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03 Febbraio 2026
Concorso per 146 Magistrati Tributari – Il Consiglio di ... Concorso per 146 Magistrati Tributari – Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla modalità di redazione "a libretto". Annullata l’esclusione dei ricorrenti.
Il Consiglio di Stato in relazione al concorso pubblico per 146 magistrati tributari ha ribadito che la stesura dell’elaborato secondo il c.d. “metodo a libretto” non integra un segno di riconoscimento idoneo a ledere il principio dell’anonimato. Pronunciatosi sul merito della questione, il Supremo Consesso amministrativo ha difatti escluso che la modalità di redazione consistente nello scrivere sulle sole prime due facciate dei fogli protocollo possa, di per sé, assumere rilievo quale elemento identificativo del candidato, atteso che la violazione dell’anonimato, come correttamente riconosciuto dai giudici, “richiede la presenza di segni di riconoscimento inequivocabilmente diretti ad indentificare l’autore della prova”. È stato evidenziato come tale tecnica redazionale non presenti caratteri di oggettiva anomalia né sia connotata da una intenzionalità funzionale alla riconoscibilità dell’elaborato, trattandosi di una modalità di scrittura logicamente giustificabile e astrattamente utilizzabile da una pluralità di candidati. È stata altresì confermata l’illegittimità di esclusioni fondate su criteri non previsti dalla lex specialis del concorso e non previamente conoscibili, in violazione dei principi di legalità, affidamento e parità di trattamento, che devono presidiare lo svolgimento delle procedure selettive pubbliche. Questa pronuncia assume un rilievo di particolare importanza sistematica, poiché afferma l’orientamento secondo cui il principio dell’anonimato non può essere…
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15 Dicembre 2025
Esame avvocato: voto numerico “sufficiente” e nodo processuale sull’assorbimento dei motivi. L’ultima parola spetta alla Plenaria.
Con sentenza non definitiva n. 9734/2025, pubblicata il 10 dicembre 2025, il Consiglio di Stato – Sez. III ha riunito quattro appelli del Ministero della Giustizia contro altrettante decisioni del TAR Lombardia relative alla sessione 2023 dell’esame di abilitazione forense. Il Collegio conferma l’orientamento consolidato secondo cui, nelle valutazioni concorsuali (e quindi anche nella correzione degli scritti dell’esame avvocato), il punteggio numerico sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione e “contiene ex se” la motivazione, salvo l’ipotesi limite di contraddizione manifesta tra criteri predeterminati, elementi obiettivi e voto attribuito. Ne consegue la riforma dell’impostazione del TAR che aveva ritenuto oggi “insufficiente” il solo voto numerico per mutamenti di contesto (riduzione candidati, semplificazione prove): per il Consiglio di Stato le ragioni a base della regola sono di principio, non meramente organizzative. Accertata la tenuta del voto numerico, emerge il profilo processuale decisivo: il TAR aveva accolto i ricorsi solo sul tema della motivazione “numerica”, assorbendo (senza esaminarle) le censure “sostanziali” sulla valutazione (illogicità manifesta, travisamento, disparità di trattamento, violazioni procedurali). Il Consiglio di Stato dubita che tale modus procedendi sia conforme ai criteri (e ai limiti) dell’assorbimento delineati dalla Plenaria n. 5/2015, evidenziando che l’omesso esame dei motivi sostanziali può incidere sull’effettività…
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