale ha quindi chiarito che, pur essendo distinto dall’attività didattica in senso stretto, il servizio CAA è “strettamente funzionale ad…
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La voce del diritto
Redazione
02 Settembre 2026
Magistratura onoraria, il Consiglio di Stato amplia le tutele: sì a ferie, TFR e risarcimento.
Con la sentenza n. 2716 del 2 aprile 2026, il Consiglio di Stato interviene sulle tutele spettanti ai giudici di pace, affermando importanti principi in materia di diritto dell’Unione europea, reiterazione dei rapporti a termine e prescrizione. La Settima Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da un’ex giudice di pace, riformando la decisione del TAR Lazio che aveva escluso il riconoscimento delle tutele rivendicate per il servizio prestato dal 2002 al 2019. La pronuncia riconosce il diritto alle ferie retribuite, al trattamento di fine rapporto, alla regolarizzazione della posizione previdenziale e al risarcimento del danno derivante dall’abusiva reiterazione degli incarichi a termine. Il Consiglio di Stato chiarisce anzitutto che non può configurarsi una piena equiparazione tra magistrati onorari e magistrati ordinari. Le differenze relative al reclutamento, alle qualifiche richieste e alla natura delle funzioni possono infatti giustificare specifiche diversità di trattamento. Tali differenze, tuttavia, non consentono di escludere in radice i giudici di pace dalle tutele riconosciute dal diritto dell’Unione ai lavoratori a tempo determinato. Le eventuali “ragioni oggettive” idonee a giustificare un trattamento differenziato devono essere fondate su elementi concreti attinenti alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte e non possono derivare esclusivamente dal diverso…
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